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L. R. Puglia 16/11/2001, n. 28

Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Principi generali)

1. Al fine di dare applicazione ai principi in materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione, la Regione Puglia si conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese, al metodo della programmazione di bilancio.

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Art. 2 - (Disciplina dei procedimenti)

1. La disciplina dei procedimenti di formazione degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è volta:

a) ad a

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TITOLO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
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SEZIONE I - OBIETTIVI E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
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Art. 3 - (Obiettivi della programmazione regionale)

1. La programmazione regionale, intesa come metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale, finanziaria e di bilancio.

2. La programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali:

a) sussidiarietà, come allocazione delle risors

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Art. 4 - (Soggetti della programmazione regionale)

1. Sono soggetti istituzionali della programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla

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Art. 5 - (Concertazione e partenariato istituzionale e sociale)

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione, entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un

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SEZIONE II - STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
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Art. 6 - (Programmi e progetti)

1. Le politiche regionali di promozione dello sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di sistema.

2. La Regione individua e att

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Art. 7 - (Atti della programmazione)

1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale:

a) il pi

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Art. 8 - (Piano di sviluppo regionale)

1. Il PSR definisce, per un periodo non inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico territoriale (PUT), lo strumento che ne informa l'attività di governo.

2. Il PSR si articola in due parti fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le determinazioni programmatiche del PSR costituiscono, congiuntamente al PUT, il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze programmatiche dei piani e dei progr

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Art. 9 - (Piani di settore e intersettoriali)

1. I piani di settore e intersettoriali definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e pr

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Art. 10 - (Programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I Programmi di intervento regionali, in attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di integrazione tra le p

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Art. 11 - (Programmi integrati territoriali)

1. I Programmi integrati territoriali hanno come obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree de

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Art. 12 - (Strumenti di programmazione negoziata)

1. La programmazione negoziata regola gli interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della programmazione negoziata:

a) l'intesa istituzionale di programma,

b) l'accordo di programma quadro;

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Art. 13 - (Documento regionale annuale di programmazione economico-finanziaria)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

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Art. 14 - (Legge finanziaria, bilancio pluriennale e bilancio annuale)

1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della Re

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SEZIONE III - PROCEDURE DI FORMAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 15 - (Organizzazione delle strutture della programmazione)

1. La Giunta regionale individua e disciplina l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture deputate all

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Art. 16 - (Procedimento di formazione del PSR)

1. Entro cinque mesi dall'inizio della legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di PSR secondo il seguente iter procedurale interno:

a) le strutture della programmazione, sulla base delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno schema tecnico di PSR che viene sottoposto ai dirigenti dei

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Art. 17 - (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell'Unione europea)

1. I programmi strutturali regionali dell'Unione europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di sviluppo settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure dell'Unione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione ex ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La Giunta re

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Art. 18 - (Procedimento di formazione delle intese istituzionali di programma)

1. Le intese istituzionali di programma di cui alla l. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse comune, procedono:

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Art. 19 - (Procedure interne di formazione disciplinate dalla Giunta)

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di programma quadro, ai patti territori

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Art. 20 - (Verifica di coerenza con il PSR)

1. Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6 con il PSR, qualora non diversamente disposto da specifich

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SEZIONE IV - VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
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Art. 21 - (Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.

1 bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblic

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Art. 22 - (Rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti)

1. I rapporti sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo le indic

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TITOLO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
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SEZIONE I - LEGGE FINANZIARIA E BILANCI
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Art. 23 - (Nozione)

1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa

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Art. 24 - (Procedimento di formazione del DAP)

1. La Giunta regionale adotta il DAP secondo il seguente iter procedurale:

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Art. 25 - (Legge finanziaria regionale)

1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

3. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al Consiglio regionale il disegno di legge finanziari

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Art. 26 - (Bilancio pluriennale)

1. Il bilancio pluriennale è strumento programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per unità previsionale di base, espone separatamente:

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Art. 27 - (Bilancio annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale è regolamentato dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.

