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L.R. Sardegna 07/08/2007, n. 5

Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/03/2008, n. 3
- Sentenza C. Cost. 17/12/2008, n. 411
- L.R. 07/08/2009, n. 3
- L.R. 04/08/2011, n. 17
- L.R. 23/05/2013, n. 12
- L.R. 29/06/2016, n. 12
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TITOLO I - FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna con la presente legge organica disciplina, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da eseguirsi sul territorio regionale. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’ar

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge gli "appalti pubblici" sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori come individuati al comma 5, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In particolare:

a) "appalti pubblici di lavori" sono contratti aventi per oggetto l’esecuzione o congiuntamente la progettazione e l’esecuzione dei lavori relativi ad una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze individuate dall’amministrazione aggiudicatrice; per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;

b) "appalti pubblici di forniture" sono contratti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti;

c) "appalti pubblici di servizi" sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II;

d) "contratti misti" sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. I contratti misti sono considerati appalti pubblic

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Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi di importo sia inferiore che superiore alle soglie comunitarie, da eseguirsi sul territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Sono esclusi gli appalti da aggiudicarsi a cura delle Amministrazioni e degli enti dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1. Per la determinazione delle soglie e per le modalità di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici si rinvia alla normativa statale di recepimento della direttiva 2004/18/CE e successive modifiche e integrazioni (Relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi).

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 4 si applicano:

a) all’Amministrazione regionale ed agli enti elencati all’articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione);

b) agli altri enti, compresi quelli economici e le agenzie, dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti alla sua vigilanza, chiamati tutti anche più brevemente enti regionali; alle aziende sanitarie pubbliche, agli enti locali, alle loro associazioni ed ai loro consorzi, nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

c) ai concessionari di lavori pubblici che non siano amministrazioni aggiudicatrici, ai quali si applicano solo le norme in materia di pubblicità dei bandi, termini per le gare, qualificazione, quelle in materia di pareri preliminari all’approvazione dei progetti, l’articolo 61 e l’articolo 16, comma 10; per i lavori eseguiti direttamente dal concessionario o tramite imprese collegate, individuate secondo quanto stabilito all’articolo 34, comma 12, si applicano solo le norme in materia di qualificazione e quelle in materia di pareri preliminari all’approvazione dei progetti;

d) ai soggetti operanti nei settori speciali di cui alla direttiva 2004/17/CE (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), esclusivamente le norme della presente legge che disciplinano le materie della pubblicità, articolo 22, delle offerte anomale, articolo 20, dei controlli sul possesso dei requisiti, articolo 18, commi 3, 4, 5, 6, delle commissioni giudicatrici, articolo 49, degli incarichi di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio, articolo 55, delle fasi della procedura, articolo 15, del collaudo, articoli 59 e 60, dell’Osservatorio regionale, articolo 63; per quanto non regolato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 163 del 2006;

e) ai concessionari di servizi pubblici, alle aziende in qualsiasi forma costituite,

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Art. 4 - Regolamento

1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavori pubblici, adotta una proposta di regolamento di attuazione e la trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione. Tale regolamento, oltre le materie per le quali è espressamente richiamato, definisce in particolare:

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI (FASE INTERNA)
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Art. 5 - Programmazione degli appalti di lavori di competenza degli enti

1. Sono di competenza degli enti e dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b) chiamati tutti più brevemente enti, le opere che non sono ricomprese fra quelle elencate all’articolo 6, comma 12, che sono di competenza della Regione. Per i lavori di importo superiore a euro 200.000 di propria competenza, che intendono realizzare, gli enti sono tenuti alla definizione di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all’elenco annuale. N4

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità ed individua in modo puntuale, sintetico e con un ordine di priorità l’oggetto di ogni singolo intervento che si intende realizzare, il relativo costo complessivo presunto e le risorse finanziarie disponibili o segnala l’eventuale carenza di risorse.

