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L. R. Piemonte 02/11/2016, n. 21

Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 31/10/2017, n. 16
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Piemonte promuove lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso il razionale utilizzo del suolo agricolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati.

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini della presente legge, comprende tutti i terre

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

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Art. 4 - Associazioni fondiarie

1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce un ruolo prevalente alla gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.

2. Le associazioni fondiarie di cui alla presente legge sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.

3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disci

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Art. 5 - Attività delle associazioni fondiarie

1. Le associazioni fondiarie "legalmente costituite" N1 svolgono le seguenti attività:

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Art. 6 - Terreni incolti o abbandonati con rischi fitosanitari

1. La struttura regionale competente in materia di servizio fitosanitario segnala alle unioni dei comuni o ai comuni i ter

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Art. 7 - Terreni incolti o abbandonati a rischio idrogeologico o di incendio

1. Le unioni dei comuni o i comuni inseriscono negli elenchi dei terreni agricoli incolti o abbandonati assegnabili ai sen

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Art. 8 - Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni

1. I comuni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla diffusione tra i proprietari dei terreni di una cultura ass

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Art. 9 - Conferimento di funzioni agli enti locali

1. Le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all'articolo 5 della L. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

2

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Art. 10 - Finanziamenti regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può erogare alle associazioni fondiarie "legalmente costituite" N1 le seguenti tipologie di finanziamento:

a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gesti

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Art. 11 - Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti, attraverso l'associazionismo fondiario, in termini di contributo al rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, al contrasto all'abbandono delle terre coltivabili e al frazionamento fondiario, nonché al miglioramento dei fondi e delle opportunità produttive e occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successiv

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Art. 12 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di

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Art. 13 - Norma finanziaria

1. In una prima fase di attuazione della presente legge, agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 10, quantificati in 300.000,00 euro nell'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e di cassa, isc

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Art. 14 - Abrogazione

1. La

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