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L. P. Trento 01/07/2011, n. 9

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto

1. Nell’ambito delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione, questa legge disciplina la protezione civile provinciale, individuandone i soggetti, le competenze e i relativi rapporti istituzionali, nonché gli strumenti con cui sono realizzate le finalità della legge. In particolare i titoli VIII e IX disciplinano il concorso dei servizi anti

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini di questa legge s’intendono:

a) per “pericolosità”: la probabilità che fattori ambientali, naturali o antropici, singolarmente considerati o per interazione con altri fattori, generino una calamità con un determinato tempo di ritorno in una determinata area;

b) per “rischio”: la conseguenza potenziale di un pericolo individuato sul territorio, in relazione al livello di antropizzazione e alle modalità d’uso del territorio medesimo;

c) per “calamità”: l’evento connesso a fenomeni naturali o all’attività dell’uomo, che comporta grave danno o pericolo di grave danno all’incolumità delle persone, all’integrità dei beni

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TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE
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Art. 3 - Protezione civile provinciale

1. L’organizzazione della protezione civile provinciale, di seguito denominata “protezione civile”, è l’insieme dei soggetti pubblici e privati e delle loro strutture operative che hanno, tra le loro finalità, la promozion

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Art. 4 - Strutture operative della protezione civile

1. Costituiscono strutture operative della protezione civile:

a) il dipartimento competente in materia di protezione civile e le sue strutture organizzative che operano nello stesso ambito;

b) il corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, di seguito denominato “corpo permanente provinciale”;

c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, di seguito denominati

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Art. 5 - Attività e interventi di protezione civile

1. Le attività e gli interventi di protezione civile disciplinati da questa legge si distinguono in:

a) “attività e interventi d’interesse locale”: quelli riferiti a eventi di estensione

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Art. 6 - Funzioni della Provincia

1. La Provincia svolge le funzioni e i compiti di protezione civile e dei servizi antincendi con riferimento alle opere, alle attività e agli interventi d’interesse provinciale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell’emergenza, al ripristino definitivo dei servizi pubblici e alla ricostruzione dei beni pubblici e di pubblica utilità. La Provincia, nei casi previsti da questa legge, sostiene finanziariamente le attività e gli interventi svolti dai soggetti diversi dalla Provincia nell’ambito della protezione civile, dei servizi antincendi e della ricostruzione e riparazione dei beni, per la ripresa delle attività economiche e per il ritorno alle normali condizioni di vita a seguito del verificarsi di calamità.

2. Sono riservate alla Provincia le funzioni, i compiti e le attività di regolazione, di programmazione, di organizzazione, d’indirizzo e di coordinamento della protezione civile e dei servizi antincendi e, in particolare:

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Art. 7 - Funzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia promuove e coordina l’attuazione sull’intero territorio provinciale delle politiche della protezione civile e la conformazione alle linee strategiche determinate dalla Giunta provinciale, anche mediante iniziative intersettoriali o interistituzionali. Il Presidente della Provincia, con il supporto tecnico del commissario per l’emergenza, d

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Art. 8 - Funzioni dei comuni e delle comunità

1. I comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3  (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), svolgono le attività e gli interventi d’interesse locale relativi alla realizzazione delle opere di prevenzione delle calamità secondo quanto previsto dall’articolo 13, nonché alla ricostruzione e alla riparazione dei beni pubblici, ai sensi degli articoli 67, 68 e 69.

2. I comuni provvedono, singolarmente o in forma associata mediante le comunità, alle attività di protezione disciplinate dal titolo V di interesse comunale o rispettivamente sovracomunale, e provvedono alla costituzione e alla gestione delle commissioni locali valanghe ai sensi dell’articolo 42, nonché allo svolgimento degli altri servizi di protezione civ

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Art. 9 - Attività consultiva

1. Il comitato tecnico amministrativo previsto dall’articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), integrato, per lo svolgimento delle funzioni previste da quest’articolo, dal dirigente generale della protezione civile, dal capo del corpo forestale provinciale e dai dirigenti delle strutture organizzative della Provincia competenti per le attività e per gli interventi della protezione civile, individuate dalla Giunta provinciale, con riferimento alle tipologie di argomenti di volta in volta trattati, esprime parere in ordine:

a) ai criteri e alla modalità per la predisposizione del piano generale delle opere di prevenzione, nonché alla proposta del piano medesimo;

b) alle proposte dei piani di delocalizzazione;

c) alle proposte dei piani di ricostruzione dei beni pubblici e di ripristino definitivo dei servizi pubblici;

d) alla sussistenza dei presupposti dell’intervento sostitutivo della Provincia per la realizzazione delle opere di prevenzione delle calamità;

e) alla presenza delle situazioni di danno, di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo e agli interventi da

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TITOLO III - ATTIVITÀ DI PREVISIONE
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Art. 10 - Carte della pericolosità e carta generale dei rischi

1. La Provincia redige e aggiorna:

a) le carte della pericolosità, che riguardano i pericoli connessi a fenomeni idrogeologici, valanghivi, alluvionali, sismici, a incendi boschivi, a determinate sostanze pericolose, a cavi sospesi o ad altri ostacoli alla navigazione aerea e ad ordigni bellici inesplosi;

b) la carta generale dei rischi.