3. Gli studi indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell’intervento e contengono un’analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socioeconomiche, amministr

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Art. 6 - Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali

1. La Giunta regionale, previo conseguimento dell’intesa di cui all’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), sui criteri generali, approva annualmente, con le modalità previste dell’articolo 4, primo comma, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali), e successive modifiche, entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio annuale regionale, un programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori pubblici e delle opere pubbliche di competenza dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b). La proposta dell’Assessore competente tiene conto dei programmi triennali degli enti di cui all’articolo 5 ed è corredata da una relazione contenente l’elenco delle richieste di finanziamento pervenute da parte di tali enti e da parte dei soggetti che non sono tenuti alla programmazione triennale, l’indicazione del grado di utilizzazione dei precedenti finanziamenti attribuiti, l’enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.

2. Salvo eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili, l’Amministrazione regionale non può concedere finanziamenti per interventi non inseriti nei programmi triennali di cui all’articolo 5 o quando la richiesta dell’ente non rispetti l’ordine di priorità indicato nel programma stesso.

3. In aderenza agli obiettivi indicati dal Documento annuale di programmazione economico finanziaria di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna), i programmi di spesa identificano le aree di intervento, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le aree di intervento indicandone le priorità, le priorità degli interventi nell’ambito di ogni area e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

4. Le istanze di finanziamento devono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali delle opere pubbliche e, assieme a detti programmi, sono presentate dai soggetti interessati, in data immediatamente successiva all’approvazione del proprio bilancio, ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive competenze; le istanze devono specificare se per la stessa opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla Regione o ad altro ramo dell’Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà previsto il concorso di finanza privata. I soggetti tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al programma triennale ed all’elenco annuale, in conseguenza di finanziamenti regionali non accertati al momento dell’approvazione di tali atti e provvedono ad adeguare il livello progettuale dell’intervento, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 6. Per i soggetti che, ai sensi della presente legge, non sono tenuti alla programmazione triennale, le richieste di finanziamento devono essere trasmesse entro il 30 giugno di ogni anno e devono essere accompagnate da studi di fattibilità o, se l’intervento deve essere avviato nell’anno, dagli elaborati indicati all’articolo 5, comma 6; le istanze di finanziamento devono indicare i tempi stimati per la progettazione e la realizzazione e devono specificare se, per lo stess

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Art. 7 - Unità tecnica regionale per i lavori pubblici - Pareri e approvazione dei progetti

1. È istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici l’Unità tecnica regionale per i lavori pubblici, denominata Unità tecnica regionale (UTR), avente funzione consultiva e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di lavori pubblici. Essa è composta dai seguenti membri con diritto di voto:

a) direttore generale dell’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti dello stesso Assessorato che hanno competenza in materia di infrastrutture, difesa del suolo, edilizia e un dirigente dello stesso Assessorato esperto in materie amministrative e giuridiche, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica;

c) quattro dirigenti dell’Amministrazione regionale, che hanno competenza in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, compatibilità ambientale, sanità;

d) direttore dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

2. Partecipano alle sedute dell’UTR, senza diritto di voto:

a) esperti esterni alla Regione, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4, scelti tra professionisti iscritti a ordini professionali da non meno di dieci anni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, opere marittime, edilizia, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico-amministrative; il presidente dell’UTR convoca, di volta in volta, alle sedute dell’organo collegiale, un numero di esperti esterni necessario in relazione alla tipologia dei lavori o all’argomento trattato, non superiore a sei;

b) un dirigente dell’Assessorato regionale che ha disposto il finanziamento dell’opera o che ha richiesto il parere dell’organo collegiale.

3. Le funzioni organizzative e di segreteria dell’UTR sono espletate dall’Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

4. Alla nomina dei componenti dell’UTR e degli esperti esterni provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in mater

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Art. 8 - Appalti di lavori: responsabile unico del procedimento o responsabile delle singole fasi del procedimento

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 R (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto dei tempi di realizzazione, il corretto svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del proces

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Art. 9 - Progetti e tipologie progettuali per l’appalto di lavori

N1

1. Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell’oggetto dell’appalto.

