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Deliberaz. C.R. Veneto 05/11/2009, n. 107

Piano di tutela delle acque.
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Testo del documento

 

Il Consiglio regionale

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Allegato A1 - Sintesi degli aspetti conoscitivi

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A2 - Indirizzi di Piano

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A3 - Norme Tecniche di Attuazione
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CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI
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Art. 1 - Finalità

1. L’acqua è un bene pubblico, quale bene comune indispensabile per la vita, da tutelare a garanzia delle generazioni future, la cui fruizione per le necessità della vita e dell’ambiente rappresenta un diritto umano, sociale e naturale imprescindibile. In particolare l’approvvigionamento e l’utilizzo delle risorse idriche destinate alla potabilizzazione è assoggettato al disegno strategico della Regione del Veneto, elaborato anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione, al

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Art. 2 - Efficacia del Piano

1. Il Piano costituisce lo specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell’articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006.

2. Le norme di Piano sono prescrizioni vinco

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Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Il Piano individua i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione e i relativi obiettivi funzionali nonché gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento e le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento.

2. Il Piano contiene:

a) i risultati dell’attività conoscitiva;

b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;

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Art. 4 - Aggiornamenti del Piano

1. Il Piano è uno strumento dinamico, concepito sulla base del modello Driving Forces-Pressure-State-Impact-Responses (DPSIR), suggerito dall’Agenzia Europea di Protezione dell’Ambiente e sviluppato con l’utilizzo di indicatori elaborati dall’Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione, realizzazione degli interventi, individuazione ed attuazione di misure e fissazione di vincoli

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Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione del Veneto si avvale del Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), che contiene la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione dei corpi idrici e delle fonti di pressione sulle risorse idr

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CAPO II - OBIETTIVI DI QUALITÀ
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Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente Piano si intende per:

a) abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;

b) acque costiere: le acque marine che si estendono tra la costa, o il limite esterno delle acque di transizione, e una linea immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno rispetto alla linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

c) acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;

d) acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;

e) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso;

f) acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; N10

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

j) acquifero: l’insieme dell’acqua sotterranea e del serbatoio sotterraneo naturale che la contiene;

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Art. 7 - Corpi idrici significativi

1. I corpi idrici regionali sono distinti in:

a) corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d’acqua superficiali, i laghi naturali ed artificiali, le acque marino-costiere, le acque di transizione;

b) corpi idr

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Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Il Piano indica le misure atte a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, i seguenti obiettivi di qualità ambientale:

a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;

b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale “elevato”;

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Art. 9 - Acque a specifica destinazione

1. Sono acque a specifica destinazione:

a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) le acque dolci destinate alla vita dei pesci;

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Per le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile deve essere condotto il monitoraggio, e devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità, di cui al punto A.3.8 dell’allegato 1 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006. Per le acque destinate alla balneazione si applica quanto stabilito al comma 6.

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Art. 10 - Standard di qualità per le sostanze pericolose

1. Gli standard di qualità ambientale delle acque superficiali sono quelli stabiliti dall’art. 78 del D.lgs. n. 152/2006.

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Art. 11 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose

1. I titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n152/2006, Parte terza e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT – IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, devono eseguire, nei tempi e modi che saranno indicati con apposito provvedimento della Giunta regionale, un autocontrollo delle proprie acque reflue. La presenza negli scarichi di metalli quali cromo esavalente, rame, selenio e zinco, non contenuti nelle tabelle 1/A e 1/B dell’all. 1 alla parte III del 152/06, deve essere evidenziata in sede di autorizzazione; l’amministrazione competente per l’autorizzazione allo scarico può richiedere caso per caso le informazioni che sono necessarie e impartire le relative prescrizioni relativamente a queste sostanze. N4

2. I risultati analitici dell’autocontrollo devono essere trasmessi al dipartimento ARPAV competente per territorio e all’autorità che ha autorizzato lo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose in concentrazioni superiori

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CAPO III - AREE A SPECIFICA TUTELA
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Art. 12 - Aree sensibili

1. Sono aree sensibili:

a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso;

b) i corpi idrici ricadenti all’interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;

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Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono designate zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola:

a) l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all’articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 “Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente”, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del D.lgs

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Art. 14 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidon

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Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

N37

1. La Giunta regionale emana direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 di

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Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

1. Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;

b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in t

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Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

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CAPO IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA
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Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali. Disciplinano altresì le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.