2. Le carte della pericolosità sono strumento di rilevazione dei pericoli localizzati sul territorio. Le carte contengono la per

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Art. 11 - Attività di controllo e di monitoraggio a supporto della protezione civile

1. Per i fini di protezione civile, e in particolare per la redazione delle carte della pericolosità e per l’operatività del sistema di allerta di protezione civile, la Provincia svolge le seguenti attività, anche mediante la realizzazione e la gestione di reti di monitoraggio e di divulgazione dei dati territoriali e ambientali:

a) previsioni meteorologiche, compresi i settori della nivologia, glaciologia e climatologia, anche nell’ambito del programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteoidropluviometrico mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale previ

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TITOLO IV - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ
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Capo I - Opere di prevenzione
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Art. 12 - Piano generale delle opere di prevenzione

1. La Provincia approva, anche per stralci riferiti ad aree territoriali o a tipologie di rischi da fronteggiare, il piano generale delle opere di prevenzione delle calamità, riferito all’intero territorio provinciale. Il piano è redatto dalla Provincia sulla base delle evidenze della carta generale dei rischi. Il piano ha valore a tempo indeterminato ed è aggiornato almeno ogni tre anni. Per l’approvazione e l’aggiornamento del piano sono sentiti preventivamente i comuni e le comunità competenti per territorio, rispetto all’ubicazione delle opere di prevenzione ivi previste. Il piano:

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Art. 13 - Soggetti competenti per la realizzazione delle opere di prevenzione

1. Le opere incluse nel piano generale delle opere di prevenzione preordinate alla difesa di beni pubblici e privati sono realizzate, in base alle leggi vigenti e secondo quanto previsto dal piano medesimo, dal proprietario, dal possessore o dal detentore del bene che ha dato origine al pericolo, fatto salvo quanto diversamente previsto da quest’articolo.

2. La Provincia e i comuni, singolarmente o associati mediante le comunità, possono realizzare, con onere a loro carico, le opere classificate dal piano generale delle opere di prevenzione come opere d’interesse provinciale e rispettivamente come opere d’interesse locale a carattere comunale o sovracomunale nonché provvedere alla loro manutenzione, previo accordo con i proprietari dei beni che hanno dato origine al pericolo. In mancanza dell’accordo la Provincia, i comuni o le comunità possono provvedere alla realizzazione delle opere, previa diffida ai suddetti soggetti.

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Art. 14 - Progetti delle opere di prevenzione

1. I soggetti tenuti alla realizzazione delle opere di prevenzione di cui all’articolo 13 presentano alla Provincia i relativi progetti, corredati da un piano di manutenzione, per l’ottenimento dei pareri e degli atti autorizzativi comunque denominati. A tal fine la Provincia indice la conferenza di servizi; si applica in questo caso quanto previsto dagli

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Capo II - Delocalizzazione degli insediamenti ubicati in aree a rischio
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Art. 15 - Redazione e approvazione del piano di delocalizzazione

1. La Provincia e i comuni, singoli o associati mediante le comunità, il cui territorio è interessato da situazioni di rischio molto elevato possono stipulare accordi per la redazione di piani di delocalizzazione delle strutture abitative e delle infrastrutture pubbliche e private insistenti su porzioni del territorio provinciale perimetrate e caratterizzate dal predetto rischio, per le quali la rimozione o la riduzione del rischio mediante la realizzazione di opere o interventi di prevenzione risulta impossibile o finanziariamente, tec

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Art. 16 - Realizzazione degli interventi di delocalizzazione

1. I piani di delocalizzazione possono essere attuati sulla base di convenzioni stipulate tra la Provincia e i comuni, singoli o associati mediante le comunità, il cui territorio è interessato dalle situazioni di rischio, nonché i proprietari dei beni da de localizzare inclusi nei piani. Le convenzioni disciplinano i rapporti giuridici e finanziari tra questi soggetti e, in particolare, assicurano ai proprietari dei beni immobili inclusi nei piani di delocalizzazione la proprietà dei siti necessari per la ricostruzione, nonché la concessione dei diritti edificatori, e definiscono i relativi oneri, i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi e per la conce

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Capo III - Prevenzione di specifiche tipologie di pericoli e di rischi
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Art. 17 - Prevenzione degli incendi

1. L’esercizio delle funzioni di prevenzione degli incendi spetta alla Provincia, fatta eccezione per le attività di formazione, di addestramento, d’informazione alla popolazione, di studio e di ricerca in materia di servizi antincendi, alle quali provvedono la Provincia nonché gli altri enti e i soggetti individuati dal titolo V, capo III. Ai fini di questa legge la prevenzione degli incendi comprende:

a) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, dei provvedimenti autorizzativi, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa sulla prevenzione degli incendi di attività e di costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali, di impianti, prodotti e attrezzature;

b) lo svolgimento dei servizi di vigilanza antincendi nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

c) la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni sulla prevenzione degli incendi;

d) l’attività di consulenza e di assistenza in materia di prevenzione e di controllo degli incendi in favore di soggetti pubblici e privati;

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Art. 18 - Servizi di vigilanza antincendio

1. Ai servizi di vigilanza antincendio provvede il personale del corpo permanente provinciale e quello dei corpi volontari. N20

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettac

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Art. 19 - Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a determinate sostanze pericolose, ai voli a bassa quota e alla sospensione di alcuni servizi pubblici

1. La Provincia adotta appositi regolamenti contenenti le disposizioni volte a definire le misure per la prevenzione e per la gestione dei seguenti pericoli e rischi:

a) pericoli di incidenti disciplinati dalla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e dalla direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

b) pericoli di incidenti nei voli aerei a bassa quota connessi con la presenza di cavi sospesi e di altri ostacoli al volo.

2. I regolamenti previsti nel comma 1 possono imporre l’obbligo di adottare particolari misure gestionali e strutturali di difesa dai pericoli e dai rischi agli enti competenti e ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o utilizzatori

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Art. 19-bis - Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

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1. Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la Provincia predispone i progetti dei piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'o

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TITOLO V - ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
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Capo I - Strumenti di pianificazione della protezione civile provinciale
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Art. 20 - Piani di protezione civile

1. Gli strumenti della pianificazione di protezione civile sono:

a) il piano di protezione civile provinciale riferito al territorio provinciale;

b) i piani di protezione civile locali, che si distinguono in comunali e in sovra comunali riferiti rispettivamente al territorio di ciascun comune e a quello di ciascuna comunità.

