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Deliberaz. G.R. Umbria 23/03/2015, n. 341

Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipologie di servizio di competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e requisiti per l’iscrizione.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Stefano

Vinti;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati

alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA


1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto delle modifiche apportate dalla legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015 R recante “Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” in riferimento alle prestazioni svolte dalla categoria degli archeologi;

3) di prendere atto del lavoro svolto dal gruppo di lavoro, costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 4 agosto 2014, di individuazione delle tipologie di servizi prestate dagli archeologi ed i requisiti per l’inserimento nell’Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della l.r. n. 3/2010;

4) di modificare ed integrare la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 11 ottobre 2010, con l’inserimento delle seguenti ulteriori tipologie di servizio per “Prestazioni archeologiche” e i necessari requisiti per l’iscrizione, come di seguito indicato:

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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 - Modifiche e integrazioni alla “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 con le tipologie di servizio di competenza degli archeologi e dei professionisti delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e requisiti per l’iscrizione.

Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, la Regione Umbria si e dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

In particolare all’art. 21 della L.R. n. 3/2010 e stata prevista l’istituzione dell’“Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”, le cui modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco sono state disciplinate con deliberazione della Giunta regionale n. 1399 dell’11 ottobre 2010.

L’Elenco e stato formato ed e operante per le tipologie di servizio contenute nell’allegato A alla L.R. n. 3/2010, come specificate nell’allegato 1) alla Disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010.

L’articolo 21 della L.R. 3/2010, comma 2, in considerazione del fatto che le tipologie di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non sono statiche, potendo mutare in relazione alle esigenze della società e al suo evolversi, ha contemplato la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle citate tipologie di servizio, con procedure semplificate, prevedendo che “La Giunta regionale provvede con deliberazione alle eventuali modifiche dell’allegato A)” della L.R. n. 3/2010.

Al riguardo, una prima richiesta di integrazione e pervenuta dall’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) che ha sottoposto all’Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici alcune problematiche inerenti le prestazioni professionali di competenza degli archeologi.

Tra le tematiche sottoposte vi e quella relativa alla richiesta di inserimento, tra le tipologie di servizio contemplate dall’Elenco regionale dei professionisti, di quelle attinenti alle prestazioni svolte dagli archeologi. In particolare, gli archeologi hanno richiamato gli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che impongono alle stazioni appaltanti, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del medesimo decreto, l’obbligo di effettuare la “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e dettano disposizioni in merito alla procedura.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 del 4 agosto 2014 e stato tra quant’altro, stabilito di istituire un gruppo di lavoro, di cui hanno fatto parte anche rappresentanti degli archeologi, con il compito di:

- predisporre la modifica delle tipologie di servizio di cui all’Allegato 1) alla Disciplina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1399/2010 inserendovi le prestazioni svolte dagli archeologi ed analizzare i necessari adeguamenti della normativa di cui alla L.R. n. 3/2010;

- analizzare le problematiche afferenti alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui agli articoli 95 e 96 del Codice dei Contratti con riferimento alle eventuali ricadute sulla normativa in materia di lavori pubblici dettata con la L.R. n. 3/2010.

Il gruppo di lavoro ha svolto i compiti assegnati e, con legge regionale n. 3 del 6 febbraio 2015, sono state approvate le modifiche alla L.R. n. 3/2010 ed e stata, tra quant’altro, modificata la composizione della commissione di cui all’articolo 21 incaricata dell’istruttoria sulle domande presentate dai professionisti per l’inserimento in Elenco.

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Allegato A - Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro

Art. 1 - (Istituzione Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro)

1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro (indicato, di seguito, come Elenco).

2. I servizi previsti nell’Elenco, individuati tra quelli di cui all’Allegato A) alla l.r. n. 3/2010, per i quali i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, possono richiedere l’iscrizione, sono indicati nell’Allegato 1) alla presente disciplina.

3. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:

a) Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00 euro;

b) Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro.

4. L’Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


Art. 2 - (Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco)

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco i seguenti soggetti:

a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) società di professionisti;

c) società di ingegneria;

d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;

e) i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico amministrativ

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Allegato 1 - Servizi dell’Elenco e requisiti minimi.

Tipologie di servizio

Prestazioni parziali di progettazione e/o direzione lavori:

1. Progettazione edilizia e/o architettonica inerente:

a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949);

b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e monumentale (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I-e della L. 143/1949).

2. Progettazione interventi di restauro e ristrutturazione edilizia inerente:

a) Restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I-e della L. 143/1949);

b) Ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzioni di edifici di importanza costruttiva corrente (Opere individuate dalla classe/categoria I-c della L. 143/1949).

3. Progettazione edilizia strutturale inerente strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949).

4. Progettazione impiantistica elettrica, speciale e meccanica inerente:

a) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949);

b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949);

c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949).

5. Progettazione stradale e di infrastrutture inerente:

a) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno, impianti teleferici e funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949);

b) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della L. 143/1949);

c) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua; fognature urbane (Opere individuate dalla classe VIII della L. 143/1949);

d) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee (Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949);

e) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949).

6. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di pertinenza forestaleagronomica.

7. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di carattere geologico e geotecnico, anche inerenti campagne di indagini geognostiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche.

8. Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici, architettonica, strutturale, impianti elettrici e speciali e meccanici, strade e infrastrutture, inerente:

a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949);

b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e Ie della L. 143/1949);

c) Strutture in cemento armato iv

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