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L.R. Valle D'Aosta 03/12/2007, n. 31

Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità ed oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in conformità all'obiettivo primario, comunitario e nazi

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Art. 2 - (Obiettivi)

1. Nella gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, la Regione promuove, in conformità agli indirizzi e alle scelte programmatiche già definiti nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 15 aprile 2003, n. 3188/XI:

a) la corretta gestione delle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero finale, attraverso la riorganizzazione dei servizi pubblici:

1) in un ambito regionale unico (ATO), corrispondente al territorio della regione, per le attività di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani;

2) in sottoambiti territoriali ottimali (subATO), coincidenti con il territorio delle Comunità montane e del Comune di Aosta, per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

b) il recupero e l'effettivo avvio della valorizzazione, anche a fini energetici, dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

c) la riduzione progressiva dell'uso delle discariche per rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilabili agli urbani, anche attraverso l'individuazione di azioni finalizzate, sin dalla fase della produzione, alla riduzione dei rifiuti, in coerenza e i

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Art. 3 - (Informazione ai cittadini)

1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a fornire piena conoscenza ai cittadini in merito alla programmazione regionale di settore e alle conseguenti scelte operative, anche al fine di favorire com

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Art. 4 - (Competenze della Regione)

1. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006, spettano inoltre alla Regione:

a) le competenze altrove attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 197, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

b) l'approv

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Art. 5 - (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborato secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue, inoltre, l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti, dell'effettivo recupero di materia ed energia e sostiene l'innovazione tecnologica.

2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti si articola in sezioni tematiche, distinte e separate, relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali, degli imballaggi, dei

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Art. 6 - (Contributo ambientale ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, è riconosciuto un contributo ambientale ai Comuni sede di tali impianti, ad eccezione delle discariche per rifiuti speciali inerti.

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CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
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Art. 7 - (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione costituisce Autorità di ambito territoriale ottimale unico (ATO) per le fasi di smaltimento e recupero finale dei rifiuti urbani.

2. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di ATO sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e di gestione dei rifiuti, di seguito denominata struttura competente.

3. Le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le funzioni organizzative

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Art. 8 - (Gestione dei rifiuti all'interno dei subATO)

1. Al fine di assicurare la riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei subATO, le Comunità montane e il Comune di Aosta provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'avvio delle attività finalizzate all'organizzazione, all'affidamento e al controllo del relativo servizio. In caso di mancato rispetto del predetto termine, la Regione diffida gli enti interessati ad adempiere entro l'ulteriore termine di sessanta giorni. In caso di persistente inadempimento, la Regione, sentito l'ente inadempiente, provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del medesimo ente, mediante la nomina, con decreto dell'assessore regionale competente, di un commissario ad acta.

2. Le Comunità montane provvedono a sottoscrivere con i Comuni ad esse appartenenti apposita convenzione volta a disciplinare, in fase di avvio, le modalità e le condizioni per l'esercizio delle funzioni inerenti alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, in considerazione anche delle particolarità locali, nonché delle modalità di trasferimento dei beni oggetto del servizio. Le Autorità di subATO possono stipulare tra loro apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività di c

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Art. 9 - (Funzioni dell'Autorità di subATO)

1. L'Autorità di subATO è titolare del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani all'interno dell'ambito territoriale di riferimento. Essa svolge funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ed in particolare:

a)

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Art. 10 - (Misure per incrementare la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti urbani)

1. In ogni subATO deve essere assicurato il raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta differenziata e di valorizzazione dei rifiuti urbani:

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Art. 11 - (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 238 del d.lgs. 152/20

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Art. 12 - (Determinazione dei canoni per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina gli importi dei canoni relativi ai servizi assicurati presso gli impianti regionali di smaltimento e recupero, da applicare nell'anno successivo ai soggetti conferitori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilabili agli urbani. La Giunta regionale determina, inoltre, i crite

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CAPO III - GESTIONE DEI MATERIALI INERTI E DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SCAVO, COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
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Art. 13 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) materiali inerti da scavo: i materiali inerti, non pericolosi, derivanti da operazioni di scavo e costituiti da materiale naturale terroso, litoide, roccioso o limoso privo di inquinanti chimici, compresi i materiali derivanti da versanti in frana, da operazioni di disalveo e da attività di sistemazione idraulica di torrenti e fiumi, destinati ad essere riutilizzati, direttamente o presso impianti fissi di lavorazione di inerti per aggregati, o ad essere avviati a operazioni di reimpiego in recuperi ambientali, recuperi di versante, bonifiche ambientali ed agrarie, ricopertura periodica o definitiva di discariche;

b) materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali: i materiali inerti non pericolosi, costituiti da miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e materiali in gesso, derivanti da attività di demolizione e costruzione, e le miscele bituminose non contenenti catrame di carbone, destinati ad essere riutilizzati direttamente all'interno del cantiere, previo eve