2. I piani di protezione civile definiscono l’organizzazione dell’apparato di protezione civile e dei servizi antincendi, stabiliscono le linee di comando e di coordinamento nonché, con diverso grado di analiticità e di dettaglio in relazione all’interesse provinciale o locale delle calamità, degli scenari di rischio, delle attività e degli interve

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Art. 21 - Redazione e approvazione dei piani di protezione civile

1. La Giunta provinciale approva, anche per stralci, il piano di protezione civile provinciale, sentiti i comuni e le comunità territorialmente interessati riguardo agli aspetti relativi a specifici scenari di carattere locale. Alla redazione della proposta del piano di protezione civile provinciale provvede la Provincia; vi concorrono anche il presidente della federazione dei corpi volontari e, su sua indicazione, gli ispettori delle unioni competenti per specifici aspetti o aree territoriali. La proposta del piano di protezione civile provinciale è trasmessa al Commissario del Governo per la provincia di Trento, per il coordinamento con le amministrazioni e con le autorità dello Stato.

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Art. 22 - Piani di emergenza

1. Quando è già individuato sul territorio un rischio specifico o una tipologia di rischio particolarmente significativa per la sua estensione, complessità o gravità oppure per l’elevata probabilità di accadimento di un evento calamitoso o per l’entità dei danni che l’evento potrebbe produrre, l’ente competente secondo quanto previsto da quest’articolo redige il piano

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Capo II - Strumenti per l’allertamento, per il presidio immediato e per la logistica della protezione civile
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Art. 23 - Centrale unica di emergenza

N18

1. La Giunta provinciale stabilisce un numero unico di emergenza per la ricezione delle richieste di soccorso urgente e degli allarmi riguardanti le emergenze in atto e le situazioni di pericolo imminente rientranti nelle materie di competenza della Provincia.

2. È istituita la centrale unica di emergenza, per l’espletamento del servizio continuato di ricezione degli allarmi e delle richieste di soccorso tecnico e sanitario urgenti al numero unico di emergenza, nonché per l’allertamento delle strutture operative della protezione civile competenti in relazione alla tipologia, alla localizzazione, all’estensione, all’intensità e alla complessità dell’evento. Le competenze della centrale unica di emergenza sono svolte da una struttura provinciale di secondo livello, che costituisce un'articolazione del dipartimento compe

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Art. 24 - Servizio di reperibilità provinciale

1. A supporto dell’attività della centrale unica di emergenza, nella prima fase di valu

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Art. 25 - Strumenti, segni distintivi della protezione civile e riconoscimenti al merito

1. Per l’identificazione delle strutture operative, del personale e dei mezzi d’opera della protezione civile è adottato un apposito emblema, approvato dalla Giunta provinciale. E’ fatto salvo l’utilizzo dell’emblema dei servizi antincendi della provincia di Trento.

2. Il personale delle strutture operative della protezione civile è dotato di un’apposita tessera di riconoscimento. L’esibizione della tessera consente l’accesso, anche con mezzi, alle proprietà pubbliche e private, per lo svolgimento delle attività di protezione civile e dei servizi antincendi previste da questa legge, analogamente a quanto disposto per le corrispondenti figure previste dalla normativa statale, fermo restando il diritto ai risarcimenti e agli indennizzi dovuti ai sensi della normativa vigente. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche e i modi per l’utilizzo dell’emblema e della tessera di riconoscimento.

3. Per svolgere le attività disciplinate da questa legge la Provincia organizza e implementa un sistema di raccolta, aggiornamento, gestione e comunicazione dei dati rilevanti per le attività della protezione civile. A tal fine è autorizzato il trattamento, fatta eccezione per la diffusione, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del

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Capo III - Formazione, addestramento e informazione in materia di protezione civile
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Art. 26 - Formazione e addestramento degli operatori di protezione civile

1. Per i vigili del fuoco e per gli operatori volontari della protezione civile e dei servizi antincendi è richiesta un’adeguata formazione teorico-pratica. La formazione si articola in un livello di base e in livelli specifici, necessari per lo svolgimento delle attività tecniche di carattere specialistico, dei compiti di coordinamento di più interventi nell’ambito della gestione dell’emergenza e di direzione dei soccorsi, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa. N37

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Art. 27 - Formazione del corpo permanente provinciale

1. La formazione del personale appartenente al corpo permanente provinciale è organizzata

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Art. 28 - Enti e soggetti competenti per la formazione e per l’informazione

1. La Provincia provvede alla formazione e all’addestramento in materia di protezione civile:

a) del personale dipendente dall’amministrazione provinciale impiegato in attività di protezione civile;

b) del personale che svolge funzioni di prevenzione degli incendi e degli addetti alla sicurezza antincendi e al soccorso tecnico urgente negli ambienti di lavoro, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento, nei luoghi a elevata frequenza di pubblico e presso le aviosuperfici;

c) degli aspiranti al conseguimento dei livelli specifici di formazione, previsti dall’articolo 26, necessari per lo svolgimento delle attività tecniche di carattere specialistico e dei compiti di coordinamento di più interventi nell’ambito della gestione dell’emergenza;

d) del personale che svolge le funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nell’ambito dei servizi antincendi;

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Art. 29 - Scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari

1. La Giunta provinciale, sentita la federazione dei corpi volontari, individua la scuola provinciale antincendi prevista dall'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988 quale struttura formativa e di addestramento in materia di servizi antincendi dei vigili del fuoco volontari, per garantire una programmazione organica delle attività formative, un'omogeneizzazione delle offerte formative e una gestione centralizzata dei dati relativi ai corsi di formazione frequentati dai vigili del fuoco permanenti e volontari. In ogni caso la Giunta provinciale può incaricare della formazione e dell’addestramento in materia di servizi antincendi dei vigili del fuoco volontari, compresi gli allievi dei gruppi giovanili, la federazione dei corpi volontari che, a tale scop

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Art. 30 - Formazione degli amministratori e dei dirigenti degli enti locali

1. La Provincia, anche avvalendosi della scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari, organizza iniziative di formazio

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Art. 31 - Iniziative di addestramento

1. La Provincia, i comuni o le comunità, in relazione a quanto previsto dai piani di protezione civile provinciale e locali, organizzano esercitazioni temporanee e periodiche degli operatori di protezione civile, in cui può essere coinvolta anche la popolazione. Le procedure previste nei piani di emergenza sono oggetto di apposite esercitazioni che coinvolgono anche le popolazioni interessate, per testare la validità e l’efficacia delle procedure di gestione dell’emergenza in essi previste.