2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nelle seguenti lettere a), b) e c) sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle:

a) il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dall

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Art. 10 - Specifiche tecniche e documenti speciali

1. Le specifiche tecniche definite al numero 1) dell’allegato III, figurano nel bando di gara, ovvero nel capitolato d’oneri e, ove sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale. Esse, inoltre, devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

2. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato III, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti; ciascun riferimento contiene la menzione "equivalente";

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali; devono tuttavia essere suffic

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Art. 11 - Attività di progettazione, direzione lavori ed accessorie

1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alle attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) o al dirigente del servizio competente per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui alla vigente normativa;

c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o sulla base di formale accordo;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni, ivi compresi, per gli interventi che lo richiedano, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) dalle società di professionisti;

f) dalle società di ingegneria;

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f);

h) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera e) e di società di ingegneria di cui alla lettera f), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie; è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, a tali consorzi si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti in possesso del titolo di abilitazione e iscritti ai rispettivi albi professionali. I tecnici diplomati possono firmare i progetti, nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso altra amministrazione, da almeno cinque anni, siano inquadrati i

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Art. 12 - Incentivi per la progettazione di lavori

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell’intervento, è ripartita tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della progettazione, del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall’amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori conn

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Art. 13 - Verifica e validazione del progetto per l’appalto di lavori

1. In relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed all’importanza dell’intervento, il regolamento di cui all’articolo 4 stabilisce le modalità dell’attività di verifica tecnica su ciascuna fase di progettazione.

2. La verifica è finalizzata ad accertare la qualità della soluzione progettuale prescelta e la sua compatibilità con la normativa vigente e con lo studio di fattibilità o con il documento preliminare della progettazione o con gli elaborati progettuali già approvati.

3. Per i progetti di importo superiore a 25.000.000 di euro la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 o da una unità tecnica dell’amministrazio

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Art. 14 - Forniture e servizi: elaborati progettuali

1. Per gli appalti di forniture e servizi di qualunque importo nella fase della progettazione il responsabile del procedimento per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma

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TITOLO III - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE (FASE DI EVIDENZA PUBBLICA)
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Art. 15 - Fasi della procedura

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione.

2. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

3. L’aggiudicazione provvisoria, ove previsto, è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti ag

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Art. 16 - Sistemi di realizzazione

1. I lavori possono essere affidati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, le forniture ed i servizi pubblici sono affidati esclusivamente mediante contratto di appalto; è fatto salvo quanto previsto dagli articoli 40 e 41 per l’affidamento con il sistema in economia.

2. I contratti hanno per oggetto:

a) la sola esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture (appalto integrato).

3. L’appalto integrato può essere utilizzato per lavori qualora:

a) la componente impiantistica e tecnologica abbia una incidenza superiore al 50 per cento del valore dei lavori da appaltare;

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Art. 17 - Procedure di affidamento degli appalti

1. Gli appalti di lavori, servizi e forniture sono affidati mediante procedure aperte (pubblici incanti) o ristrette (licitazioni private), come descritte al comma 4, ponendo a base un progetto esecutivo o un progetto definitivo nelle differenti ipotesi in cui il contratto abbia per oggetto, rispettivamente, le prestazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16.

2. Per speciali lavori, forniture o servizi, o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di particolari competenze o la scelta di soluzioni tecniche differenziate, ovvero per la realizzazione di edifici pubblici di rilievo per i quali è opportuno garantire un particolare valore artistico e architettonico è ammesso l&rsq

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Art. 18 - Criteri di aggiudicazione e verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara

1. I criteri per l’aggiudicazione degli appalti pubblici sono:

a) per i lavori, quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) per i contratti da stipularsi a corpo, mediante ribasso sull’importo a base di gara;

2) per i contratti da stipularsi a corpo e misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi; per motivate ragioni l’aggiudicazione potrà essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;

3) per i contratti da stipularsi a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi; per motivate ragioni l’aggiudicazione potrà essere effettuata mediante offerta di prezzi unitari;

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Art. 19 - Offerte in variante

1. Quando l’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offer

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Art. 20 - Offerte anormalmente basse