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TITOLO IV - RAPPORTI CON LA PROGRAMMAZIONE
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SEZIONE I - LEGGI REGIONALI DI SPESA
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Art. 28 - (Rapporto con la programmazione regionale)

1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli obiettivi definiti dal PSR e ai progetti da esso previsti; esse determinano di norma so

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Art. 29 - (Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti)

1. Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando

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Art. 30 - (Leggi di spesa per programmi pluriennali di intervento)

1. Le leggi regionali che autorizzano spese per l'attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l'ammontare complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del bilancio pluriennale, la quota di s

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Art. 31 - (Leggi di spesa per interventi comportanti obbligazioni pluriennali)

1. Le leggi regionali che autorizzano opere e interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli elementi di cui all'articolo 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somm

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Art. 32 - (Prestazioni di garanzie finanziarie)

1. La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle c

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Art. 33 - (Disciplina delle procedure di spesa)

1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stess

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Art. 34 - (Relazione alle leggi di spesa)

1. I disegni e le proposte di legge regionale che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati di un referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi previsti.

2. Il refe

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Art. 35 - (Copertura finanziaria delle leggi di spesa)

1. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con le seguenti modalità:

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SEZIONE II - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
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Art. 36 - (Anno finanziario)

1. La gestione delle entrate e delle spese della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come strumento f

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Art. 37 - (Principi del bilancio)

1. Il bilancio della Regione è costruito sulla base dei principi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità

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Art. 38 - (Struttura di bilancio annuale di previsione)

1. I1 bilancio annuale di previsione è articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono aggregate in un unica unità previsionale di base.

2. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si ri

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Art. 39 - (Revisione dei capitoli di spesa)

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione del bilanc

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Art. 40 - (Equilibrio del bilancio)

1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.

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Art. 41 - (Assestamento di bilancio)

1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente "di norma entro" N1 il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede:

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Art. 42 - (Variazioni di bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell'esercizio mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'inscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51, 52 e 53. Possono essere autorizzate variazioni

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Art. 43 - (Divieto di storni)

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli "e dall'articolo 59"

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Art. 44 - (Iscrizione del saldo finanziario)

1. L'eventuale avanzo di amministrazione, per la parte derivante dall'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa, deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di previsione, a impinguare gli apposi

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Art. 45 - (Classificazione delle entrate)

1. Nel bilancio della Regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferim

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Art. 46 - (Classificazione della spesa)

1. Nel bilancio della Regione le spese sono ripartite per aree di intervento. Nell'ambito di ciascuna area di intervento le spese si ripartiscono in:

a) funzioni-obiettivo, corrispondenti alle politiche regionali;

b) unità previsionali di base.

2. Le unità previsionali di base costituiscono unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad approvazione consiliare.

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Art. 47 - (Approvazione del bilancio)

1. Il Bilancio di previsione è presentato dalla Giunta al Consiglio "di norma"

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Art. 48 - (Individuazione delle unità previsionali di base e dei capitoli)

1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere apportate con le leggi di variazione e di assestamento.

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Art. 49 - (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine.

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Art. 50 - (Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

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Art. 51 - (Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziam

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Art. 52 - (Fondi speciali)

1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

2. I fondi speciali non sono utilizzabili per l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del pr

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Art. 53 - (Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel bilancio dell'esercizio precedente)

1. Ai fini della copertura finanziaria delle spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può essere fatto riferimento alle quote non utilizz

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Art. 54 - (Fondi intersettoriali)

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al finanziamento:

a) di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;

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Art. 55 - (Gestione dei fondi statali e della UE assegnati alla Regione)

1. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali e della Ue, attribuire le relative spese

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SEZIONE III - BILANCIO DI DIREZIONE
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Art. 56 - (Bilancio di direzione. Nozione)

1. Il bilancio di direzione costituisce l'atto fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.

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Art. 57 - (Formazione)

1. La proposta del bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è assunta

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Art. 58 - (Contenuti)

1. La proposta di bilancio di direzione, formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle direttive generali impartite per l

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Art. 59 - (Variazioni)

1. I dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare entro e non olt

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SEZIONE IV - BILANCI DI ALTRI ENTI
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Art. 60 - (Bilanci di previsione degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I bilanci degli enti e degli organismi in qualunque forma costituiti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei term

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Art. 61 - (Rendiconto degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei

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SEZIONE V - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO
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26960 8319946
Art. 62 - (Procedimento integrato di formazione)

1. Il processo di formazione della proposta del DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e del di

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Art. 63 - (Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale informa il proprio Regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disci

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Art. 64 - (Criteri di previsione)

1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi con

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Art. 65 - (Divulgazione della conoscenza del bilancio)

1. Un estratto del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato su

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TITOLO V - GESTIONE DEL BILANCIO
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SEZIONE I - ESERCIZIO PROVVISORIO
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Art. 66 - (Esercizio provvisorio)

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce il bilancio.