2. L’organizzazione delle esercitazioni e degli addestramenti di protezione civile e dei servizi antincendi, nonché l’allestimento temporaneo delle aree di proprietà pubblica o privata necessarie sono comunicati almeno trent

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TITOLO VI - ATTIVITÀ DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
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Capo I - Provvedimenti e strumenti organizzativi per la gestione dell’emergenza
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Art. 32 - Commissario per l’emergenza e commissari incaricati

1. Quando si verifica o si è nell’imminenza di un’emergenza d’interesse provinciale il coordinamento degli interventi e delle attività occorrenti a farvi fron

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Art. 33 - Sala operativa provinciale e centri operativi comunali e sovracomunali

1. Al verificarsi o nell’imminenza di un’emergenza di interesse provinciale o sovracomunale, il commissario per l’emergenza o il commissario incaricato previsto dall’articolo 32, comma 3, può convocare una sala operativa provinciale e rispettivamente, informati la comunità e i comuni interessati nonché gli ispettori distrettuali territorialmente competenti, un centro operativo sovracomunale, con i

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Art. 34 - Dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi

1. Quando l’emergenza di interesse provinciale appare particolarmente grave per estensione o per intensità il Presidente della Provincia, su proposta del commissario per l’emergenza, adotta il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza, delimitando la zona del territorio provinciale interessata. Con il provvedimento di dichiarazione dello stato di

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Capo II - Organizzazione delle attività e degli interventi di gestione delle emergenze di protezione civile
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Art. 35 - Soggetti competenti per la gestione delle emergenze d’interesse comunale

1. Il sindaco è l’autorità di protezione civile comunale.

2. Al verificarsi o nell’imminenza di un’emergenza d’interesse comunale, il comune competente per territorio dà immediata comunicazione della situazione alla centrale unica di emergenza e la mantiene informata circa l’evoluzione dell’evento e dei soccorsi, fino alla conclusione dell’emergenza. Il comune interviene per la gestione dell’emergenza secondo quanto previsto dal piano di protezione civile comunale, avvalendosi dei corpi volontari nonché delle altre risorse organizzative, umane e strumentali di cui dispone, e adotta le misure e i pr

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Art. 36 - Soggetti competenti per la gestione delle emergenze d’interesse provinciale, delle emergenze di estensione sovracomunale e ulteriori competenze della Provincia

1. Al verificarsi o nell’imminenza di un’emergenza d’interesse provinciale, o quando l’emergenza ha un’estensione sovracomunale, la Provincia interviene per la gestione dell’emergenza stessa, secondo quanto previsto dal piano di protezione civile provinciale.

2. Il commissario per l’emergenza o il commissario incaricato, disciplinati dall’articolo 32, garantiscono il supporto al Presidente della Provincia per le valutazioni tecniche dell’evento, dei danni e degli inter

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Capo III - Disposizioni generali per la gestione dell’emergenza
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Art. 37 - Disposizioni comuni per la gestione dell’emergenza

1. La Provincia concede ai comuni, anche a titolo di rimborso, contributi per le spese relative alla realizzazione dei lavori di somma urgenza previsti dall’articolo 53 della legge provinciale sui lavori pubblici per la gestione delle emergenze. La Giunta provinciale determina le tipologie dei lavori oggetto dei contributi, stabilisce, anche in misura differenziata in relazione alla capacità finanziaria dei comuni interessati, la spesa minima ammissibile e le misure dei contributi, anche fino al 100 per cento della spesa ammissibile; inoltre definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la loro erogazione, anche a titolo di anticipazione sui lavori da eseguire, fino al 90 per cento della spesa ammessa.

1-bis. La Provincia può concedere ai comuni contributi, anche a titolo di rimborso, sulle spese necessarie a garantire il ricovero, in via immediata e provvisoria, delle famiglie rimaste senza tetto a causa di un evento calamitoso. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i casi di ammissibilità degli interventi, la misura del contributo, entro il limite massimo del 95 per cento della spesa ammissibile

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Art. 38 - Disposizioni per l’esecuzione dei lavori e delle relative forniture occorrenti per la gestione dell’emergenza

1. Quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi da parte del Presidente della Provincia, al fine di consentire l’immediata erogazione delle somme necessarie per far fronte alle spese relative agli interventi di competenza della Provincia, possono essere autorizzate sul bilancio provinciale aperture di credito presso la tesoreria a favore di funzionari delegati, individuati ai sensi dell’articolo 62 della legge provinciale di contabilità.

