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L. P. Trento 14/04/1998, n. 5

Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti.
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Capo I - Principi generali
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Art. 1 - Finalità e ambiti di applicazione della legge

N1

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di altre tipologie di rifiuti, nell'obiettivo di ridurre il più possibile la quantità dei rifiuti da destinare allo smaltimento e di minimizzare l'impatto ambientale della parte dei rifiuti non recuperabile e segnatamente dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Le finalità della presente legge sono raggiunte attraverso interventi diretti a:

a) creare una rete di strutture e di impianti funzionali al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero della maggior quantità possibile di

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Art. 2 - Rifiuti soggetti alla raccolta differenziata

1. In osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dalla presente legge, costituiscono oggetto di raccolta dif

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Capo II - Sistema della raccolta differenziata dei rifiuti
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Art. 3 - Ambiti di gestione della raccolta differenziata

1. Con decorrenza dall'applicazione della legislazione regionale e provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, i comuni provvedono a organizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, secondo criteri di efficienza, di efficacia e

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Art. 4 - Programmi di gestione dei rifiuti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, sulla base di un apposito programma di gestione approvato entro centottanta giorni dalla loro costituzione.

2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le eventuali direttive della Giunta provinciale e contiene:

a) la precisa ricognizione delle iniziative già realizzate o in corso di realizzazione;

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Art. 5 - Modalità della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata in conformità alle modalità tecniche stabilite dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, dai programmi di gestione di cui all'articolo 4 ovvero dalle direttive formulate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4, commi 7 e 8, mediante:

a) il conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio;

b) il conferimento presso i centri di raccolta zonale (CRZ);

c) la r

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Art. 6 - Procedure di localizzazione e di autorizzazione

N2

1. Per la localizzazione dei centri di raccolta zonale, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, si osserva la normativa provinciale sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

2. I comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri e di altre infrastrutture d'interesse locale, sia comunale che sovracomunale, all'infuori delle previsioni e dei criteri del piano provinciale di smaltiment

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Art. 7 - Adempimenti amministrativi

1. Le attività di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di cui alla tabella A allegata alla presente le

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Art. 8 - Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti

N3

1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.

3. Il modello tariffar

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Art. 9 - Consulenza e vigilanza

1. La Giunta provinciale svolge, avvalendosi dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e delle altre strutture organizzative provinciali interessate, le seguenti attività di consulenza e di vigilanza:

a) controllo dell'efficienza del sis

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Capo III - Disposizioni particolari
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Art. 10 - Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. Il comma 6 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., articolo come sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è sostituito dal seguente:

"6. Rientra tra gli obblighi a carico dei gestori d

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Art. 11 - Iniziative degli enti pubblici

1. La Provincia, gli enti pubblici dipendenti dalla stessa e gli enti locali svolgono funzione di modelli esemplari nel campo della prevenzione, della raccolta differenziata, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti. Essi informano l'organizzazione dei loro uffici ai predetti criteri, adoperandosi per ridurre il più possibile la formazione di rifiuti e per incentivare la valorizzazione delle materie riutilizzabili o riciclabili.

1 bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, "con deliberazione della Giunta provinciale"N8 sono dettate le disposizioni

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Art. 12 - Misure di intervento temporaneo a carico della Provincia

1. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare un'efficace organizzazione della raccolta differenziata, la Giunta provinciale promuove la realizzazione di una rete di centri di raccolta zonale, in misura pari almeno ad uno per ciascuno degli attuali bacini comprensoriali, in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 3.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un apposito piano triennale degli interventi nel qua

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Art. 12 bis - Modalità di finanziamento delle infrastrutture locali per la raccolta differenziata dei rifiuti

N5

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento delle misure percentuali progressive della raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 5, nel triennio 2000-2002 sono stanziate a favore dei comu

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21654 5392202
Art. 12 ter - Rifiuti da attività agricole

N5

1. Con decorrenza dall'anno 2000,

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Art. 13 - Residui organici e vegetali

1. In relazione alle finalità della presente legge, si intendono esonerate da obbligo di autorizzazione le operazioni di compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e di utilizzo del compost ottenuto negli orti e nei giardini privati.

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Art. 14 - Medicinali e rifiuti urbani pericolosi

1. I soggetti di cui all'articolo 3 promuovono appositi contratti o accordi di programma con le associazioni dei farmacisti per il conf

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Art. 15 - Gestione dei rifiuti inerti

1. Dalla data stabilita dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai sensi del comma 2 è vietato smaltire in discarica i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto legislat

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Art. 16 - Contrassegno ecologico

1. La Provincia rilascia un marchio ecologico alle unità produttive che si impegnano a rispettare un disciplinare d

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Art. 17 - Divieti

1. È vietato, a partire dalle decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto in particolare dell'attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti nei vari ambiti territoriali, il conferimento in ciascuna discarica di prima categoria delle tipologie di rifiuti di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

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21654 5392208
Art. 18 - Sanzioni

1. Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000 rapportata a metro cubo o frazione di rifiuto, con un minimo di lire 100.000, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1; 15, comma 1, e 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

2. Corrispondente sanzione amministrativa a quella prevista dal comma 1 si applica altresì al gestore della discarica o impianto ove ricorrano violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 17, commi 1, 3, 4, e 5.

3. Ai

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Art. 19 - Riferimento delle spese

1. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio sul fondo per i trasferimenti correnti a favore dei comuni (capitolo 11230).

2. Per i fini di cui all'articolo 10, commi 2 e 4, per quanto concerne le spese correnti; all'articolo 11, commi 3 e 5, e all'articolo 16, per quanto concerne le spese dirette della Provincia, si utilizzano gli stanziam

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Art. 20 - Variazioni di bilancio

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai s

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Tabella A - Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (articolo 2)


a) I rifiuti solidi urbani e assimilabili fra quelli elencati al codice 20.01.00 del catalogo europeo dei rifiuti:

- carta e cartone

- vetro

- plastica (piccole dimensioni)

- metallo (piccole dimensioni, es. lattine)

- rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

- abiti

- prodotti tessili

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