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Deliberaz. G.R. Puglia 04/05/2017, n. 648

Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Recepimento regionale. Integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017, n. 554.
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Testo del provvedimento


L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue.

In data 11 aprile 2017, è stata deliberata con atto della giunta n. 554 R avente ad oggetto l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 R, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 R. Recepimento regionale, pubblicata sul BURP n. 49 del 26.4.2017.

La Deliberazione prevede quanto segue:

-omissis -

“Ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 R, come inserito dall’art. 17-bis, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164 R, “Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 R, per l’adozione di uno scherno di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R, e successive modificazioni.”.

In applicazione del citato art. 4, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 380/2001 R, in sede di Conferenza Unificata in data 20 ottobre 2016 è stata sottoscritta l’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernete l’approvazione dello schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) e i relativi due allegati recanti le “Definizioni uniformi” e la “Raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 268 del 16 novembre 2016.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 dell’Intesa, entro il termine di centottanta giorni dall’adozione dell’Intesa medesima, le regioni ordinarie provvedono al recepimento dello schema di Regolamento Edilizio Tipo e delle definizioni uniformi nonché all’integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia. Con il medesimo atto di recepimento, le regioni, nel rispetto della struttura generale uniforme dello schema di regolamento edilizio tipo approvato, possono specificare e/o semplificare l’indice. Le regioni, altresì, individuano, alla luce della normativa regionale vigente, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali contenute negli strumenti urbanistici e, ove necessario, in via transitoria possono dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione. L’atto di recepimento regionale stabilisce altresì i metodi, le procedure e i tempi, comunque non superiori a centottanta giorni, da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire,. Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 2, entro il termine stabilito dalle regioni nell’atto di recepimento regionale e comunque non oltre centottanta giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale. Decorso il termine di cui al primo periodo entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. In caso di mancato recepimento regionale i comuni possono comunque provvedere all’adozione dello schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati.

Considerato che ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 9 marzo 2009 n. 3 R, recante “Norme in materia di regolamento edilizio”, si dispone che “La Giunta regionale, previa

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