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Art. 39 - Disposizioni per l’acquisizione immediata della disponibilità di beni

1. In applicazione dell’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Legge sul contenzioso amministrativo), quando è dichiarato lo stato di emergenza o lo stato di eccezionale pericolo di incendi boschivi e non è possibile reperire con la necessaria tempestività la disponibilità delle scorte, delle attrezzature

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Art. 40 - Gestione dello stoccaggio dei materiali derivanti da crolli e da altri eventi

1. La Giunta provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile, acquisito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, approva un programma per la gestione dello stoccaggio dei materiali derivanti da crolli e da ulteriori eventi calamitosi, da demolizioni e da altre operazioni svolte dai vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi, per i soccorsi tecnici urgenti e per le relative esercitazion

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Capo IV - Gestione dei rischi connessi a particolari eventi naturali e antropici
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313960 10681991
Art. 41 - Disposizioni per l’attuazione nel territorio provinciale della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, e altre misure per la gestione degli eventi alluvionali

1. Per dare attuazione nel territorio provinciale alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la Giunta provinciale definisce l’organizzazione di un sistema integrato di misure per la valutazione, il controllo e il contenimento dei rischi di alluvioni e di procedure operative per fronteggiare le emergenze alluvionali. Il sistema integrato tiene conto degli apporti conoscitivi derivanti dalla pianificazione territoriale e urbanistica, dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) previsto dall’articolo 14 dello Statuto speciale, dalla pianificazione d

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313960 10681992
Art. 42 - Misure per la gestione del rischio di valanghe

1. Per prevenire gli incidenti da valanga e tutelare la salute e la sicurezza in montagna su terreni innevati, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune), la Provincia attua iniziative nel campo dell’informazione, dell’educazione e della formazione, rivolte alla conoscenza delle condizioni meteorologiche e nivologiche, dei fenomeni valanghivi, delle norme di sicurezza, di pronto intervento, soccorso e recupero nonché dei relativi comportamenti responsabili, compresa la dotazione da parte degli sciatori e delle persone che frequentano terreni innevati di idonei strumenti, anche elettronici, per agevolare gli interventi di soccorso. La Provincia promuove e sostiene la formazione e l’aggiornamento del personale tecnico e dei volontari della protezione civile, la sperimentazione e l’introduzione di tecniche e strumenti per la ricerca e il recupero di persone sepolte da valanghe, in co

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313960 10681993
Art. 43 - Misure per la gestione del rischio di incendi boschivi e di esplosioni

1. I corpi volontari e il corpo forestale provinciale provvedono in forma coordinata agli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, consistenti nelle attività di ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento, di presidio, di allarme e di spegnimento degli incendi boschivi, nonché negli altri interventi tecnici connessi. Spettano in particolare ai corpi volontari le decisioni per lo spegnimento degli incendi e la loro attuazio

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313960 10681994
Art. 44 - Misure per la gestione del rischio in montagna, nelle zone impervie e ipogee

1. In relazione alle caratteristiche del proprio territorio la Provincia assicura l’incolumità e la sicurezza delle persone in ambiente montano, nelle zone impervie e ipogee, individuate dalla Giunta provinciale nell’ambito del piano provinciale di protezione civile. La Provincia promuove iniziative di prevenzione e di soccorso

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313960 10681995
Capo V - Coordinamento con lo Stato, con le regioni e con altri soggetti
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313960 10681996
Art. 45 - Intervento dello Stato per la gestione dell’emergenza

1. Il Presidente della Provincia, al verificarsi delle situazioni di danno o di pericolo previste dall’articolo 33 del decreto del Presidente

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313960 10681997
Capo VI - Concorso della protezione civile provinciale alla gestione delle emergenze fuori dal territorio provinciale
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313960 10681998
Art. 46 - Iniziative e interventi di protezione civile fuori dal territorio provinciale

1. La Provincia può effettuare interventi e svolgere attività di protezione civile fuori dal territorio provinciale quando in ambito extraprovinciale si verificano rischi o emergenze che producono o potrebbero produrre, anche indirettamente, effetti dannosi sul territorio provinciale; gli interventi e le attività sono svolti sulla base di accordi con gli enti o con le amministrazioni pubbliche direttamente interessati.

2. La Provincia, a fini di collaborazione, può sostenere spese o effettuare interventi per fronteggiare emergenze determinate da calamità e da eccezionali situazioni di bisogno che si verificano in ambito extraprovinciale, su richiesta dello Stato, delle regioni o degli enti locali, anche nella fase relativa alla realizzazione delle opere urgenti di ricostruzione e di ripristino dei servizi.

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313960 10681999
Art. 47 - Colonne mobili provinciali

1. Per l’effettuazione degli interventi della Provincia fuori dal territorio provinciale nella fase di prima emergenza, anche in attesa dell’autorizzazione della Giunta provinciale, l’amministrazione provinc

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313960 10682000
TITOLO VII - CONCORSO DEL VOLONTARIATO ALLE ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE
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313960 10682001
Capo I - Forme di partecipazione del volontariato
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313960 10682002
Art. 48 - Organizzazione del volontariato

1. La Provincia promuove e valorizza, con apposite iniziative, la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle organizzazioni a partecipazione volontaria, di seguito denominati “organizzazioni di volontariato”, alle attività della protezione civile, ne cura l’organizzazione a livello provinciale e il coordinamento per lo svolgimento dei compiti e degli interventi d’interesse prov

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313960 10682003
Art. 49 - Elenco provinciale del volontariato di protezione civile

1. La Provincia forma un elenco delle organizzazioni di volontariato che possono collaborare con la Provincia per lo svolgimento di compiti di protezione civile e di attività connesse e tiene periodicamente aggiornati i dati relativi alle organizzazioni iscritte nell’elenco, al numero dei volontari

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313960 10682004
Art. 50 - Convenzioni tra la Provincia e il volontariato di protezione civile

1. Per assicurare con carattere di continuità lo svolgimento di compiti di protezione civile e di attività connesse la Provincia può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco provinciale del volontariato di protezione civile, che disciplinano i rapporti funzionali, organizzativi e finanziari. Le convenzioni prevedono che le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Provincia intervengono anche p

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313960 10682005
Art. 51 - Altri soggetti ammessi a partecipare volontariamente alla gestione delle emergenze

1. La Provincia può stipulare convenzioni con gli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale di cui all’articolo 2229 del codice civile per garantire la pronta disponibilità di profe

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313960 10682006
Art. 52 - Consulta provinciale del volontariato di protezione civile

1. Le organizzazioni di volontariato e gli organismi dei servizi antincendi volontari concorrono alla formazione e all’attuazione delle politiche provinciali di promozione e di sviluppo del volontariato di protezione civile nell’ambito della consulta provinciale del volontariato di protezione civile.

