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L. R. Umbria 17/08/2016, n. 10

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2016, n. 18
- Sentenza C. Cost. 10/11/2017, n. 234
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TITOLO I - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2015, N. 11
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PARTE I - SANITÀ
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Art. 1 - (Modificazioni all’articolo 8)

1. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi so

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Art. 2 - (Modificazione all’articolo 9)

1. Il secondo periodo del comma 4 dell’

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Art. 3 - (Modificazione all’articolo 26)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 4 - (Modificazione all’articolo 33)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell’

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Art. 5 - (Modificazione all’articolo 38)

1. Al comma 7 dell’

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Art. 6 - (Modificazione ed integrazione all’articolo 45)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 11/2015, le parole: &ldqu

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Art. 7 - (Integrazione alla l.r. 11/2015)

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Art. 8 - (Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 47 bis della l.r. 11/2015, introdotto dall’articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

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Art. 9 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 87)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’

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Art. 10 - (Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 88 della l.r. 11/2015 è inserito il segue

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Art. 11 - (Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 91 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“Art. 91 bis - (Promozione e coordinamento dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie)

1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari o per altri scopi comunque non lucrativi, la cessione e l’utilizzo, in Italia e all’estero, del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territo

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Art. 12 - (Modificazione ed integrazione all’articolo 105)

1. Al comma 3 dell’

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Art. 13 - (Modificazioni ed integrazione all’articolo 107)

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 107 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente:

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Art. 14 - (Modificazione ed integrazioni all’articolo 117)

1. Il comma 1 dell’articolo 117 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale disciplina, con norme regolamentari, le modalità e i termini per la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di cui all’

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Art. 15 - (Abrogazione del Capo II del Titolo XIV)

1. Il Capo II del Titolo XIV della

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Art. 16 - (Sostituzione dell’articolo 153)

1. L’articolo 153 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 153 - (Struttura

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Art. 17 - (Modificazioni all’articolo 154)

1. Al comma 2 dell’ar

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Art. 18 - (Modificazioni alla l.r. 11/2015)

1. La rubrica del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: “BENESSERE ANIMALE, TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DEL RANDAGISMO”.

2. Gli articoli da 206 a 214 del Capo IV del Titolo XVI della l.r. 11/2015 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 206 - (Oggetto e finalità)

1. La Regione, con il presente Capo, nell’esercizio delle proprie competenze ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia:

a) promuove il benessere degli animali;

b) promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione;

c) adotta i provvedimenti e le misure necessarie a contrastare il randagismo e favorire l’adozione, promuovendo in particolare il possesso responsabile degli animali di affezione e il controllo delle nascite;

d) promuove tutti gli interventi atti a superare la filosofia del ricovero permanente degli animali di affezione, favorendo azioni volte all’affidamento e all’adozione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Capo.

2. La Regione riconosce agli animali da affezione lo status di essere senziente e come tale il diritto alla dignità e al rispetto delle proprie esigenze fisiologiche ed etologiche.

3. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali d’affezione e promuove la corretta relazione uomo-animali-ambiente impostata sul rispetto di ogni essere vivente, al fine di garantire forme di convivenza rispettose del benessere degli animali e dell’uomo.

4. La Regione riconosce, promuove e valorizza il ruolo sociale degli animali di affezione nella vita della collettività e del singolo individuo. Favorisce, altresì, l’integrazione animale-uomo anche promuovendo, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza, l’accesso degli animali di affezione ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai mezzi di trasporto pubblici, alle strutture ricettive e sanitarie. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le misure di promozione dell’accesso.

5. La Regione promuove, inoltre, l’impiego degli animali di affezione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) di cui all’articolo 213 e per il sostegno alla disabilità, tutelandone il rispetto e il benessere sia fisico che etologico.


