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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 11/11/1987, n. 48
L.R. Umbria 11/11/1987, n. 48
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[Premessa] |
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Oggetto e finalità)1. Le acque minerali e termali che hanno origine da una falda o giacimento sotterraneo, così c |
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Titolo II - RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Capo I - Disposizioni relative alla ricerca |
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Articolo 2 - (Permesso di ricerca)1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita solo a chi è munito di relativo permesso. 2. Il permesso di ricerca ha per oggetto: a) la captazione di sorgenti o il rinve |
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Articolo 3 - (Istanza)1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata da: a) la relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino idrogeologico, redatta da un tecnico specifico de |
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Articolo 4 - (Rilascio del permesso)1. Il permesso di ricerca è accordato dalla Giunta regionale, previo accertamento che il richiedente sia in possesso di idoneità tecnico - economica adeguata all'importanza della ricerca programmata. 2. Il provvedimento deve conte |
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Articolo 5 - (Durata)1. La durata del permesso non può eccedere i tre anni ed il titolare ha diritto a proroga della stessa durata se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso ed es |
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Articolo 6 - (Informazioni e controlli)1. Il titolare del permesso è tenuto a notificare il relativo provvedimento ai proprietari ed ai possess |
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Articolo 7 - (Facoltà del permissionario)1. L'attività di ricerca deve essere realizzata mediante: a) la determinazione dell'origine e la natura dei terreni e i suoi rapporti con la mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, nonchè lo studio di dettaglio del bacino idrologico corredato da rilievi idrologici e litologici, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici e tettonico - strutturali e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali inda |
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Titolo II - RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Capo II - Disposizioni relative alle concessioni |
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Articolo 8 - (Requisiti e istanza)1. La coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui l'Amministrazione regionale abbia accertata l'esistenza e la coltivabilità, è subordinata a concessione regionale. 2. La domanda, rivolta al Presidente della Giunta regionale, deve essere corredata dalla documentazione e dalla certificazione risultante all'articolo precedente e da: a) programma generale dei lavori e della gestione da |
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Articolo 9 - (Riconoscimento)1. La Giunta regionale, accertata l'esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominer |
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Articolo 10 - (Rilascio della concessione)1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale previo accertamento che il richiedente abbia la idoneità tecnico - economica in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo. 2. La concessione è rilasciata per una durata proporzionale agli investimenti programmati tenuto conto dell'ammortamento nel tempo degli investimenti stessi e della portata della sorgente ed è, comunque, compresa fra i quindici ed i trenta anni. 3. Il Comune o i Comuni interessati per territorio sono tenuti a fornire alla Giunta regionale, entro sessanta |
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Articolo 11 - (Deposito cauzionale)1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, il titolare è tenuto a depositare alla Giunta regionale una cauzione mediante fidejussione bancaria o poliz |
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Articolo 12 - (Preferenza del ricercatore)1. Il ricercatore, o la società nella quale egli abbia una partecipazione superiore al 20 per cento, è preferito ad ogni altro richiedente. |
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Articolo 13 - (Pertinenze)1. Sono pertinenze del bene oggetto della concessione tutti i beni mobili ed immobili, anche se ubicati fuori dalla zona concessa, destinati all |
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Articolo 14 - (Esercizio della concessione)1. La coltivazione e l'utilizzazione della risorsa devono essere esercitate direttamente e costantemente dal concessionario. |
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Articolo 15 - (Obblighi del concessionario)1. Il concessionario ha l'obbligo di: a) eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario regionale, |
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Articolo 16 - (Ipoteche)1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. |
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Articolo 17 - (Pubblica utilità)1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienico - sanitaria ed idrologica del giacimento, per la captazione, la conduzione, l'adduzione ed il contenimento delle acque minerali e termali, per l'utilizzazione in |
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Articolo 18 - (Direzione unica)1. Nel caso di concessione di acque minerali e termali derivanti da un unico bacino, la Giunta regional |
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Articolo 19 - (Rinnovo della concessione)1. Nel periodo compreso tra i tre e l'anno precedente la scadenza della concessione, il titolare pu&o |