1. Se per un appalto di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria, qualunque sia il criterio di aggiudicazione, alcune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore, prima di respingere tali offerte richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta che possono, in particolare, riguardare:

a) l’economia del processo di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi;

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti;

d) l’eventualità che l&rsq

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Art. 21 - Licitazione privata semplificata per l’affidamento di lavori

1. Per l’affidamento dei lavori di importo superiore a euro 200.000 e sino all’importo di euro 1.500.000 IVA esclusa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), denominati tutti "soggetti aggiudicatori" procedono, di norma, secondo la procedura di licitazione privata semplificata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tale procedura partecipano i concorrenti direttamente invitati dall’amministrazione aggiudicatrice, in numero di almeno dieci per gli appalti di importo inferiore a euro 500.000 e di almeno venti negli altri casi. N4

2. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione i soggetti aggiudicatori che intendono avvalersi della licitazione privata semplificata pubblicano presso l’albo pretorio del comune dove hanno sede e sul propr

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Art. 22 - Bandi di gara, esiti, pubblicità - Termini di presentazione delle domande e delle offerte

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Art. 23 - Lavori scorporabili

1. Ferme restando le disposizioni statali in materia di subappalto, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l’importo complessi

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Art. 24 - Qualificazione negli appalti

N1

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici che si svolgono nel territorio regionale devono essere qualificati ai sensi della legge regionale n. 14 del 2002, e successive modifiche, o, in alternativa, ai sensi della normativa statale in materia, norme alle quali espressamente si rinvia; pertanto le stazioni appaltanti opere pubbliche da eseguire nell’ambito del territorio regionale, indipende

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Art. 25 - Selezione degli operatori economici

1. L’aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell’idoneità degli operatori economici da parte dei soggetti aggiudicatori. Tale accertamento è eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all’oggetto dell’appalto, le capacità economiche e finanziarie.

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Art. 26 - Motivi di esclusione

1. Per i motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare si rinvia alla normativa

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Art. 27 - Capacità economica e finanziaria del fornitore e del prestatore di servizi

1. La capacità economica e finanziaria di un "fornitore" o "prestatore di servizi" può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie ed, eventualmente, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

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Art. 28 - Capacità tecniche e professionali del fornitore e del prestatore di servizi

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica e professionale del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell’impiego dei prodotti da fornire:

a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:

1) nel caso in cui il destinatario sia un’amministrazione aggiudicatrice la fornitura è comprovata da certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente;

2) nel caso in cui il destinatario sia un privato la fornitura è comprovata dall’attestazione dell’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente dichiarata dal fornitore;

b) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’impresa del for

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37623 2990972
Art. 29 - Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di lavori

1. Per gli appalti di lavori pubblici, i soggetti ammessi alle gare, i raggruppamenti

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37623 2990973
Art. 30 - Incentivi per i consorzi di imprese negli appalti di lavori

1. I consorzi di imprese hanno facoltà di far eseguire i lavori dai propri consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante e purché i consorziati possiedano i requisiti generali e speciali di qualificazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

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37623 2990974
Art. 31 - Soggetti ammessi alle gare, raggruppamenti e consorzi negli appalti di forniture e servizi

1. Per gli appalti di forniture e servizi i soggetti ammessi alle gare, i raggruppame

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37623 2990975
Art. 32 - Norme di garanzia della qualità e di gestione ambientale

1. Qualora i soggetti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che il concorrente osservi determinate norme in materia di garanzia della qualità, essi fanno rif

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37623 2990976
Art. 33 - Elenchi di operatori economici

1. Per le procedure semplificate di cui all’articolo 39, commi 3 e 4, e agli ar

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37623 2990977
Art. 34 - Contratto di concessione di lavori pubblici

1. Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), è ammesso il ricorso all’affidamento in concessione di un lavoro solo nel caso che la controprestazione a favore del concessionario consista unicamente nel diritto di gestire l’opera oggetto di concessione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell’opera. N4

2. L’amministrazione aggiudicatrice può stabilire una durata della concessione superiore a trent’anni, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti, tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo, dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. Eventuali variazioni apportate dall’amministrazione alle condizioni di base, o intervenute modifiche legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio dell’attività prevista in concessione, che determinano una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente.