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Art. 19 - Abrogazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)

N37

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Art. 20 - Obblighi di collettamento

N37

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.

2. La Giunta regionale individua e aggiorna periodicamente gli agglomerati e la loro perimetrazione.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000, p

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Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche

1. Per le installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l’uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per quanto non in contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977:

a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. È necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è

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Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.

1. Per ciascuna zona omogenea di protezione di cui all’articolo 18 sono individuate soglie diverse di popolazione (S) sotto alle quali è ritenuto appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane; le soglie sono indicate nella Tabella che segue:

 

ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE

SOGLIA (S)

MONTANA

500 A.E.

DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI

100 A.E.

DI PIANURA AD ELEVATA DENSITÀ INSEDIATIVA

200 A.E.

DI PIANURA A BASSA DENSITÀ INSEDIATIVA

500 A.E.

COSTIERA

200 A.E.

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Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.

1. Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E. devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. Su tutti gli impianti di depurazione di cui al presente articolo, è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali. L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa, misurati lungo il corso d’acqua, per tutti i corsi d’acqua, compresi gli affluenti di ogni ordine,

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Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell’impianto e del grado di protezione del territorio, suddiviso nelle zone omogenee indicate all’articolo 18 comma 2.

2. I limiti sono indicati nella Tabella 1 riportata in Allegato A e si applicano secondo le soglie di po

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Art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui all’articolo 12 comma 1 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, uno o entrambi a seconda della situazione locale, indicati nella Tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica adeguatamente documentato, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione.

Gli impianti che recapitano direttamente nelle aree sensibili di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano; gli impianti che recapitano nelle aree sensibili di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f)

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Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

1. Per il controllo della conformità dei limiti di emissione vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore. Per i parametri microbiologici va considerato il campione istantaneo.

2. Per tutti gli impianti con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. è obbligatoria l’installazione di autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato.

3. Gli impianti di potenzialità inferiore ai 10.000 A.E. dovranno essere predisposti per il controllo secondo le specifiche dettagliate negli “Indirizzi di Piano”, paragrafo 3.2.7. Il punto di campionamento deve essere accessibile in sicurezza anche al personale di vigilanza.

4. Per i parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, è ammesso il superamento della media giornaliera per un numero di campioni commisurato al numero di misure effettuate, come indicato nella Tabella che segue. I campioni non conformi non possono superare le concentrazioni limite previste di oltre il 100% per BOD5 e COD e di oltre il 150% per i Solidi Sospesi Totali.

 

Campioni prelevati durante l’anno

Numero massimo consentito di campioni non conformi

Campioni prelevati durante l’anno

Numero massimo consentito di campioni non conformi

4 - 7

1

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Art. 27 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le AATO competenti per territorio provvedono ad individuare gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, misurati lungo l’asta fluviale, di zone destinate alla balneazione e individuate

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Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri

1. Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, l’autorità competente all’approvazione del progetto può autorizzare concentrazioni di solfati e cloruri allo scarico di impianti di

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Art. 29 - Scarichi a mare di acque reflue urbane

1. Gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane devono rispettare i limiti di cui alla colonna E della Tabella 1 Allegato A, s

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Art. 30 - Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:

a) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore alla soglia S, purché siano conformi alle disposizioni dell’articolo 22, in particolare per quanto attiene ai commi 2, 3 e 5;

b) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale alla soglia S, qualora sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue;

c) insediamenti, installazioni o edifici isolati, che scaricano acque reflue domestiche, ai quali si applicano i sistemi di trattamento individuali previsti all’articolo 21;

d) sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie;

e) recapiti di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni; N35

f) sc

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Art. 31 - Scarichi nel sottosuolo