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Articolo 20 - (Proroga anticipata della concessione)1. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei giacimenti idrotermomi |
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Titolo II - RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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CAPO III - Cessazione del permesso e della concessione |
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Articolo 21 - (Cessazione)1. Il permesso di ricerca e la concessione oltre che per scadenza del termine cessano per: |
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Articolo 22 - (Rinuncia)1. Il ricercatore o concessionario che intende rinunciare al permesso o alla concessione deve farne dichiarazione alla Giunta regio |
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Articolo 23 - (Decadenza)1. La Giunta regionale pronuncia la decadenza dal permesso o dalla concessione, salvi i casi di forza maggiore, quando il titolare: a) non abbia dato inizio ai lavori entro la data indicata nel provvedimento o non li abbia eseguiti nei modi e nei tempi previsti col programma generale dei lavori; |
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Articolo 24 - (Consegna e custodia delle pertinenze)1. In caso di rinuncia, decadenza o scadenza del termine ovvero di mancata proroga della concessione, la stessa può essere conferita ad altri richiedenti. |
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Articolo 26 - (Revoca)1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di in |
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Articolo 27 - (Esoneri)1. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei provvedimenti di cessazione |
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Articolo 28 - (Fallimento del concessionario)1. In caso di fallimento del titolare della concessione, la Giunta regionale ne pronuncia la decadenz |
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Titolo II - RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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CAPO IV - Altre disposizioni comuni al permesso e alla concessione. |
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Articolo 29 - (Pubblicità delle istanze)1. Le domande di permesso di ricerca o di concessione e quelle di proroga e di ampliamento nonch&egra |
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Articolo 30 - (Pubblicazione provvedimenti e tasse)1. I provvedimenti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, nonchè quelli indicati ne |
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Articolo 31 - (Concorrenza delle istanze)1. Più domande sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in co |
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Articolo 32 - (Programma annuale dei lavori)1. I giacimenti di acque minerali e termali debbono essere utilizzati con mezzi tecnici ed economici atti a garantirne una costante valorizzazione. 2. I titolari di concessione entro il mese di dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il programma dettagliato dei lavori che p |
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Articolo 33 - (Tutela dei giacimenti)1. Quando nelle zone di protezione igienico - sanitarie e idrogeologiche delle sorgenti di acque minerali e termali, così come determinate nel provvedimento di concessione o di loro costituzione, occorra intraprendere lavori che esigano perforazioni, scavi o comunque opere che possano manomettere il sottosuolo, il Comune interessato ai fini del rilasci |
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Articolo 34 - (Riserva)1. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione |
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Articolo 35 - (Concessione edilizia)1. Per la esecuzione dei manufatti da realizzare in attuazione del programma dei lavori di ricerca, a |
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Articolo 36 - (Trasferimento)1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. |
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Articolo 37 - (Trasformazione e modifiche della società )1. Quando il titolare della concessione o del permesso è una società l'eventuale trasfo |
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Articolo 38 - (Somministrazione)1. É vietata la somministrazione delle acque minerali per l'attività di imbottigliament |
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Articolo 39 - (Accesso ai fondi)1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio |
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Articolo 40 - (Acquisizioni)1. Qualora venga accertato che l'acqua proveniente da sorgenti naturali o perforate, di proprietà di soggetti diversi dal titolare d |
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"Articolo 41 -(Diritti annuali)1. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di acque minerali o di acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339, sono tenuti al pagamento, a favore della Regione Umbria, di un diritto annuo, proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o concessione. |
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Articolo 42 - (Dati statistici)1. I titolari di stabilimenti di acque minerali e di terme sono tenuti a denunciare periodicamente al |
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Titolo III - UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Articolo 43 - (Autorizzazioni)1. I giacimenti di acque minerali e termali possono essere utilizzati soltanto da chi ne abbia ottenuta la concessione. 2. L'utilizzazione delle acque minerali per scopi terapeutici o igienico - speciali può avvenire sulla base della vigente normativa, mediante l'imbottigliamento o |
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Articolo 44 - (Operazioni consentite e divieti)1. L'utilizzazione delle acque minerali naturali, ove possibile, deve avvenire in prossimità della sorgente. É comunque proibito il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale. 2. Il carattere di acqua |