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Art. 67 - (Gestione provvisoria del bilancio)

1. Nel caso in cui la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in pendenza degli adempimenti previsti dall'

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SEZIONE II - ENTRATE DELLA REGIONE
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Art. 68 - (Fasi dell'entrata)

1. L'acquisizione delle entrate previste nel bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento amminis

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Art. 69 - (Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:

a) verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico;

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Art. 70 - (Riscossione e versamento)

1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale "introito" N20 da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.

2. La riscossione è disposta a

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Art. 71 - (Mutui e prestiti)

1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

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Art. 72 - (Recupero crediti, rimborsi somme, rateizzazione, riutilizzazione)

1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall’Unione europea o dallo Stato, comprese le eventuali quote di cofinanziamento regionale, sono introitati al bilancio corrente con imputazione, per i trasferimenti vincolati, all’originario capitolo di entrata e riassegnati, per l’eventual

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26960 8319960
Art. 73 - (Compiti dei soggetti preposti alla realizzazione delle entrate)

1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali, curano, n

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Art. 74 - (Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito, che n

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SEZIONE III - SPESE DELLA REGIONE
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Art. 75 - (Fasi della spesa)

1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri atti amministrativi costituenti titolo valido di

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Art. 76 - (Impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autor

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Art. 77 - (Assunzione di impegni sugli esercizi futuri)

1. Nel caso delle spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui all'articolo 76, comma 3, la facoltà di assumere impegni

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26960 8319966
Art. 78 - (Soggetti preposti all'assunzione degli impegni di spesa)

1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del dirigente competente per materia.

2. L'atto di impegno deve indicare:

a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei a identificarli;

b)

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26960 8319967
Art. 79 - (Procedimento per l'assunzione di impegni)

1. I dirigenti che provvedono all'adozione degli atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:

a) alla legittimità e congruità della spesa;

b) al rispetto degli obiettivi dei programmi regionali;

c) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;

d) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capi

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Art. 80 - (Liquidazione delle spese)

1. La liquidazione consiste nell'individuare il creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

2. Alla liquidazione delle spese già impegnate con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente per materia.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o residui.

4. Con l'atto di liquidazione si attesta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il dirigente che adotta l'atto di liquidazione è responsabile in ordine:

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Art. 81 - (Ordinazione e pagamento delle spese)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con l'emissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.

2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento in conto competenza o in conto residui. É ammesso l'utilizzo del mandato informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le ammini

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26960 8319970
Art. 82 - (Estinzione dei titoli di spesa)

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:

a) rilascio di quietanza del creditore o dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso la sede della Tesoreria regionale;

b) accreditamento in conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari;

c) com

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Art. 82-bis - (Regolarizzazione carte contabili)

N20

1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria.

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26960 8319972
Art. 83 - (Titoli di spesa ineseguibili)

1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli 77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso,

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26960 8319973
Art. 84 - (Gestione unificata delle spese di funzionamento)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità

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SEZIONE IV - ECONOMO CASSIERE CENTRALE

 

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26960 8319975
Art. 85 - (Fondo di anticipazione al cassiere centrale)

N20

1. Al fine di provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di

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Art. 86 - (Rendicontazione del cassiere centrale Regolarizzazione contabile)

N20

1. Il Cassiere centrale deve rendere, trimestralmente, il rendiconto delle somme erog

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26960 8319977
Art. 87 - (Responsabilità dei cassieri)

N20

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SEZIONE V - SERVIZIO DI TESORERIA
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26960 8319979
Art. 88 - (Disciplina)

1. Il servizio di tesoreria è affidato, con procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere detta attività in base alla v

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26960 8319980
Art. 89 - (Anticipazione di cassa)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo n

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SEZIONE VI - RESIDUI
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26960 8319982
Art. 90 - (Residui attivi. Nozione)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine dell'esercizio.

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26960 8319983
Art. 91 - (Ricognizione dei residui attivi)

1. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione.