3. Gli adempimenti essenziali che le amministrazioni aggiudicatrici devono porre in essere per l’affidamento a soggetti privati della concessione di opere sono:

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37623 2990978
Art. 35 - Promotore privato

1. In sede di programmazione triennale o di altri programmi di opere pubbliche le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), individuano gli interventi da realizzarsi con il totale o parziale apporto di capitale privato.

2. Entro sessanta giorni dall’avvenuta approvazione di tali programmi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, presso la propria sede, sul proprio sito informatico e sul sito informatico della Regione, nonché su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, un avviso nel quale rendono nota la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, mediante contratti di concessione di cui all’articolo 34, nonché il termine per la presentazione delle proposte ed i requisiti che debbono possedere i presentatori delle proposte. L’avviso deve indicare i criteri, nell’ambito di quelli di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall&r

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37623 2990979
Art. 36 - Valutazione della proposta

N1

1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità

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37623 2990980
Art. 37 - Indizione della gara, svolgimento della procedura negoziata e aggiudicazione della concessione

1. Entro quattro mesi dall’individuazione di una o più proposte ritenute di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, per ogni proposta:

a) ad indire una gara da svolgere mediante procedura ristretta (licitazione privata) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c), come integrato dall’articolo 34, comma 4, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i v

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37623 2990981
Art. 38 - Procedura negoziata (trattativa privata) con pubblicazione di un bando di gara

1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici per lavori mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

a) in caso di offerte irregolari presentate nel corso di una procedura aperta o ristretta o di dialogo competitivo, o che risultino inaccettabili in quanto in contrasto con le prescrizioni della gara, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate; i soggetti aggiudicatori possono prescindere dalla pubblicazione del bando qualora invitino alla trattativa privata tutt

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37623 2990982
Art. 39 - Procedura negoziata (trattativa privata) senza pubblicazione di un bando di gara

1. I soggetti aggiudicatori possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

a) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

1) qualora non sia stata presentata alcuna offerta, o alcuna offerta appropriata, o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione nel corso di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e, per i soli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sia trasmessa alla commissione, su richiesta, una relazione in merito alle procedure; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro;

2) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

3) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili per i soggetti aggiudicatori, non possano essere osservati i termini per le procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara; le circostanze addotte per giustificare l’estrema urgenza, attestate dal responsabile del procedimento, se nominato, o dal dirigente del servizio competente, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

4) nell’eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, per lavori di pronto soccorso, di riparazione e ripristino di opere già esistenti, di difesa del suolo e messa in sicurezza, qualora motivi di urgenza attestati dal responsabile del procedimento se nominato o dal dirigente del servizio competente, rendano incompatibili i termini stabiliti per le procedure aperte, r

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Art. 40 - Lavori da eseguirsi in economia

N1

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare, con appositi regolamenti, lavori eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario, se rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di euro 200.000:

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Art. 41 - Servizi e forniture da eseguirsi in economia

N1

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), possono individuare con riferimento alle proprie specifiche esigenze, con appositi regolamenti, i servizi e le forniture da acquisire in economia, entro il limite di euro 130.000.

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37623 2990985
Art. 42 - Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora i soggetti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell’articolo 3, denominati tutti più brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", non siano oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici, conformemente a quanto previsto dalle lettere b), c) o d) del comma 2 dell’articolo 10, atti a soddisfare le loro necessità o i loro obiettivi e/o non siano in grado di specificare l’impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto e ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo.

2. L’aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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37623 2990986
Art. 43 - Accordi quadro

1. L’accordo quadro è un accordo stipulato tra i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti più brevemente "amministrazioni aggiudicatrici" e uno o più operatori economici, al fine di definire contrattualmente le condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare entro un dato periodo, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate da individuarsi nel regolamento di cui all’articolo 4.

