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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/12/2015, n. 21
L. P. Trento 30/12/2015, n. 21
L. P. Trento 30/12/2015, n. 21
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 21/07/2016, n. 11
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Capo I - Omissis |
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Capo II - Disposizioni in materia di personale e organizzazione |
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Art. 5 - Art. 10 - Omissis |
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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 26 del 1988R le parole: "di terzo livello" sono soppresse. |
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Art. 13 - Omissis |
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Art. 14 - Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio1. In relazione al conferimento di funzioni statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, disposto con norma di attuazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147R, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91R, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il presente articolo detta disposizioni in materia di trasferimento del personale, anche ai fini dell'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, e di gestione del parco per la parte ricadente nel territorio della provincia di Tren |
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Capo III - Disposizioni in materia di enti e tributi locali |
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Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006R le parole: "e, in tale ambito, del patto di stabilità" sono soppresse. 2. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 9 della legge provi |
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Art. 16 - Omissis |
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Art. 17 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)1-2. Omissis 3. Nel comma 1 bis dell'artic |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014R sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera f) del comma 2 è inserita la seguente: "f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti."; b) nella lettera a) del comma 6 le parole: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento"; c) dopo la lettera d) del comma 6 è inserita la seguente: "d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0,2 per cento. Il comune, con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, può diminuire l'aliquota fino allo 0 per cento." 2. Alla fine della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le parole: "la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva - sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'ar |
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Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12, concernente "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse" |
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Art. 20 - Art. 21 - Omissis |
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Capo IV - Disposizioni in materia di sanità, ambiente, politiche sociali ed edilizia abitativa |
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Art. 22 - Art. 24 - Omissis |
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Art. 26 - Integrazione dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 97 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinament |
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Art. 27 - Art. 28 - Omissis |
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Art. 29 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)" |
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Art. 30 - Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 11. Nel comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014R le parole: "Per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2016". 2. Al comma 9 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 31 - Art. 32 - Omissis |
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Capo V - Disposizioni in materia di turismo e sport |
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Art. 33 - Art. 35 - Omissis |
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Art. 37 - Omissis |
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Capo VI - Disposizioni in materia di lavoro, istruzione e agricoltura |
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Art. 38 - Omissis |
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Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983R, dopo la parola: "trattamenti" sono inserite le seguenti: "d'integrazione salariale ordinaria". 2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente: "b bis) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle f |
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Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, concernente "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'agricoltura 2003R è sostituita dalla seguente: "i) le iniziative e i limiti di spesa per i quali è richiesto il parere del comitato tecnico amministrativo previsto dall'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993);". 2. Nel comma 3 dell'articolo 1 |
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Capo VII - Abrogazioni, disposizioni finanziarie e finali |
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Art. 41 - Art. 42 - Omissis |
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Art. 43 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
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