2. La consulta è sede di confronto tra la componente professionale e quella volontaria della protezione civile in ordine alle problematiche relative al volontariato. In particolare sono ad essa sottoposte, per un esame degli aspetti di suo interesse, le proposte dei provvedimenti da adottare da parte della Provincia che riguardano le attività di protezione civile svolte su base volontaria.

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313960 10682007
Capo II - Misure di incentivazione e di protezione del volontariato di protezione civile
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313960 10682008
Art. 53 - Misure di tutela della sicurezza fisica dei volontari

1. Per garantire ai volontari di protezione civile appartenenti alle organizzazioni di volontariato, agli organismi rappresentativi dei prestatori d’opera intellettuale convenzionati con la Provincia e ai volontari indicati nell’articolo 51, comma 2, condizioni di sicurezza fisica nelle attività e negli interventi da realizzare e di prevenzione degli incidenti non inferiori a quelle stabilite per i volontari in attuazione della normativa comunitaria, la Provincia è autorizzata a concedere a questi soggetti contributi fino a totale copertura della spesa ammessa, nella misura e secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per l’acquisto o per l’adeguamento

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313960 10682009
Art. 54 - Coperture assicurative dei volontari

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni in ordine all’obbligo delle organizzazioni di volontariato di stipulare polizze di assicurazione in favore dei propri iscritti, la Provincia può concedere alle organizzazioni di volontariato contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa, per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore dei propri operatori volontari di protezione civile a copertura dei seguenti rischi occorsi in occasione delle attività da loro svolte, per l’esercizio dei compiti loro spettanti nell’ambito delle attività della protezione civile provinciale:

a) decesso o invalidità permanente causati da infortuni;

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313960 10682010
Art. 55 - Misure volte ad agevolare la partecipazione dei volontari alle attività e agli interventi di protezione civile

1. Con riferimento alla partecipazione dei volontari di protezione civile e dei servizi antincendi alle attività di gestione delle emergenze per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché alle iniziative di formazione e di addestramento autorizzate dal dirigente generale della protezione civile, la Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e comunque nei limiti delle disponibilità del bilancio:

a) rimborsa al datore di lavoro, su richiesta, l'equivalente degli emolumenti versati per ciascun lavoratore impegnato:

1) nelle attività di gestione d

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313960 10682011
TITOLO VIII - CONCORSO DEI SERVIZI ANTINCENDI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE
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313960 10682012
Art. 56 - Organizzazione dei servizi di soccorso pubblico urgente dei vigili del fuoco

1. I servizi di soccorso pubblico dei vigili del fuoco sono resi sull’intero territorio provinciale con carattere di ordinarietà. Per il soccorso pubblico dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni vigenti sull’ordinamento dei servizi antincendi della Regione Trentino - Alto Adige e quelle provinciali, comprese quelle contenute nel regolamento che disciplina le funzioni, la composizione e le modalità di accesso

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313960 10682013
Art. 57 - Autorità competenti per i servizi di soccorso pubblico urgente

1. La Giunta provinciale adotta i provvedimenti di carattere generale per l’organizzazione dei servizi di soccorso pubblico urgente sull’intero territorio provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile.

2. Il dirigente generale della protezione c

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313960 10682014
Art. 58 - Strutture operative competenti per i servizi di soccorso pubblico urgente

1. Allo svolgimento dei servizi di soccorso pubblico urgente, compreso lo spegnimento degli incendi, provvedono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e secondo il principio di reciproco aiuto e collaborazione, il corpo permanente provinciale, i corpi volontari dei comuni, le unioni e la federazione dei corpi volontari, secondo quanto previsto da questa legge e dai piani di protezione civile.

2. I soggetti individuati nel comma 1 concorrono anche alla realizzazione degli interventi di difesa civile realizzati dalla Provincia a titolo di collaborazione con lo Stato. Le modalità di concorso dei corpi dei vigili del fuoco a

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313960 10682015
Art. 59 - Disposizioni particolari per gli interventi di soccorso pubblico urgente e per la loro direzione

1. In caso di assoluta necessità e urgenza, che rende impossibile l’adozione con la necessaria immediatezza di qualsiasi provvedimento, e quando ogni indugio potrebbe arrecare pericolo per la salvezza delle persone o aggravarlo, i soggetti ai quali sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, i compiti di direzione dei soccorsi pubblici urgenti possono disporre immediatamente, con i poteri del pubblico ufficiale:

a) ogni misura urgente e indifferibile, anche di carattere definitivo, atta a fronteggiare la situazione di pericolo o di emergenza, comprese le demolizioni di beni immobili e l’evacuazione delle persone in pericolo;

b) le misure temporanee e urgenti di regolazione del transito e del traffico in emergenza e di accesso alle proprietà pubbliche e private; allo svolgimento delle operazioni volte ad attuare queste misure urgenti o a quelle intraprese dalle autorità competenti in materia di re

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313960 10682016
Art. 60 - Concorso della federazione dei corpi volontari per il soccorso pubblico urgente

1. La federazione dei corpi volontari è il diretto referente della Provincia per le attività connesse con il soccorso pubblico rese dai vigili del fuoco volontari, e svolge in particolare i seguenti compiti:

a) l’organizzazione dei servizi svolti dai vigili del fuoco volontari secondo

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313960 10682017
Art. 61 - Disposizioni concernenti i corpi dei vigili del fuoco volontari, le relative unioni e il loro concorso per il soccorso pubblico urgente

1. I corpi volontari svolgono i servizi antincendi con carattere di ordinarietà nel territorio comunale e possono intervenire anche fuori dal territorio di competenza, a supporto di altri corpi dei vigili del fuoco volontari o per la collaborazione con altre strutture operative della protezione civile. In occasione di emergenze di protezione civile i corpi dei vigili del fuoco volontari prestano i servizi di soccorso pubblico urgente.