2 Ai fini della conclusione di un accordo quadro le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure pre

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37623 2990987
Art. 44 - Sistemi dinamici di acquisizione

1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), d) ed e), denominati tutti più brevemente "amministrazioni aggiudicatrici", seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi, fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare nell’ambito di de

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37623 2990988
Art. 45 - Asta elettronica

1. L’asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

2. Qualora le specifiche di un appalto pubblico possano essere definite in modo preciso, l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire, indicandolo espressamente nel bando di gara, che la sua aggiudicazione sia preceduta da un’ asta elettronica nei casi che seguono:

a) procedure aperte, ristrette o negoziate, limitatamente, in quest’ultimo caso, all’ipotesi di cui all’articolo 38, comma 1, lettera a);

b) rilancio del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro di cui all’articolo 43, comma 7;

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37623 2990989
Art. 46 - Concorsi di idee e di progettazione

1. I concorsi di idee sono finalizzati all’acquisizione di una proposta ideativa.

2. L’idea premiata è acquisita in proprietà della stazione appaltante e può essere posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione; a tali procedure può essere ammesso il vincitore del concorso di idee, se in possesso dei necessari requisiti sog

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37623 2990990
Art. 47 - Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull’edilizia sociale

1. Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell’entità, della complessità e della durata presunta dei relativi la

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37623 2990991
Art. 48 - Accesso alle informazioni e pubblicità

1. Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni è fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:

a) l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

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37623 2990992
Art. 49 - Commissioni giudicatrici

1. Quando i lavori, le forniture ed i servizi sono affidati con il sistema dell’appalto concorso e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con a base elementi di valutazione non definibili con criteri matematici, l’amministrazione aggiudicatrice e gli enti aggiudicatori costituiscono un’apposita commissione giudicatrice. Essa è composta da un numero dispari di componenti, in prevalenza tecnici esperti nella materia oggetto dell’appalto, variabile da tre a cinque, scelti prioritariamente fra il personale dipendente dell’amministrazione stessa. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento, in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra

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37623 2990993
Art. 50 - Dichiarazione preliminare all’espletamento della gara, verbale di gara, clausole contrattuali, stipula dei contratti e informazioni ai concorrenti

1. Prima di avviare le procedure di gara per l’appalto di lavori, il direttore dei lavori deve attestare:

a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;

c) la conseguente realizzabilità del progetto, previa verifica del relativo documento di validazione.

2. Per ogni gara relativa all’affidamento di lavori, servizi e forniture l’amministrazione aggi

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37623 2990994
Art. 51 - Disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture

1. Per la disciplina economica dei lavori, dei servizi e delle forniture, anche ad esecuzione periodica e continuativa, si rinvia alle norme statali in materia, salva l’applicazione delle seguenti disposizioni. N4

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37623 2990995
Art. 52 - Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, la stazione appaltante è tenuta a prevedere nel capitolato speciale, nel contratto ed a richiamarle nel bando di gara, le seguenti clausole:

a) obbligo dell’appaltatore di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio d

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37623 2990996
Art. 53 - Piani di sicurezza

1. Per la disciplina in materia di sicurezza si rinvia alla normativa statale in mate

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37623 2990997
Art. 54 - Garanzie ed assicurazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21, comma 7, e dall’articolo 22, comma 17, l’offerta da presentare per l’affidamento di un appalto per lavori, forniture e servizi, esclusi quelli di progettazione, è corredata da una cauzione pari all’1 per cento dell’importo dell’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero. La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve espressamente contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro quindici giorni dall’aggiudicazione. La cauzione provvisoria non è dovuta per l’affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000. N4

2. Per gli appalti di servizi e forniture l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria di importo pari al 5 per cento dell’importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento dell’importo garantito all’approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando prevista; la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. N4

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37623 2990998
TITOLO IV - REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE (FASE DI ESECUZIONE)
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37623 2990999
Art. 55 - Incarichi di direttore lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell&rsqu

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37623 2991000
Art. 56 - Varianti in corso di esecuzione

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, o il responsabile tecnico della fornitura o del servizio, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto, accertate, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile del servizio o della fornitura, dal responsabile del procedimento e, per le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), dal dirigente competente, i quali precisano le ragioni che rendono necessario il ricorso alla variante ed accertano la non imputabilità alla stazione appaltante;

c) per la intervenuta possibilità di utilizzare materiali o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costo e sempre che non alterino l’impostazione progettual