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Art. 14 - (Riutilizzo e gestione dei materiali inerti da scavo)

1. N7 I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, qualora derivanti esclusivamente da suoli naturali, da versanti in frana o conseguenti ad attività di sistemazione idraulica e manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti, la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'articolo 74, comma 2, lettera z), del d.lgs. 152/2006. La provenienza del materiale deve essere espressamente dichiarata dal progettista in fase di progettazione preliminare delle relative opere o, nel caso di interventi assoggettati a denuncia di inizio attività, dal soggetto titolare dell'intervento cui le opere si riferiscono.

2. N17 I materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'articolo 186, comma 3, del d.lgs. 152/2006, se derivanti da:

a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica ai sensi della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;

b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente;

c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;

d) siti ove siano state esercitate attività produttive commerciali, artigianali e indus

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Art. 15 - (Riutilizzo dei materiali inerti da demolizione e costruzione)

1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, devono essere avviate tutte le iniziative volte a favorire,

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Art. 16 - (Gestione dei materiali inerti da demolizione e costruzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, tutti i progetti riferiti ad opere pubbliche o private per i quali è previsto il rilascio di un titolo abilitativo edilizio o la presentazione della dichiarazione di inizio attività devono indicare il bilancio di produzione dei materiali inerti da scavo e dei materiali inerti da demolizione e costruzione, comprese le costruzioni stradali, che si presume siano prodotti per l'esecuzione dei lavori cui il progetto si riferisce, e della produzione di eventuali rifiuti.

2. I progetti devono riportare:

a) la stima delle quantità dei

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Art. 16bis - (Gestione dei rifiuti nel territorio della Regione)

N13

1. Fatta salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi da tali divieti i rifiuti urbani soggetti a valorizzazione certa.

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CAPO IV - OSSERVATORIO REGIONALE SUI RIFIUTI
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Art. 17 - (Osservatorio regionale sui rifiuti)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi di gestione dei rifiuti urbani di cui alla presente legge e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, è istituito, presso la struttura competente, l'Osservatorio regionale sui rifiuti, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) vigila sulla riorganizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

c) vigila sulle modalità di pianificazione dei servizi a livello di subATO e sull'attuazione dei relativi piani;

d) provvede alla raccolta e all'elaborazione dei dati inerenti ai flussi dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani;

e) provvede al monitoraggio sui costi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti special

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CAPO V - BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
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Art. 18 - (Principi e campo di applicazione)

1. Gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dei siti contaminati devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte IV, titolo V, d

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Art. 19 - (Siti sottoposti ad interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 252 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'esecuzione degli interventi

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Art. 20 - (Finanziamenti)

1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), qualora l'esecuzione di interventi di bonifica o di messa

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CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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Art. 21 - (Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani)

1. I centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, attivati dai subATO a seguito della riorganizzazione dei servizi di raccolta e trasporto, costituiscono fase di

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Art. 22 - (Veicoli a motore fuori uso)

1. Al fine di contenere i fenomeni di abbandono sul territorio di veicoli a motore fuori uso e di facilitare l'avvio, da parte dei Comuni interessati, dei procedimenti finalizzati all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione

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Art. 23 - (Determinazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, per ogni tonnellata/metro cubo di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento finale, �

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CAPO VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
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Art. 24 - (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f), dell'articolo 17, comma 2, lettera h), e comma 4, dell'articolo 20 e delle campagne di sensibilizzazione e di informazione previste dalla presente legge è determinato in euro 5.000 per l'anno 2007, in euro 6.694.000 per l'anno 2008 e in euro 6.285.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 (ambiente e sviluppo sostenibile).

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Art. 25 - (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 16 agosto 1982, n. 37 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi);

b) 16 giugno 1988, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di raccolta e stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani e per l'incenerimento dei rifiuti spec

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Art. 26 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed en

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Allegato A - (articolo 23, comma 1)

N11

 

 

Tipologia di rifiuto

Tributo euro/ton

1

Rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discarica senza caratterizzazione analitica, elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4 del d.lgs.36/2003

2,00 **

2

Rifiuti speciali ammissibili al conferimento in discar

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