2. Per la costituzione, l’organizzazione e lo scioglimento dei corpi volontari si applicano le vigenti disposizioni della legge regionale n. 24 del 1954, fatto salvo quanto diversamente disposto da quest’articolo.

3. Lo scioglimento del corpo volontario in caso di gravi irregolarità nel funzionamento tecnico del corpo stesso, previsto dall’articolo 17, terzo comma, della legge regionale n. 24 del 1954, è disposto dalla Giunta provinciale, su proposta del sindaco e sentiti l’ispettore distrettuale avente competenza nel distretto in cui si trova il comune interessato, il presidente della federazione dei corpi volontari e il dirigente generale della protezione civile.

3-bis. In caso di estinzione o di scioglimento di un cor

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313960 10682018
TITOLO IX - SOCCORSO E GESTIONE DELL’EMERGENZA A MEZZO DI ELICOTTERO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELISUPERFICI
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313960 10682019
Capo I - Organizzazione del servizio
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313960 10682020
Art. 62 - Soccorso pubblico e sanitario e gestione dell’emergenza a mezzo di elicottero

1. La Provincia, di norma, si avvale del nucleo elicotteri previsto dall’articolo 18 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell’ispettorato provinciale del servizio antincendi e

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313960 10682021
Art. 63 - Nucleo elicotteri del corpo permanente dei vigili del fuoco

1. Il nucleo elicotteri previsto dall’articolo 18 della legge provinciale n. 3 del 1980 opera nel corpo permanente provinciale e provvede ai compiti di carattere tecnico, operativo e amministrativo riguardanti i servizi resi dal nucleo stesso ai sensi dell’articolo 62, compreso l’addestramento degli operatori, e agli altri compiti a esso attribuiti dalle norme provinciali che disciplinano l’utilizzo degli elicotteri della Provincia e delle altre attrezzature e risorse organizzative a disposizione del nucleo.

2. I compiti e l’organizzazione del nucleo elicotteri sono determinati con apposito atto organizzativo adottato con deliberazione della Giunta provinciale.

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313960 10682022
Capo II - Rete strategica provinciale di elisoccorso e altre disposizioni relative alla realizzazione di elisuperfici
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Art. 64 - Realizzazione e gestione di elisuperfici

1. Al fine dello svolgimento a mezzo di elicottero dell’attività di soccorso pubblico e di trasporto sanitario di emergenza la Giunta provinciale, d’intesa con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, approva programmi per l’implementazione di una rete strategica provinciale di elisoccorso. Al fine di conseguire l’effetto di variante al piano regolatore generale, se necessario, per l’approvazione definitiva dei programmi da parte della Giunta provinciale sono richiesti i pareri del comune territorialmente competente e del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, nonché una preventiva procedura di pubblicità della proposta, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

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313960 10682024
Art. 65 - Istituzione del servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi presso le aviosuperfici

1. Il Presidente della Provincia istituisce con decreto il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29

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313960 10682025
TITOLO X - INTERVENTI DI RIPRISTINO DEFINITIVO E DI RICOSTRUZIONE
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313960 10682026
Capo I - Organizzazione delle attività di ripristino definitivo e di ricostruzione
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313960 10682027
Art. 66 - Dichiarazione di sussistenza della calamità

1. Ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione previsti in questo titolo è necessario l’accertamento in ordine alla suss

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313960 10682028
Art. 67 - Soggetti competenti per la ricostruzione dei beni pubblici e per il ripristino dei servizi pubblici

1. La ricostruzione e la riparazione dei beni pubblici è effettuata dalla Provincia, dai comuni e dalle comunità in base alla proprietà del bene da ricostruire. Inoltre i medesimi soggetti, in base alla titolarità del servizio pubblico, adottano le misure necessarie per garantire il ripristino definitivo dei servizi pubblici danneggiati a seguito di calamità. La Provincia, d’intesa con lo Stato, può provvedere alla ricostruzione e alla riparazione dei beni di proprietà statale, la cui gestione o manutenzione è delegata alla Provincia.

2. Le amminis

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313960 10682029
Art. 68 - Regia unitaria degli interventi di ripristino definitivo e di ricostruzione

1. Quando, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei beni pubblici, di pubblica utilità e privati, nonché per il ripristino definitivo dei servizi pubblici a seguito di una calamità, è indispensabile una regia unitaria degli interventi, il comune o la comunità competente per territorio in relazione all’estensione dell’area interessata dai danni possono promuovere la stipulazione di convenzioni tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’effettuazione degli interventi stessi.