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37623 2991001
Art. 57 - Consegna dei lavori ed avvio dell’esecuzione della fornitura o del servizio; sospensioni dell’esecuzione

N1

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37623 2991002
Art. 58 - Sub-appalti

N1

1. Per gli appalti di lavori e, ove compatibile, per quelli di forniture e servizi, i sub-appalti sono a

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37623 2991003
Art. 59 - Collaudo e regolare esecuzione dei servizi e delle forniture

N1

1. Nel caso di servizi e forniture di importo inferiore a euro 500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto dal responsabile tecnico del servizio o della fornitura. Per importi superiori, o quando la particolarità del servizio o della fornitura lo richiedano, si procede al collaudo.

2. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è approvato dal dirigente competente o da altro dirigente individuato dall’amministrazione, nel caso in cui il dirigente competente abbia svolto l’incarico di responsabile tecnico de

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37623 2991004
Art. 60 - Collaudo di lavori pubblici e certificato di regolare esecuzione

N1

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformità al contratto e agli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, per dimensioni, forma e quantità, per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate con le modalità e nei termini contrattuali e nel rispetto della normativa. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

4. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato qualora l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, nel caso di lavori di importo complessivo lordo non superiore a euro 1.500.000, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che è rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori.

6. Il certificato di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione devono essere emessi rispettivamente entro sei e due mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

7. Le operazioni di collaudo sono affidate a tecnici in possesso di laurea s

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37623 2991005
Art. 61 - Norme acceleratorie in materia di contenzioso per lavori pubblici

1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili dell’appalto di lavori, l’importo economico della prestazione possa variare in misura sostanz

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37623 2991006
Art. 62 - Definizione di controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dei contratti di appalti pubblici di lavori, comprese quelle conseg

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37623 2991007
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE PER LA TRASPARENZA E LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
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37623 2991008
Art. 63 - Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture

1. Ferme restando le attribuzioni dell’Autorità di vigilanza di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è istituito, presso l’Assessorato regionale dei lavori pubblici, l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture di interesse regionale, di seguito denominato Osservatorio. Esso opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell’Istituto regionale di statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell’Unione regionale delle province, dell’Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonché delle associazioni imprenditoriali più rappresentative nell’ambito regionale nel settore

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37623 2991009
Art. 64 - Rapporti con le autorità nazionali

1. La Regione assicura la collaborazione alle autorità e organismi nazionali inerenti il

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37623 2991010
Art. 65 - Trasparenza e qualificazione del ciclo dell’appalto

1. La Regione, tramite l’Osservatorio degli appalti, promuove e favorisce l&rsq

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37623 2991011
Art. 66 - Trasparenza nell’attribuzione degli incarichi professionali

1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, l

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37623 2991012
Art. 67 - Sistemi qualità e attestazione dell’attività amministrativa

1. La Regione promuove l’adozione dei sistemi qualità nell’attività amministrat

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37623 2991013
TITOLO VI - QUALITÀ ARCHITETTONICA E DISPOSIZIONI PER L’INSERIMENTO DI OPERE D’ARTE NEGLI EDIFICI PUBBLICI
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37623 2991014
Art. 68 - Principi fondamentali della qualità architettonica

1. La Regione promuove e tutela la qualità dell’ideazione e della realizzazione architettonica, cui riconosce particolare rilevanza pubblica, anche ai fini del miglioramento della qualità urbana, della bellezza dei paesi e delle città e della salvaguardia del paesaggio, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale, sociale e formale poste a base della p

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37623 2991015
Art. 69 - Disposizioni per l’inserimento di opere d’arte negli edifici pubblici

1. Gli enti regionali, le province, i comuni ed i loro consorzi che, con finanziamento della Regione, provvedano alla nuova costruzione o alla ristrutturazione totale di edifici pubblici, con esclusione delle ville di cui all’articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 R (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche, devono destinare al loro abbellimento, mediante opere d’arte che ben si integrino con la costruzione stessa, una quota del costo di costruzione, se lo stesso è superiore a euro 500.000; la disposizione si applica anche agli interventi, della stessa tipologia, realizzati dalla Regione.

