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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 18/02/2010, n. 12
L.R. Piemonte 18/02/2010, n. 12
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La Regione Piemonte, nell’ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e n |
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Art. 2 - (Finalità)1. La Regione si propone in particolare di: a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale; |
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Art. 3 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni: a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione; b) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all’esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore; |
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Art. 4 - (Pianificazione)1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recup |
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Art. 5 - (Livelli della pianificazione)1. Per le finalità di cui all’articolo 4, il territorio regionale è articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee definite settori. L’i |
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Art. 6 - (Rete regionale)1. L’inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto. |
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Art. 7 - (Catasto regionale del patrimonio escursionistico)1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, comma 3, è istituito presso |
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Art. 8 - (Consulta regionale per il patrimonio escursionistico)1. Presso l’assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale. 2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da: a) l’Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Pr |
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Art. 9 - (Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico)1. Le Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico, di seguito denominate Consulte provinciali, sono istituite presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale. 2. La Consulta provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da: |
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Art. 10 - (Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori)1. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le province, le comunità montane, le comunità collinari, le unioni di comuni ed i comuni per i ter |
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Art. 11 - (Vie ferrate e siti di arrampicata)1. La progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei comuni territorialmente inte |
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Art. 12 - (Piano degli interventi sulla rete provinciale)1. Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e v |
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Art. 13 - (Piano biennale degli interventi sulla rete regionale)1. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provincia |
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Art. 14 - (Valorizzazione delle attività escursionistiche)1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazion |
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Art. 15 - (Segnaletica)1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specific |
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Art. 16 - (Divieti)1. È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d’uso degli spazi, impedire il libero accesso ai perc |
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Art. 17 - (Sanzioni amministrative)1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformit& |
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Art. 18 - (Regolamento attuativo)1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro centottanta giorni dalla su |
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Art. 19 - (Obblighi di relazione al Consiglio)1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente commissione consiliare una relazione che descrive: |
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Art. 20 - (Norma finale)1. In fase di prima applicazione della legge, entro novanta giorni dall’approvazione del regolamento attuativo d |
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Art. 21 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 |
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