Art. 207 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

a) animale di affezione: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo per compagnia senza fini produttivi o alimentari, compresi gli animali che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali per gli IAA, per la riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici in libertà non sono considerati animali di affezione;

b) cane o gatto vagante: cane o gatto segnalato libero nel territorio senza mezzi di contenzione;

c) cane abbandonato: cane vagante per il quale è possibile risalire al proprietario o al detentore;

d) cane randagio: cane vagante non identificato e comunque non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore;

e) cane a rischio di aggressività: cane che, dopo valutazione comportamentale da parte del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali, di seguito denominato servizio veterinario, eventualmente coadiuvato da un medico veterinario esperto in comportamento animale, viene dichiarato a rischio elevato per l’incolumità pubblica e degli altri animali;

f) proprietario: qualunque persona fisica o giuridica responsabile di un animale di affezione che, in tale qualità, ha provveduto a registrarlo all’anagrafe regionale degli animali di affezione di cui all’articolo 219 o che comunque lo detiene stabilmente;

g) detentore: qualunque persona fisica o giuridica che detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, anche su incarico del proprietario, un animale di affezione e ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

h) gatto liber

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Art. 19 - (Modificazioni alla l.r. 11/2015)

1. La rubrica del Capo V del Titolo XVI della l.r. 11/2015 è soppressa.

2. Gli articoli da 215 a 219 della l.r. 11/2015 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 215 - (Furto, smarrimento e ritrovamento di animali di affezione)

1. Il proprietario o il detentore dell’animale di affezione, ferme le disposizioni di cui all’articolo 219, comma 7, deve comunicare, entro tre giorni, l’eventuale furto o smarrimento dell’animale al servizio veterinario. La comunicazione deve specificare i dati del proprietario o del detentore, i dati identificativi dell’animale, il luogo e il giorno della scomparsa e qualsiasi altro elemento utile al ritrovamento dell’animale stesso. In caso di furto, alla comunicazione deve essere altresì allegata copia della relativa denuncia presentata all’autorità competente.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 189, comma 9 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

3. Chiunque rinvenga uno o più cani vaganti sul territorio regionale è tenuto a comunicarne la presenza entro quarantotto ore dal rinvenimento, al comune o al servizio veterinario, fornendo le indicazioni necessarie al prelevamento. Il servizio veterinario provvede alla cattura dei cani vaganti rinvenuti.


Art. 216 - (Soppressione eutanasica)

1. La soppressione degli animali di affezione deve essere effettuata da medici veterinari esclusivamente con metodi incruenti che non arrechino sofferenza all’animale, preceduta da analgesia ed anestesia profond

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Art. 20 - (Integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 219 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

“Art. 219 bis - (Controllo del randagismo, affidamento e adozione)

1. Il Sindaco è responsabile dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del comune e, dopo il periodo di osservazione nel canile sanitario ovvero qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, ha l’obbligo di collocarli presso un canile rifugio o un canile privato convenzionato adibito a canile rifugio. La collocazione presso il canile privato convenzionato può avvenire solo qualora non sia presente un canile rifugio ovvero non sia possibile il ricovero presso quest’ultimo. Il Sindaco è altresì responsabile delle colonie feline di cui all’articolo 219 quater.

2. Fermi i casi di maltrattamento o abbandono previsti dal codice penale, i cani vaganti catturati, laddove identificati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico di questi ultimi.

3. I cani randagi catturati sono identificati ai sensi dell’articolo 219 e introdotti nei canili sanitari dove sono effettuate la profilassi e l’assistenza sanitarie. Il servizio veterinario, in alternativa all’immissione nei canili sanitari e previa motivazione, può disporre, in particolare se si tratta di cuccioli, l’affidamento temporaneo del cane stesso al soggetto che lo ha rinvenuto, a privati cittadini che ne facciano richiesta o ad un’associazione di volontariato iscritta nell’elenco di cui all’articolo 212. Gli affidatari devono garantire il buon trattamento dell’animale.