2. I progetti d

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37623 2991016
TITOLO VII - RINVIO ALLA NORMATIVA STATALE. DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
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37623 2991017
Art. 70 - Rinvio alla normativa statale

1. Si rinvia agli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modif

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37623 2991018
Art. 71 - Disposizioni transitorie e finali

1. Agli appalti per i quali si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi

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37623 2991019
Art. 72 - Abrogazione di norme

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) la legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16 (Collaudazione di opere regionali);

b) la legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 (Norme per la semplificazione delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa);

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Art. 73 - Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge sono valutati in euro 1.350.000 per gli anni 2007 e per quelli successivi e fanno carico all’UPB S07.010.001 del bilancio della Regione per gli anni 2007-2010 ed alle UPB corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l’anno 2007 e per gli anni 2007-2010 sono introdotte le seguenti variazioni:

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Art. 74 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione

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ALLEGATI
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Allegato I - ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA LETTERA A) DEL COMMA 2 DELL’ARTICOLO 2

N10


NACE N11

Codice

CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note


45



Costruzioni

Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni

45000000


45.1


Preparazione del cantiere edile


45100000



45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

Questa classe comprende:

- la demolizione di edifici e di altre strutture;

- lo sgombero dei cantieri edili;

- il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc.;

- la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari;


Questa classe comprende inoltre:

- il drenaggio del cantiere edile;

- il drenaggio di terreni agricoli o forestali.

45110000



45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

- trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica;


Questa classe non comprende:

- la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20;

- la perforazion

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Allegato II - Servizi di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2


Allegato II A

(1)


Categorie

Denominazione

Numero di riferimento

CPC (2)

Numero di riferimento CPV

1

Servizi di manutenzione e riparazione

6112, 6122, 633, 886

da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)

2

Servizi di trasporto terrestre (3)inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

712(eccetto 71235), 7512, 87304

da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73 (eccetto 7321)

da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)

4

Trasporto di posta per via terrestre (4)e aerea

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7

5

Servizi di telecomunicazione

752

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Allegato III - Definizione di alcune specifiche tecniche

Ai fini della presente legge si intende per:

1)

a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l’accessibilità per i disabili) e la valutazione d

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Allegato IV - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi

Allegato IV A - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici


Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo di committente

1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice;

2. Nome dell’amministrazione aggiudicatrice;

3. Indirizzo internet del "profilo di committente" (URL);

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.


Avviso di preinformazione

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l’appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell’ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l’opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all’opera; se disponibile, stima dell’importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all’allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per l’avvio delle procedure d’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.

6. Se del caso, altre informazioni.

7. Data di spedizione dell’avviso oppure di spedizione dell’avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

8. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo.


Bando di gara

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.

3.

a) procedura di aggiudicazione prescelta;

b) eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate);

c) eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro;

d) eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;

e) eventualmente, ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate).

4. Forma dell’appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

6.

a) Appalti pubblici di lavori:

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Allegato V - Caratteristiche relative alla pubblicazione

1. Pubblicazione di bandi e avvisi:

a) I bandi e gli avvisi relativi ai lavori, servizi e forniture sopra la soglia comunitaria, alle concessioni, ai concorsi di idee e di progettazione, sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dal regolamento n. 1564/2005/CE della Commissione del 07 settembre 2005, relativa all’utilizzazi

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Allegato VI - Registri

Allegato VI A - Appalti di lavori pubblici

N2

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, "Registre du Commerce", "Handelsregister";

- per la Danimarca, "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen";

- per la Germania, "Handelsregister" e "Handewerksrolle";

- per la Grecia, (omissis);

- per la Spagna, "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda";

- per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Repertoire des métiers";

- per l’Irlanda, l’imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, una attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

- per l’Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato";

- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de

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Allegato VII - Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e progetti nei concorsi

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all’invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE e successive modifiche;

b) l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere

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