2. Prima del

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26960 8319984
Art. 92 - (Riduzione di residui attivi connessi a finanziamenti vincolati)

1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate attraverso la riduzione di pari impo

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Art. 93 - (Residui passivi. Nozione)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell'"articolo 76" N15 e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate, a norma dell'"articolo 76" N15, entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono iscritte N33.

3. Le somme di cui al comma 1, limitatamente a quelle is

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26960 8319986
Art. 94 - (Ricognizione dei residui passivi)

1. L'accertamento delle somme da iscrivere come residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da adottare entro il 31 marzo.

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26960 8319987
Art. 95 - (Residui passivi perenti)

1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione di cui al comma 3 dell'articolo 93. N26

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti ap

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TITOLO VI - RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE
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26960 8319989
Art. 96 - (Definizione e contenuti)

1. Il rendiconto generale della Regione dimostra i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta nell'anno finanziario.

2. Il rendiconto generale comprende il conto del bilancio e il conto del

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26960 8319990
Art. 97 - (Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la medesima struttura. Esso deve consentire, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 47, comma 3, la valutazione delle politiche pu

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26960 8319991
Art. 98 - (Conto del patrimonio)

1. Il conto generale del patrimonio indica in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le

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26960 8319992
Art. 99 - (Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione)

1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente nei

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26960 8319993
Art. 100 - (Relazione della Giunta regionale)

1. Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono

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Art. 101 - (Formazione e approvazione)

1. Il rendiconto generale della Regione è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo al

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26960 8319995
Art. 102 - (Autonomia contabile del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità delle norm

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TITOLO VII - SISTEMI CONTABILI
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26960 8319997
Art. 103 - (Sistema di contabilità generale)

1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i principi della legge 3 aprile 1997, n.94 e del d. lgs. 279/1997.

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26960 8319998
Art. 104 - (Sistema di contabilità finanziaria)

1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per ciascun

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26960 8319999
Art. 105 - (Sistema di contabilità patrimoniale)

1. La contabilità patrimoniale rileva la consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione all'inizio

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26960 8320000
Art. 106 - (Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo)

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della pr

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TITOLO VIII - SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE
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26960 8320002
Art. 107 - (Principi generali del controllo interno e di gestione)

1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema di controllo interno e di gestione ai seguenti principi generali:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione ammini

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TITOLO IX - COOPERAZIONE STATO REGIONE RESPONSABILITÀ E CONTROLLI PARTICOLARI
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26960 8320004
Art. 108 - (Cooperazione Stato-Regione)

1. La Regione è tenuta a fornire agli organi statali, nell'ambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo svolgimen

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Art. 109 - (Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti verso la Regione)

1. Gli amministratori e i dipendenti della Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi

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26960 8320006
Art. 110 - (Controllo della spesa delegata agli enti locali)

1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di controllo a carattere economico, finanziario e contabile.

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26960 8320007
Art. 111 - (Obbligo di rendiconto per contributi straordinari)

1. Per tutti i contributi straordinari assegnati dalla Regione Puglia a Province, Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e unioni di Comuni è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogan

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TITOLO X - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
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Art. 112 - (Disposizioni di carattere organizzativo)

1. Per l'applicazione delle norme previste dalla presente legge e ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l'Area di coordinamento per le politiche economiche e finanziarie.

2. All'Area di coordinamento di cui al comma 1 fanno capo i seguenti settori.

a) programmazione;

b) finanze;

c) ragioneria, bilancio e controlli interni per la regolarità amministrativa e contabile;

d) controllo interno di gestione.

3. L'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie comprende i seguenti ambiti di operatività:

a) analisi dei problemi economici e finanziari regionali;

b) elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue;

c) copertura del fabbisog

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26960 8320010
Art. 113 - (Controllo strategico)

1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di indirizzo p

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26960 8320011
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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26960 8320012
Art. 114 - (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto ap

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26960 8320013
Art. 115 - (Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 sono abrogati:

1) la legge regionale 1° luglio 1972, n. 5;

2) la legge regionale 30 maggio 1977, n. 17;

3) la legge regionale 30 maggio 1977, n. 18;

4) la legge regionale 11 luglio 1978, n. 30;

5) la legge regionale 18 aprile 1979, n. 25;

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26960 8320014
Art. 116 - (Prima articolazione delle unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, provvede, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità prevision

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