FAST FIND : NR1978

L. R. Piemonte 22/03/1990, n. 12

Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzte, Zone di preparco, Zone di salvaguardia).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/04/1991, n. 19
- L.R. 30/07/1991, n. 35
- L.R. 14/01/1992, n. 4
- L.R. 21/07/1992, n. 36
- L.R. 27/05/1993, n. 15
- L.R. 03/06/1993, n. 21
- L.R. 07/06/1993, n. 24
- L.R. 14/01/1994, n. 20
- L.R. 01/03/1995, n. 29
- L.R. 14/03/1995, n. 32
- L.R. 14/03/1995, n. 33
- L.R. 03/04/1995, n. 47
- L.R. 13/04/1995, n. 61
- L.R. 13/04/1995, n. 65
- L.R. 03/04/1998, n. 12
- L.R. 30/12/1998, n. 46
- L.R. 14/11/2001, n. 25
- L.R. 24/12/2003, n. 35
- L.R. 24/05/2006, n. 19
- L.R. 10/02/2009, n. 4
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Capo I. NORME GENERALI
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Art. 1. - (Finalità)

1. Al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assi

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Art. 2. - (Piano regionale delle aree protette)

1. La Giunta Regionale predispone un Piano regionale delle aree protette, secondo la classificazione di cui al successivo articolo 5, per il conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1 ed in coerenza con gli obiettivi del Piano di sviluppo regionale e con le indicazioni e le prescrizioni dei Piani territoriali.

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Art. 3. - (Divieti transitori)

1. Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o delle deliberazioni di cui all'articolo 6 e comunque per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano medesimo, è fatto divieto di:

a) aprire cave;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

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Art. 4. - (Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.

2. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera b), del precedente articolo 3 comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni al divieto di cui al comma 1, lettera c), del precedente articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.

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19115 3589528
Art. 5. - (Classificazione)

1. I territori sottoposti a tutela sono classificati, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni, secondo le seguenti tipologie:

a) Parchi naturali, per la conservazione di ambienti a prevalente valore naturalistico e per uso ricreativo;

b) Riserve naturali, per la protezione di uno o più valori ambientali. Le

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Art. 6. - (Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

a) i confini;

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Capo II. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
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Art. 7. - (Enti di gestione delle aree protette esistenti. Riordino)

1. La gestione delle seguenti aree:

a) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero; N3

b) Parco naturale delle Lame del Sesia e Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame;

c) Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar;

d) Riserva naturale della Garzaia di Valenza e Riserva naturale speciale del torrente Orba;

e) N4

f) Parco naturale ed Area attrezzata del Sacro Monte di Crea;

g) Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta;

h) Parco naturale della Val Troncea;

i) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

l) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

m) Parco naturale delle Alpi Marittime; N5

n) Parco naturale del Monte Fenera;

o) N6

p) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso;

q) Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Cres

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Art. 8. - (Organi degli Enti di gestione)

1. Sono Organi degli Enti strumentali di diritto pubblico a cui è affidata la gestione delle aree protette:

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Art. 9. - (Consigli Direttivi degli Enti di gestione delle aree protette) N27

1. I Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico di cui all'articolo 7 sono composti così come stabilito dal presente articolo.

2. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è così composto:

a) dieci rappresentanti della Comunità del Parco costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;

b) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza;

c) due membri nominati dalla Provincia interessata, di cui uno designato dalle Organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste. N28

3. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia di Villarboit e della Palude di Casalbeltrame, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1978, n. 55, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 maggio 1984, n. 26, è così composto:

a) quattro rappresentanti, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, del Comune di Albano Vercellese;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei Comuni di Casalbeltrame, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia e Villata;

c) un rappresentante del Comune di Villarboit;

d) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia forestale, ornitologica e idrobiologica;

e) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due membri nominati dalla Provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

4. Il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Valle Pesio e delle Riserve naturali speciali dell'Oasi di Crava-Morozzo e dei Ciciu del Villar, a modificazione di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, così come modificata dall'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 33, dall'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 49, e dall'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1989, n. 54, N29 è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del Comune di Chiusa Pesio;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del Comune di Villar San Costanzo;

c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di Briga Alta, Mondovì, Morozzo e Rocca dé Baldi;

d) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio;

e) un rappresentante per ciascuna delle Comunità Montane Alta Val Tanaro-Mongia-Cevetta e Valle Maira.