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Articolo 45 - (Rilascio dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione di cui all'art. 43, comma terzo - lett. b) - è accordata previo parere dell'ULSS competente per territorio, che accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali naturali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà corrispondenti alla sua qualificazione esistenti alla sorgente. La stessa ULSS inoltre verifica e accerta che: a) la sorgente o i punti di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento; |
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Articolo 46 - (Etichette)1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni: 1) la denominazione dell'acqua minerale naturale ed il nome della località in cui viene con |
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Articolo 47 - (Aggiornamento di analisi)1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 43, terzo comma lettere a) e b), sono tenuti a presentare presso l'Ufficio regionale competente i certificati delle analisi di cui all'art. |
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Articolo 48 - (Contenitori)1. Per il rilascio dell'autorizzazione a confezionare le acque minerali in contenitori diversi dal ve |
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Articolo 49 - (Terme)1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare stabilimenti termali così come definiti dalla lett. a) dell'art. 14 del rd 28 settembre 1919, n. 1924, è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della stessa, previo parere dell'ULSS competente per territorio, ed |
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Articolo 50 - (Terme stagionali)1. La riapertura degli stabilimenti termali ad andamento stagionale è subordinata alla prevent |
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Articolo 51 - (Convenzioni)1. In attuazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 le ULSS stipulano convenzioni con |
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Articolo 52 - (Pubblicità termale)1. Il titolare dello stabilimento termale è tenuto a depositare presso il competente Ufficio r |
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Articolo 53 - (Erogatori)1. La Giunta regionale, su proposta del Comune e sentito il concessionario, può disporre, con |
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Articolo 54 - (Denominazione)1. La denominazione attribuita alla sorgente e quella attribuita all'acqua minerale naturale s'intend |
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Titolo IV - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI |
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Articolo 55 - (Vigilanza)1. Le funzioni amministrative di vigilanza sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, ivi compresa quella di polizia mineraria di cui al dpr 9 aprile 1959, n. |
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Articolo 56 - (Direttore di miniera)1. La direzione dei lavori di ricerca e di coltivazione di acque minerali e termali, oltre ai soggett |
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Articolo 57 - (Controlli)1. I controlli di carattere igienico - sanitario sulla produzione, lavorazione, distribuzione e commercio delle acque minerali e termali vengono esercitati dagli organi previsti nelle leggi regionali 19 dicembre 1979, n. 65 e 14 maggio 1982, n. 24 e successive modificazioni. 2. Per le denunce all'autorità s |
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Articolo 58 - (Prelevamenti)1. I prelevamenti di acque minerali e termali per le analisi ufficiali effettuate dagli istituti e da |
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Articolo 59 - (Registri)1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere aggiornati, previa vidimazione degli Uffici regionali competenti, i seguenti registri: 1) In tutti gli stabilimenti di utilizzazione: a) registro delle precipitazioni atmosferiche, i cui dati devono quotidianamente rilevarsi da uno o più pluviometri installati nel bacino imbrifero della sorgente; |
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Articolo 60 - (Sanzioni)1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure della legislazione nazionale e regionale vigente. 2. I verbali, notificati al contravvent |
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Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 61 - (Conferma provvedimenti)1. I permessi di ricerca e le concessioni d'acque minerali e termali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legg |
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Articolo 62 - (Strumentazione)1. I titolari di concessioni attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare entro centottanta |
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Articolo 63 - (Individuazione delle pertinenze)1. L'individuazione delle pertinenze delle vigenti concessioni viene effettuata dai funzionari region |
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Articolo 64 - (Aree di tutela)1. I titolari delle vigenti concessioni, qualora dimostrino la necessità di costituire, all'in |
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Articolo 65 - (Abrogazione)1. Sono abrogate la legge regionale 17 febbraio 1977, n. 10, nonchè, per la parte riguardante |
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Articolo 66 - (Adeguamento delle etichette)1. I titolari delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali naturali sono tenuti a procedere al |
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Articolo 67 - (Disposizioni finali)1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme del rd |
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