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313960 10682030
Capo II - Interventi di ripristino definitivo dei servizi pubblici e di ricostruzione dei beni pubblici e dei beni di uso civico
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313960 10682031
Art. 69 - Programmazione e attuazione degli interventi

1. Ai fini di questo capo s’intende:

a) per “ricostruzione dei beni”: la realizzazione degli interventi volti al rifacimento, alla riparazione e alla ristrutturazione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio della Provincia, dei comuni e delle comunità, nonché dei beni di uso civico e delle proprietà collettive distrutti, danneggiati o resi inservibili a seguito di una calamità;

b) per “ripristino definitivo dei serv

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313960 10682032
Art. 70 - Contributi per la ricostruzione dei beni di uso pubblico

1. La Provincia può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile pe

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313960 10682033
Capo III - Interventi di ripristino e di ricostruzione a favore di soggetti privati
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313960 10682034
Sezione I - Interventi per la ripresa delle attività economiche
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313960 10682035
Art. 71 - Fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche

1. La Provincia costituisce un fondo per il sostegno della ripresa delle attività economiche a seguito di calamità diretto a finanziare:

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313960 10682036
Art. 72 - Contributi e indennizzi per danni causati dalle calamità alle attività produttive e al lavoro autonomo

N32

1. La Provincia può concedere, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, contributi e indennizzi alle imprese e ai soggetti indicati nel comma 4, lettera a), per i danni provocati dalle calamità nei settori agricolo - con o senza attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti - industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e ai lavoratori autonomi previsti dall’articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento. I beneficiari dei contributi e degli indennizzi devono impegnarsi a continuare l’esercizio dell’attività produttiva, anche diversa da quella preesistente, almeno per il periodo non inferiore a tre anni stabilito dalla Giunta provinciale, fatti salvi i casi di forza maggiore.

2. La Provincia può concedere:

a) contributi in conto capitale o in conto interessi per la ricostruzione, la sostituzione o la riparazione dei beni danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle loro adiacenze e dei percorsi di accesso principal

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313960 10682037
Sezione II - Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita
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313960 10682038
Art. 73 - Reperimento urgente di alloggi per le persone in caso di calamità

1. In caso di calamità le comunità o, nei casi di rispettiva competenza, i comuni di Trento e di Rovereto, denominati in questa sezione “enti locali competenti”, possono autorizzare l’Istituto trentino per l’edilizia abitativa (ITEA spa) a stipulare, con i soggetti rimasti privi dell’unica abitazione idonea ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di edilizia abi

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313960 10682039
Art. 74 - Altre agevolazioni per la ripresa delle normali condizioni di vita

N32

1. Gli enti locali competenti possono realizzare in forma diretta, previo accordo con i soggetti interessati, oppure mediante la concessione dei contributi e degli indennizzi previsti da quest’articolo iniziative, individuate dalla Giunta provinciale, per il ripristino degli edifici destinati ad abitazione che sono stati danneggiati da eventi calamitosi.

2. Gli enti locali competenti possono concedere ai proprietari degli immobili adibiti ad abitazione danneggiati, distrutti o dichiarati inagibili con provvedimento dell’autorità pubblica a seguito delle calamità contributi in conto capitale, per la riparazione e per la ricostruzione delle abitazioni, compreso l’acquisto, la costruzione o il risanamento di un’abitazione sostitutiva. Possono essere ammesse a contributo anche le spese relative alle pertinenze, agli arredi e alle attrezzature principali delle abitazioni, anche sulla base di una stima forfettaria dei danni e delle spese occorrenti per il loro ripristino, redatta dall’ente locale competente tenendo conto dello stato di consistenza dei suddetti beni. I contributi possono essere concessi, anziché ai proprietari delle abitazioni, ai soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l’usufrutto al momento della concessione dei contributi.

3. Gli enti locali competenti possono concedere contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile quando gli interventi previsti da quest’articolo si riferiscono ad immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per il nucleo familiare del proprietario o per i nuclei familiari formati da parenti fino al se

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313960 10682040
Art. 75 - Omissis

 

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313960 10682041
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
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313960 10682042
Capo I - Modificazioni di leggi provinciali
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313960 10682043
Art. 76 - Art. 77 - Omissis

 

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313960 10682044
Art. 78 - Modificazione dell’articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle derivazioni di acque pubbliche
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313960 10682045
Art. 79 - Omissis

 

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313960 10682046
Art. 80 - Modificazione dell’articolo 36 della legge urbanistica provinciale

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313960 10682047
Art. 81 - Omissis

 

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313960 10682048
Capo II - Disposizioni transitorie, di prima applicazione e finanziarie, abrogazione di disposizioni provinciali e disapplicazione di norme regionali
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313960 10682049
Art. 82 - Efficacia della legge, disposizioni di prima applicazione, transitorie e finali

1. Fino alla data dell’effettivo trasferimento delle funzioni in materia di protezione civile, disposto ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006, all’esercizio delle funzioni, dei compiti e delle attività attribuiti da questa legge alle comunità provvede la Provincia.

2. Fermo restando quanto previsto da quest’articolo, le funzioni demandate da questa legge ai comuni senza l’obbligo di esercizio in forma associata sono svolte da essi, prescindendo dal trasferimento di funzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006.

3. Ad eccezione dei casi disciplinati dal comma 4, per le opere e i lavori pubblici previsti dalla legge provinciale n. 2 del 1992 o realizzati nell’ambito degli interventi autorizzati dalla Giunta provinciale ai sensi dall’articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, continuano ad applicarsi le disposizioni delle predette leggi, se i relativi progetti almeno definitivi o le relative perizie di cui agli articoli 52, comma 4, 53, comma 3, e 58.19 della legge provinciale sui lavori pubblici sono stati approvati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, competenti per la loro realizzazione prima dell’entrata in vigore della presente legge. Per i lavori di somma urgenza delegati dalla Provincia ai comuni continua ad applicarsi l’articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 1992 se, per i medesimi lavori, è stato adottato il decreto del Presidente della Provincia previsto dal predetto articolo 13, comma 2, prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4. Per le opere e i lavori previsti dalla

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Art. 83 - Omissis

 

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Art. 84 - Abrogazione di disposizioni provinciali e disapplicazione di norme regionali

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 82 sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali;

a) - c) omissis

d) articolo 12 bis, comma 5, dell’articolo 18, articoli 18-bis 1, 18-ter e articolo 18-quater, tranne il comma 4, della legge provinciale 22 ago

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Art. 85 - Omissis

 

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Tabella A - Omissis

 

 

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