4. Il servizio veterinario provvede all’osservazione, alla profilassi e all’assistenza sanitaria dell’animale affidato temporaneamente, presso il canile sanitario dove l’affidatario si deve impegnare a portarlo, previo accordo con il servizio veterinario, o presso la struttura dell’associazione di volontariato.

5. Qualora i cani randagi di cui al comma 3 non siano reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura o dal rinvenimento, e venga accertato il buon trattamento, l’affidamento temporaneo diventa definitivo.

6. I cani vengono sterilizzati prima dell’affidamento definitivo o del loro trasferimento nei canili rifugio o nei canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio.

7. Fermo quanto previsto dalla normativa statale vigente, i cani, ivi compresi quelli vaganti, randagi e quelli ospitati presso i canili di cui all’articolo 219 ter, e i gatti, ivi compresi quelli vaganti, liberi, di colonia e quelli ospitati presso le oasi feline, non possono essere destinati alla sperimentazione, né soppressi salvo quanto previsto dall’articolo 216.

8. Al fine di favorire e promuovere l’adozione di cani, i canili rifugio e i canili privati convenzionati adibiti a canile rifugio devono consentire l’accesso alle associazioni di volontariato, secondo procedure concordate tra i Comuni, i gestori dei canili e le associazioni medesime, e devono prevedere giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture non inferiori alle due ore al giorno, per consentire un agevole accesso ai soggetti interessati.

9. Allo scopo di garantire il benessere dei cani, sia in caso di affidamento che di adozione di norma non possono essere consegnati più di due animali nel periodo temporale di un anno per ciascun richiedente. Tale limite non si applica nel caso di associazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all’articolo 371.

10. Il richiedente, sia ai fini dell’affidamento che dell’adozione, deve possedere la maggiore età, garantire il buon trattamento dell’animale ed inoltre deve sottoscrivere apposita richiesta di affidamento o adozione contenente, tra l’altro, l’impegno ad acconsentire al controllo, da parte del servizio veterinario, sull’animale affidato. Il richiedente inoltre, sia nel

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Art. 21 - (Integrazione all’articolo 222)

1. Dopo il comma 3 dell’

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Art. 22 - (Modificazione all’articolo 223)

1. Ai commi 1 e 2 dell’

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Art. 23 - (Modificazioni all’articolo 224)

1. Al comma 2 dell’

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Art. 24 - (Modificazione all’articolo 225)

1. Il comma 1 dell’

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Art. 25 - (Modificazione all’articolo 226)

1. Al comma 2 dell’

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Art. 26 - (Sostituzione dell’articolo 227)

1. L’

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Art. 27 - (Sostituzione dell’articolo 228)

1. L’articolo 228 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

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Art. 28 - (Sostituzione dell’articolo 239)

1. L’articolo 239 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguen

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Art. 29 - (Integrazione all’articolo 241)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 241 della l.r. 11/2015 è aggiunt

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TITOLO II - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 11/2015
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PARTE I - SERVIZI SOCIALI
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Art. 30 - (Sostituzione dell’articolo 265)

1. L’articolo 265 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 265 - (Il comune)

1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e svolge le attivit&agrav

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Art. 31 - (Abrogazione dell’articolo 266)

1. L’

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Art. 32 - (Abrogazione dell’articolo 267)

1. L’

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Art. 33 - (Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 268 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“Art. 268 bis - (Zone sociali)

1. Le Zone sociali sono articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari di cui all’articolo 22, individuate dal Piano sociale regionale di cui all’articolo 270. Le Zone sociali, tramite il comune capofila, esercitano, in particolare, le seguenti funzioni:

a) definiscono gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l&rs

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Art. 34 - (Sostituzione dell’articolo 269)

1. L’articolo 269 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

&l

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Art. 35 - (Modificazioni all’articolo 270)

1. Alla lettera e) del comma 4 dell’

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Art. 36 - (Sostituzione dell’articolo 271)

1. L’articolo 271 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 271 - (Conferenza di Zona)

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Art. 37 - (Integrazioni alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 271 della l.r. 11/2015 sono inseriti i seguenti:

“Art. 271 bis - (Tavolo zonale di concertazione)

1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le aziende dei s

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Art. 38 - (Sostituzione dell’articolo 272)

1. L’articolo 272 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 272 - (Piano sociale di zona)

1. Il Piano sociale di zona è lo strumento mediante il quale la Zona sociale programma gli interventi e i servizi sociali e stabilisce i criteri per l’erogazione dei servizi sociali e per la loro attuazione.