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga al divieto, la provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite

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Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

1. Le reti fognarie a servizio di un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S di cui al comma 1 dell’articolo 22 e inferiore a 2000 A.E., già dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

2. Le reti fognarie esistenti, a servizio di un numero di A.E. inferiore alla soglia S, già dotati o meno di un sistema di depurazione, devono adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

2bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il comma 4 dell'art. 22 entra in vigore dal 1 gennaio 2012, salvo i casi di cui ai commi 2ter e/o 2quater. N8

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Art. 33 - Sfioratori di piena delle reti fognarie miste

1. Per gli sfioratori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) deve essere pari a cinque. Tale rapporto può ridursi a tre per l’ultimo sfioro in prossimità dell’impianto di depurazione.

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Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;

c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione (compresi bar, gelaterie, enoteche), ricreativa, di intrattenimento, turistica, prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di servizi e altre attività, quali:

1) piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all’articolo 35 ed escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate;

2) centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona;

3) magazzinaggio;

4) comunicazioni, studio audio video registrazioni;

5) intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare;

6) informatica, studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in genere;

7) pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere;

8) ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative, con esclusione (con riferimento ai punti da 1 a 8) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico;

9) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;

10) lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;

11) laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a secco, tintura e finissaggio chimico;

12) esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica;

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Art. 35 - Scarichi di acque termali

1. Gli scarichi di acque termali sono ammessi:

a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo recettore non comprometta gl

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Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la Conterminazione della Laguna di Venezia ed entro il perimetro del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia

N42

1. Fino alla realizzazione delle reti fognarie, nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle isole e nei litorali del Lido e di Pellestrina e nel litorale di Cavallino Treporti, gli scarichi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206 “Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia” e successive modificazioni, aventi potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti, devono essere sottoposti a trattamento secondo le prescrizioni fornite dai comuni interessati.

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Art. 37 - Acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 1 riportata in Allegato B, colonna “scarico in acque superficiali”. Per specifici cicli produttivi, indicati nella Tabella 2 Allegato B, si applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. È fatta salva la normativa speciale per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante.

2. È vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali, fatta eccezione per i casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della provincia, l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue industriali, sono:

a) 1.000 m per scarichi con portate giornaliere medie ≤ 100 m³

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Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico Integrato competente che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le acque reflue urbane di Tabella 1 Allegato A.

2. Purché sia garantito che la fognatura sia dotata di un impianto di trattamento finale che rispett

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41201 7888561
Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti atmosferici;

b) lavorazioni;

c) ogni altra attività o circostanza, che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente come indicate nel presente comma, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico prevista dall’articolo 113, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. n. 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l’autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili. Resta fermo il rispetto dei limiti allo scarico delle acque meteoriche, drenate dalle aree evidenziate nel presente comma, nella Laguna di Venezia e nel suo Bacino Scolante stabiliti dal D.M. 30.07.1999, Tabella A. N19

Le sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente coincidono con quelle elencate alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006, con l’aggiunta dei parametri:

- Solidi sospesi totali, se essi superano il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (80 mg/L), sul suolo (25 mg/L) o in fognatura (200 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;

- COD, limitatamente alle tipologie di insediamenti n. 6, 10, 11, 13, 14, 15 dell’allegato F, se esso supera il valore limite di emissione per lo scarico in acque superficiali (160 mg/L), sul suolo (100 mg/L) o in fognatura (500 mg/L) in relazione al recettore delle acque meteoriche di dilavamento;

- Idrocarburi totali, se essi superano il valore limite di 5 mg/L nel caso di scarico delle acque me-teoriche di dilavamento in acque superficiali o sul suolo, o di 10 mg/L nel caso di scarico in fognatura, o il limite di rivelabilità se si tratta di scarico sul suolo di idrocarburi persistenti.

