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L. R. Toscana 22/01/2014, n. 5

Alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio di ERP.
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[Premessa]



PREAMBOLO


IL CONSIGLIO REGIONALE


Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 R (Norme per l’edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560 R (Norme in materia di alienazion

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Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina il sistema di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), con la finalità di assicurare lo sviluppo del servizio pubblico, l’economicità della sua gestione, nel rispetto del principio della piena correlazione tra alienazioni e reinvestimenti, sia sul piano economico che su

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Art. 2 - Condizioni di alienabilità degli alloggi e destinazione dei relativi proventi

1. L’alienazione di alloggi di ERP assegnati è consentita in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) che si tratti di alloggi collocati in un condominio misto;

b) che si tratti di alloggi che, per lo stato di degrado o la particolare caratterizzazione tipologica o strutturale, comportino oneri di gestione e di mantenimento non sostenibili da parte del sistema dell’ERP, come accertato da perizia tecnica;

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Art. 3 - Direttive e criteri per la formazione delle proposte di piani di vendita

1. I comuni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge individuano, attraverso una puntuale ricognizione del patrimonio di ERP, gli alloggi cedibili e formulano, in forma associata di LODE, la proposta di cessione degli immobili e di reinvestimento dei relativi proventi, sulla base delle seguenti fasce in ordine decrescente di priorità:

a) nell’ambito dei condomini misti, gli ed

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Art. 4 - Piano regionale di cessione del patrimonio di ERP

1. La proposta di piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvata con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cessione di cui all’articolo 3.

2. Il piano regionale di cessione del patrimonio di ERP è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1 ed ha validità quinquennale.

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Art. 5 - Garanzia di mantenimento del patrimonio di ERP

1. Al fi ne del mantenimento delle disponibilità del patrimonio di ERP e dell’economicit

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Art. 6 - Verifica degli oneri di comunicazione e informazione

1. Gli enti proprietari verificano che i gestori abbiano provveduto ad informare tutti gli assegnatar

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Art. 7 - Requisiti degli acquirenti degli alloggi

1. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, gli assegnatari conduttori di un alloggio di ERP da oltre un quinquennio alla data di presentazione della domanda di acquisto o i loro familiari conviventi.

2. In caso di acquisto da parte di altro componente il nucleo familiare è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.

3. All’atto della presentazione della domanda di acquisto e fi no alla stipula del contratto di compravendita, gli assegnatari devono risultare adempienti a tutti gli obblighi contrattuali e gli stessi, nonché gli altri componenti il nucleo familiare, non devono versare in alcuna delle condizioni sanzionabili con l’annullamento o la decadenza dall’assegnazione, fatto salvo quanto previsto per il

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Art. 8 - Limiti all’alienazione e alla locazione degli alloggi acquistati

1. Gli alloggi acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, neppure parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d’uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipula del contratto di acquisto, in conformità alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 R (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. Gli alloggi possono essere alienati, previa autorizzazione

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Art. 9 - Prezzo di alienazione degli alloggi assegnati

1. Il prezzo di alienazione degli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, è determinato mediante perizia tecnica redatta dal soggetto gestore, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’articolo 1, comma 307, della l. 296/2006 R, tenuto conto dei valori rilevati, per la medesima fascia e zona, dall’Agenzia del territorio-Osservatorio del mercato immobiliare.

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Art. 10 - Alienazione di alloggi non assegnabili e di immobili ad uso non abitativo

1. L’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), avviene mediante asta pubblica, assumendo a base della stessa il valore normale di cui all’articolo 1, comma 307, della l. 296/2006, determinato da un’apposita perizia tecnica

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Art. 11 - Rendicontazione dei proventi e piani operativi di reinvestimento

1. Entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo ad ogni anno di riferimento, ciascun sog

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Art. 12 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dall’alienazione degli immobili di ERP nell’obiettivo di razionalizzare e valorizzare il patrimonio di ERP. A tal fi ne la Giunta regionale:

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Art. 13 - Norma transitoria

1. Gli alloggi di ERP ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla del c.r. 91/1999, e successive deliberazioni modificative ed integrative, sono alienati

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Art. 14 - Abrogazione

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 agosto 2009, n. 46

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