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Art. 39 - (Sostituzione dell’articolo 273)

1. L’articolo 273 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:

“Art.

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Art. 40 - (Abrogazione dell’articolo 274)

1. L’

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3026241 4217004
Art. 41 - (Abrogazione dell’articolo 275)

1. L’

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3026241 4217005
Art. 42 - (Modificazione all’articolo 276)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 43 - (Modificazione all’articolo 277)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 44 - (Modificazione all’articolo 279)

1. Al comma 4 dell’

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3026241 4217008
Art. 45 - (Abrogazione dell’articolo 282)

1. L’

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3026241 4217009
Art. 46 - (Abrogazione dell’articolo 283)

1. L’

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Art. 47 - (Modificazione all’articolo 284)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 48 - (Modificazioni all’articolo 286)

1. Al comma 1 dell’articolo

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Art. 49 - (Modificazioni all’articolo 288)

1. Al comma 1 dell’

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3026241 4217013
Art. 50 - (Modificazioni all’articolo 310)

1. Al comma 1 dell’

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3026241 4217014
Art. 51 - (Modificazione all’articolo 311)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 52 - (Modificazioni all’articolo 312)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 53 - (Modificazione all’articolo 319)

1. Al comma 2 dell’

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3026241 4217017
Art. 54 - (Modificazioni all’articolo 322)

1. Al comma 2 dell’

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3026241 4217018
Art. 55 - (Modificazione all’articolo 323)

1. Al comma 2 dell’

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Art. 56 - (Modificazioni all’articolo 327)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 327 della l.r. 11/2015, le parole: “Ambiti territoriali integrati (ATI)” sono sostituite dalle seguenti: “Zone sociali dei distretti dell’azienda unità sanitaria locale”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’arti

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Art. 57 - (Modificazioni all’articolo 342)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 58 - (Modificazioni all’articolo 344)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 59 - (Modificazioni all’articolo 345)

1. Al comma 5 dell’

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Art. 60 - (Modificazioni all’articolo 346)

1. Al comma 1 dell’articolo 346 della l.r. 11/2015, le parole: “degli ATI” sono sostituite dalle segu

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Art. 61 - (Modificazioni all’articolo 349)

1. Al comma 2 dell’

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Art. 62 - (Modificazioni all’articolo 350)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 63 - (Modificazioni all’articolo 354)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 64 - (Modificazione all’articolo 357)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’

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Art. 65 - (Modificazione all’articolo 358)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 66 - (Abrogazione dell’articolo 359)

1. L’

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Art. 67 - (Modificazioni all’articolo 385)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 68 - (Modificazioni all’articolo 396)

1. Al comma 1 dell’

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Art. 69 - (Modificazioni all’articolo 399)

1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 399 della l.r. 11/2015, la parola: “ambito” è s

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Art. 70 - (Modificazione e integrazione all’articolo 406)

1. La rubrica dell’articolo 406 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: “Clausole valutative”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 406 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Giunta regionale rende

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TITOLO III - MODIFICAZIONI A NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI
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3026241 4217035
PARTE I
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Art. 71 - Art. 72 Omissis


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Art. 73 - (Norme finali, transitorie, reviviscenza e modificazione alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8)

1. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le indicazioni operative di cui all’articolo 91 bis, comma 3, della l.r. 11/2015, introdotto dall’articolo 11 della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le norme regolamentari di cui all’articolo 117, comma 1, della l.r. 11/2015, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge, sono emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In fase di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il programma annuale degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali

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