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41201 7888562
CAPO V - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA
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41201 7888563
Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

1. Sono protette le falde acquifere o le porzioni di falda acquifera, utilizzate per alimentare acquedotti che rivestono carattere di pubblico interesse, come qui di seguito individuate:

- le falde acquifere comprese tra le profondità riportate nell’allegato E1;

- le porzioni di falda acquifera indicate nell’allegato E2, che si trovano al di sotto della quota di – 30 m misurati dalla superficie del livello statico della falda, come individuato localmente.

Non possono essere realizzate sonde geotermiche che intercettino le falde utilizzate per scopi idropotabili indicate negli Allegati E1 ed E2.

Dalle falde acquifere protette possono essere assentite esclusivamente le istanze di:

a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni;

b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;

c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile e igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;

d) derivazione di acque sotterranee per la preparazione e confezionamento dei prodotti dell’industria alimentare;

e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14-bis e 14-quater; N29

f) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all’esercizio di un pubblico servizio;

g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all’articolo 4

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41201 7888564
Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni

1. Nei disciplinari delle nuove concessioni di derivazione d’acqua, oltre alla portata media (Qmedia) alla quale, nei casi previsti, si applica il canone unitario, va se

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41201 7888565
Art. 42 - Deflusso minimo vitale

1. In presenza di utilizzi di acqua da corpi idrici superficiali, l’esercizio delle derivazioni dovrà essere tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. Qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, e non trattasi di acque accumulate in un invaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione, uguale a quella in arrivo; nel caso di derivazione con accumulo delle acque in un invaso, qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, la portata da garantire in alveo a valle dello sbarramento dovrà essere pari a quella in arrivo aumentata del 50% della differenza tra il valore del deflusso minimo vitale e la portata in arrivo.

2. Si confermano le determinazioni in merito al deflusso minimo vitale già assunte dall’Autorità di Bacino del Po per il bacino del fiume Po e dall’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per i bacini dei fi

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41201 7888566
Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto

1. Il valore del deflusso minimo vitale relativo a ciascuna derivazione in atto viene esplicitato con provvedimento dell’autorità competente.

2. Col provvedimento di cui al comma 1 viene anche definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l’esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all’intensità di rimodulazione richiesta, non potrà superare i centottanta giorni dalla data del medesimo provvedimento.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emesso, per tutte le grandi derivazioni, co

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41201 7888567
Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale

1. Su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, adotta deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) così come definito dal DM 28 luglio 2004, “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per

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41201 7888568
Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto

1. Al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico per ciascun bacino che interessa il territorio regionale, la Giunta regionale promuove la raccolta organica delle principali caratteristiche di tutte le derivazioni in atto; tale attività andrà completata entro un anno dall’emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell’articolo 95 del D.lgs. n. 152/2006 e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

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41201 7888569
Art. 46 - Norma finale

1. Sulla base di quanto previsto dall’

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41201 7888570
Allegato A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali

N47

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41201 7888571
Allegato B - Limiti per gli scarichi industriali

N47

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41201 7888572
Allegato C - Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze per cui non è ammessa deroga ai limiti allo scarico

Parte di provvedimento in formato grafico

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41201 7888573
Allegato D - Elenco dei comuni dell’alta pianura, della Lessinia, dei rilievi in destra Adige e afferenti al bacino del Po in provincia di Verona, il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati

N49

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41201 7888574
Allegato E1 - Comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela, con relative profondità da tutelare

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41201 7888575
Allegato E2 - Comuni nel cui territorio sono presenti falde acquifere da sottoporre a tutela (in zone vulnerabili)

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41201 7888576
Allegato F - Tipologie di insediamenti di cui all’articolo 39

N1

1. Attività energetiche:

1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;

1.3. Cokerie;

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli di cui al punto 2 dell’allegato VIII alla parte II del

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41201 7888577
Allegato G - Cartografia d’insieme delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola del Veneto (Art. 13 Norme Tecniche di Attuazione)

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41201 7888578
Nuove zone vulnerabili e zone vulnerabili eliminate (Allegato A alla deliberaz. G.R. 24/08/2021, n. 1170)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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