f) quattro membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui almeno uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia geologica, forestale, storica e turistica;

g) due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) due membri nominati dalla Comunità Montana Valli Gesso-Vermenagna-Pesio su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

5. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Pian del Re-Casalgrasso è così composto:

a) cinque membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni di: Barge, Cardé, Casalgrasso, Crissolo, Faule, Gambasca, Lombriasco, Martiniana Po, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pancalieri, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, Villafranca Piemonte;

b) un rappresentante del Comune di Cavour;

c) tre rappresentanti della Provincia di Cuneo, di cui uno espresso dalla minoranza;

d) quattro membri nominati dalla Provincia di Cuneo, di cui due designati dalle Organizzazioni professionali agricole e due designati dalle Associazioni ambientaliste;

e) tre membri nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno espresso dalla minoranza. N30

5 bis. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po Tratto Casalgrasso-Crescentino è così composto:

a) sei membri nominati, con voto limitato, dall'Assemblea dei Sindaci dei comuni di Beinasco, Brandizzo, Bruino, Brusasco, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Cigliano, Crescentino, Gassino Torinese, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazzé, Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, Saluggia, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, Villareggia, Villastellone;

b) tre rappresentanti della Provincia di Torino, di cui uno espresso dalla minoranza;

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Art. 10. - (Funzioni del Consiglio Direttivo degli Enti strumentali di diritto pubblico)

1. Il Consiglio Direttivo:

a) individua il Comune sede legale dell'Ente scegliendolo tra i Comuni ricadenti nelle aree protette affidate in gestione all'Ente;

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Art. 11. - (Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico)

1. La Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico è composta da:

a) il Presidente dell'Ente che la presiede;

b) il Vicepresidente dell'Ente che ne fa parte di diritto;

c) un membro eletto dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 8 Consiglieri; due membri eletti dal Consiglio Direttivo ove il Consiglio sia composto da 9 a 14 Consi

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19115 3589536
Art. 12. - (Funzioni della Giunta esecutiva degli Enti strumentali di diritto pubblico)

1. La Giunta esecutiva:

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Art. 13. - (Il Presidente degli Enti strumentali di diritto pubblico)

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

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Art. 14. - (Il Vicepresidente dell'Ente)

1. Il Vicepresidente dell'Ente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

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19115 3589539
Art. 14 bis. - (Collegio dei Revisori dei conti)

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19115 3589540
Art. 14 ter. - (Comunità del Parco)

1. Gli Statuti, di cui al successivo articolo 16, degli Enti di gestione di aree prot

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19115 3589541
Art. 15. - (Indennità, compensi e rimborsi)

1. Al Presidente di ogni Ente strumentale di diritto pubblico spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Regionale: l'indennità di carica mensile lorda può variare da un minimo di 1/13 ad un massimo di 1/4 dell'indennità mensile globale lorda spettante ai

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19115 3589542
Art. 16. - (Statuto)

1. Entro 90 giorni dalla data di insediamento dei Consigli Direttivi degli Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge, i Consigl

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19115 3589543
Art. 17. - (Personale)

1. Gli Enti di gestione delle aree protette di cui all'articolo 7 della presente legge si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di personale proprio.

2. L'ordinamento e la pianta organica del personale sono disciplinati con legge regionale.

3. La dotazione organica dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani è quella prevista all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14. N55

4. Gli Enti di gestione di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 bis, 10 e 11 N56 dell'articolo 7 dispongono delle piante organiche previste per le aree protette affidate alla loro gestione così come individuate dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14, tenendo conto delle eventuali successive integrazioni definite da leggi istitutive di altre aree protette.

5. Le piante organiche degli altri Enti strumentali di diritto pubblico previsti dalla presente legge sono così rispettivamente stabilite:

a) Ente di gestione del Parco natura

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19115 3589544
Art. 18 - (Bilanci e gestione finanziaria)

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19115 3589545
Art. 19 - (Vigilanza sugli Enti di gestione)

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19115 3589546
Art. 20. - (Commissariamento degli Enti di gestione)

1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Organi degli Enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, previamente invitati a

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19115 3589547
Art. 21. - (Comitato tecnicoscientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette)

1. La Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e gli Enti di gestione si avvalgono del Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette, avente funzioni consultive.

