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Delib. G.R. Umbria 09/07/2007, n. 1171

Direttiva tecnica regionale: "Disciplina degli scarichi delle acque reflue". Approvazione.

Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 22/12/2008, n. 1904
- Delib. G.R. 06/12/2010, n. 1758
- Delib. G.R. 24/04/2012, n. 424
- Delib. G.R. 02/07/2013, n. 717
- Delib. G.R. 29/12/2015, n. 1640

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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


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Documento istruttorio: Direttiva tecnica regionale: “Disciplina degli scarichi delle acque reflue” - Approvazione.

Vista la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 concernente il riutilizzo delle acque reflue ed eventuali successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2

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Direttiva tecnica regionale. Disciplina degli scarichi delle acque reflue


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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. La presente direttiva disciplina sul territorio della regione Umbria, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, gli scarichi di acque reflue.

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:

a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.

b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.

c) Acque di prima pioggia: i primi 2,5-5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

d) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.

e) Acque reflue di dilavamento: acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque meteoriche e di lavaggio, di superfici impermeabili scoperte adibite all’accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti/rifiuti ovvero ad altri usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 4 e 5 della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 6 della presente direttiva, a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo recapito.

f) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

g) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, div

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Art. 3 - Criteri generali

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono rispettare i valori limite di emissione ed i requisiti di cui all’allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo, nonché quelli defi

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Art. 4 - Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura

1. Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell’osservanza dei regolamenti emanati dai Gestori ed approvati dall’Autorità di ATI. Tale scarico non necessita di autorizzazione.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall’Autorità di ATI.

3. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e la verifica di assimilabilità delle acque reflue domestiche è di competenza dell’Autorità di ATI.

4. Per l’esercizio delle attività l’Autorità di ATI può concordare forme di collaborazione con i gestori e con l’Arpa.

5. Le Autorità di ATI, entro 180 giorni dall’approvazione della presente direttiva, dovranno disciplinare quanto segue secondo i contenuti della presente direttiva:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione;

b) le schede tecniche ed i documenti da allegare;

c) le fasi istruttorie e le determinazioni a

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Art. 5 - Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura

1. Il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, assimilate a quelle domestiche, industriali e urbane è di competenza della Provincia.

2. Le Province definiscono le modalità operative con le quali attuare le disposizioni contenute nella presente direttiva. Per l’esercizio delle attività la Provincia può concordare forme di collaborazione con l’ARPA Umbria ad esclusione delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche che sono di esclusiva competenza della Provincia. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all’ art. 15, il rilascio dell'autorizzazione è sempre subordinato al parere tecnico dell'ARPA.

3. Le Province dovranno disciplinare entro 180 giorni dall’approvazione della presente direttiva quanto segue secondo i contenuti della presente direttiva:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione;

b) le schede tecniche e i documenti da allegare;

c) le fasi istruttorie e le determinazioni autorizzatorie (rinnovo, diffida, sospensione, revoca), comprensive delle spese e dei tributi da sostenere;

d) gli eventuali valori limite definiti caso per caso, e comunque non meno restrittivi di quelli stabiliti dalla presente direttiva.

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Art. 6 - Rilascio autorizzazione allo scarico in caso di attivazione dello Sportello Unico

1. In caso di attivazione dello Sportello Unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), lo stesso è tenuto a richiedere, alle A

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Art. 7 - Regime autorizzatorio degli scarichi

1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà essere prodotta la sola richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità previste dai regolamenti emanati dal Gestore ed approvati dall’Autorità di ATI. Rimane salvo quanto previsto all’art. 9 della presente direttiva in merito alla domanda di assimilazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva non possono essere attivati, nelle zone servite da pubbliche fognature, nuovi scarichi aventi recapito diverso dalle fognature medesime, salvo deroga da concedere caso per caso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sentito il Gestore, sulla base di comprovate ragioni tecniche.

3. In assenza di specifici strumenti comunali redatti in collaborazione con gli ATI che identifichino le zone servite da pubblica fognatura, le stesse sono quelle definite dall’art. 2, comma 1, lett. cc).

4. Gli scarichi esistenti nelle zone di cui al comma 2 ed aventi recapito sul suolo, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, salvo quanto previsto dal comma 5. Le Province dovranno emettere idonei avvisi o provvedimenti a carico dei titolari degli scarichi di cui al presente comma.

5. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, il titolare dello scarico dovrà dotarsi, se non già realizzato, di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle Tabelle 8, 9, 11, 12, e 13 allegate alla presente direttiva.

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Art. 7bis - Modalità di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs 3.04.2006 n.152, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza, corr

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Art. 8 - Controllo degli scarichi

1. Le Province e l’Autorità di ATI definiscono, d'intesa con l'ARPA Umbria, ed in riferimento a quanto riportato nei catasti, il programma di monitoraggio degli scarichi che l'ARPA

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Art. 9 - Criteri per l’assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche

N5 1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.

2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:

A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche, piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino nonché di mezzi/attrezzature.

B. Imprese dedite all’allevamento del bestiame.

Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature zootecniche connesse con l’allevamento (ad esempio sale di mungitura). Sono esclusi dall’assimilazione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 7 aprile 2006.

C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o all’attività di allevamento anche all’attività di trasformazione/valorizzazione della produzione agricola.

Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:

a) l’attivit&

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Art. 10 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate a quelle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati

1. Gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche o assimilate a quelle domestiche non in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti, installazioni, edifici e nuclei isolati, devono essere sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla Tabella 11 allegata alla presente direttiva secondo i criteri fissati alla Tabella 12 allegata alla stessa direttiva, in relazione alla natura dell’insediamento ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni suddette sono relative sia ai sistemi individuali che agli altri sistemi pubblici e privati di cui all’articolo 100, comma 3 del Decreto legislativo.

2. Gli scarichi nuovi ed esistenti in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni, edifici nuclei isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla Tabella 13 allegata alla presente direttiva. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue assimilate a quelle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni, edifici e nuclei isolati sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla Tabella 13 e agli altri

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Art. 11 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. Fermo restando quanto previsto all’ art. 15 della presente direttiva, gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite di emissione adottati dall’Autorità di ATI.

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Art. 12 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE

1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione < 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla Tabella 8 alle

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Art. 13 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione > a 2.000 AE

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 29, gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente > a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, sono soggetti all

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Art. 14 - Disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti

1. Le modalità di scarico delle reti fognarie provenienti da agglomerati a for

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Art. 15 - Disciplina degli scarichi di sostanze pericolose

1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze indicate nelle Tabelle 4, 5, 5/A e 5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento vigenti. Qualora dagli accertamenti effettuati dall’Autorità di controllo o dagli autocontrolli effettuati dal titolare dello scarico, emerga la presenza di sostanze pericolose al disopra del limite di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare entro 180 giorni all’Autorità competente una richiesta di autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose. Tale richiesta non deve essere pres

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Art. 16 - Disciplina del trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue

1. È vietato l’utilizzo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

2. La rete fognaria o condotta dedicata che raccoglie uno o più scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti inviandoli agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dà luogo a “scarichi di acque reflue industriali" ovvero a "scarichi di sostanze pericolose", da disciplinarsi secondo le disposizioni previste per gli scarichi in rete fognaria, richiamate all’ art. 11.

3. L’Autorità competente può autorizzare, ai sensi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi nel medesimo impianto in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Resta inteso, in ogni caso, che l’impianto di trattamento delle acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle Tabelle 1, 2 e 3, allegate alla presente direttiva. Rientrano in questa fattispecie gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati di una o più sezioni per il pretrattamento dei rifiuti liquidi provenienti da mezzi mobili, inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto stesso, rispetto alle quali il gestore sia autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, ad esercitare operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti. L’Autorità competente, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, si attiene alle seguenti disposizioni:

a) I rifiuti liquidi per essere ammessi nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane devono essere compatibili con il processo depurativo.

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Art. 17 - Disciplina degli scarichi delle acque reflue di dilavamento

1. I titolari delle sottoriportate attività hanno l’obbligo di gestire le acque reflue di dilavamento, così come definite all’art. 2:

a) attività di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del Decreto;

b) stazioni di distribuzione di carburante;

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Art. 18 - Disciplina degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste

1. Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).

2. Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile, dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere commisurate a 3÷5 volte le portate nere medie; ne consegue che nell’impianto di trattamento saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.

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Art. 19 - Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e da altre condotte separate

1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a servizio di agglomerati >2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Provincia un elenco degli stessi, indicando per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e le caratteristiche del b

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Art. 20 - Scarichi di emergenza e fermo impianto

1. I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva di analoga portata che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, non de

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Art. 21 - Scarichi di acque di raffreddamento

1. Le acque di raffreddamento, come definite all’art. 2, comma 1, lett. ee), ai fini della loro classificazione sono da ritenersi comprese nella definizione di “acque reflue industriali” in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro scarico deve essere sempre autorizzato.

2. È fatto obbligo di riciclo delle acque utilizzate esclusiv

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Art. 22 - Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane

1. Fatte salve le disposizioni in materia di impatto ambientale, l’Autorità di ATI provvede all’approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativi al Servizio Idrico Integrato previa conv

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Art. 23 - Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha prodotte

1. Il riutilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle seguenti condizioni:

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Art. 24 - Disposizioni specifiche relative ai Piani Stralcio

1. È fatto salvo quanto riportato nei piani stralcio del lago Trasimeno e del

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37427 2421301
Art. 25 - Autocontrolli degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. l controlli di cui all'articolo 8 sono integrati dagli autocontrolli della conform

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37427 2421302
Art. 26 - Catasto integrato degli scarichi

1. È istituito presso l’ARPA il “Catasto integrato degli scarichi”.

2. Il Catasto integrato degli scarichi è operante in rete ed è gestito dall’ARPA.

3. L'archivio autorizzativo contiene le informazioni relative agli scarichi di:

a) acque reflue urbane;

b) acque reflue industriali;

c) acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

d) acque reflue domestiche.

4. Le informazioni base previste nel Catasto sono le seguenti:

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Art. 27 - Collaborazione tra Enti ed Amministrazioni

1. I Comuni sono tenuti a fornire, a richiesta delle Province e dell’Autorità di ATI, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso relativa alle autorizzazioni rilasciate, per le finalità del catasto degli scarichi.

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37427 2421304
Art. 28 - Sanzioni

1. La competenza all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall’art. 135 del Decreto legislativo è attribuita alle Province o alle Autorità d’Ambito nel caso di scarichi in pubblica fognatura.

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37427 2421305
Art. 29 - Norma transitoria

1. Per gli impianti di depurazione inseriti nell’accordo di programma quadro per i quali durante la fase di adeguamento non vengano rispettati i valori limite previsti dalle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente dirett

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37427 2421306
Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto legislativo.

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37427 2421307
Tabelle

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

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