2. Il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette in particolare esprime pareri in merito:

a) al Piano regionale delle aree protette di cui all'articolo 2;

b) alle proposte di legge, ai disegni di legge ed ai provvedimenti amministrativi relativi all'istituzione di aree protette di cui all'articolo 6;

c) agli strumenti di pianificazion

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19115 3589548
Art. 22. - (Patrimonio, beni mobili ed immobili, contratti ed altri oneri, bilanci)

1. Gli Enti di cui all'articolo 7 della presente legge così come riordinati subentrano agl

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19115 3589549
Capo III. GESTIONE TERRITORIALE
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19115 3589550
Art. 23 - (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. N65

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città Metropolitana, Comunità Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione a

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19115 3589551
Art. 24. - (Piani di assestamento forestale)

1. N71

2. N72

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19115 3589552
Art. 25. - (Piani naturalistici)

1. Per la redazione, l'approvazione e l'attuazione dei Piani naturalistici si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I Piani naturalistici delle aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale o Area attrezzata sono obbligatori a nor

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19115 3589553
Art. 26. - (Piani di intervento)

1. I Piani di intervento sono redatti per le aree protette per le quali tale strumento è espressamente previsto dal rispettivo provvedimento istitutivo e sono approvati secondo le procedure previste dal provvedimento medesimo.

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19115 3589554
Art. 27. - (Gestione faunistica)

1. La gestione faunistica nelle aree protette regionali è effettuata in base a

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19115 3589555
Art. 28. - (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

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19115 3589556
Art. 29. - (Attività agricole)

1. Le attività agricole rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 1.

2. I Piani di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 debbono tenere in conto prioritario, al fine di consentire la continuità delle attività agricole:

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19115 3589557
Art. 30. - (Attività silvopastorali)

1. Le attività silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 1.

2. I Piani di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 debbono tenere in conto prioritario, al fine di consen

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19115 3589558
Art. 31. - (Attività scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche)

1. La Giunta Regionale approva annualmente, in concomitanza con il bilancio regionale

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19115 3589559
Art. 32. - (Predisposizione dei programmi)

1. I programmi di qualificazione e di valorizzazione delle aree protette richiamati a

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19115 3589560
Art. 33. - (Contributi per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche)

1. Gli Enti di gestione delle aree protette prevedono nei propri bilanci appositi capitoli per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati che svolgan

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19115 3589561
Art. 34. - (Promozione della cooperazione socioeconomica)

1. La Regione promuove, tra i residenti nei Comuni i cui territori siano compresi in aree protette, forme di associazionismo cooperativo di impresa nell'esercizio di attività legate alle funzioni di promozione e valorizzazione delle economie locali.

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19115 3589562
Art. 35. - (Risarcimenti per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ed ai pascoli)

1. I risarcimenti dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole

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19115 3589563
Art. 36. - (Indennizzi per danni economici)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili nelle aree protette sono erogati direttamente dagli Enti di gestione delle aree medesime facendo fronte con i propri bilanci.

2. Al fine della liquidazione dei danni provocati alle colture, anche plur

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19115 3589564
Capo IV. DISPOSIZIONI FINALI E GENERALI
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19115 3589565
Art. 37. - (Amici delle aree protette)

1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni private di Amici delle aree protette e ne indirizza l'attività al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

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19115 3589566
Art. 38. - (Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette)

1. Ai fini di una migliore conoscenza del patrimonio naturale tutelato e di un corretto utilizzo della conoscenza medesima a fini didattici e della diffusione della cultura e dell'informazione naturalistica, la Regione promuove la costituzione di un Centro di documentazione e ricerca sulle

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19115 3589567
Art. 39. - (Acquisizione e affitto di beni mobili e immobili)

1. La Regione promuove iniziative di acquisizione e/o di affitto di beni mobili e imm

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19115 3589568
Art. 40. - (Tabellazione e segnaletica)

1. Le aree protette debbono essere tabellate così come previsto dalle singole leggi istitutive di

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19115 3589569
Art. 41. - (Relazioni annuali)

1. Gli enti di gestione delle aree protette redigono entro il 31 marzo N70 di ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente che ev

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19115 3589570
Art. 42. - (Abrogazione e modificazione di norme)

1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. Omissis

3. Sono abrogate le norme contenute nelle leggi istitutive delle aree protette regionali che siano difformi da quanto stabilito dalla presente legge.



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