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L.R. Piemonte 13/04/1995, n. 59

Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti.
Con le modifiche introdotte dalle LL.RR. del 03/07/96 n.39, 26/97
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[Premessa]



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Capo I. - Disposizioni generali
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Art. 1. - (Finalità della legge)

1. La presente legge ha le finalità:

a) di disciplinare lo smaltimento e di fa

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Art. 2. - (Obiettivi e contenuti del piano regionale e dei programmi provinciali)

1. Il piano regionale definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione e per le scelte di pianificazione relative ai conferimenti separati, alla raccolta ed alla raccolta differenziata, al trasporto, all'ammasso e al deposito, allo stoccaggio provvisorio, alla cernita, al trattamento, al riutilizzo compreso quello energetico ed allo smaltimento definitivo dei rifiuti.

2. Il piano regionale ha i seguenti obiettivi:

a) creare e consolidare sistemi integrati di metodologie di raccolta, di tecnologie di trattamento e di strutture organizzative, atti ad ottenere i migliori riutilizzi nelle varie realtà territoriali e per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;

b) definire e consolidare l'azione di governo degli enti pubblici

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Art. 3. - (Formazione, durata, aggiornamento ed efficacia del piano regionale e dei programmi provinciali)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 6, primo comma, lettera a), del d.p.r. 915/1982, adotta il progetto di piano regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato avvalendosi delle strutture regionali, dell'apporto delle province e dei comuni e della collaborazione di istituti, enti ed esperti.

2. I comuni, le province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del progetto di piano regionale sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR), possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del progetto del piano stesso.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto di piano regionale al Consiglio regionale.

4. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale.

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Capo II. - Attribuzioni alle Province
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Art. 4. - (Attribuzioni delle Province)

1. Le funzioni relative all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel territorio provinciale sono di interesse della provincia che le esercita programmando, pianificando, promuovendo, attivando e coordinando il funzionamento integrato dei servizi di smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti.

2. La provincia organizza lo smaltimento dei rifiuti esercitando le s

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Capo III. - Sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane
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Art. 5. - (Principi tecnici, organizzativi ed impiantistici)

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio e dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane sono realizzate mediante un sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo articolato su base territoriale.

2. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimi

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Art. 6. - (Definizione territoriale del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo)

1. Ai fini della realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, il territorio piemontese è suddiviso in bacini e questi, al loro interno, in aree di raccolta.

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Art. 7. - (Servizi di area e di bacino)

1. A livello di area di raccolta, per i rifiuti prodotti nell'area stessa, sono realizzati, con criteri di omogeneità e di razionalità, i seguenti servizi:

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Art. 8. - (Organizzazione delle attività di area e di bacino)

1. I comuni appartenenti ad un bacino realizzano in forma associata ed obbligatoriamente i servizi di area e di bacino di cui all'articolo 7, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Per la realizzazione e la gestione, nonché per il governo e il cooordinamento dei servizi, i comuni costituiscono obbligatoriamente un consorzio di bacino, ai sensi dell'articolo 25, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali", adeguatamente dotato di personale tecnico amministrativo qualificato e di attrezzature idonei all'effettuazione dei compiti del consorzio stesso. Più specificatamente il consorzio di bacino si costituisce secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, della l. 142/1990; il consorzio ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica; nell'ambito del consorzio di bacino, all'area di raccolta è attribuita autonomia organizzativa, economica e finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio del consorzio; il consorzio ha come organi: il consiglio di amministrazione, il

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Art. 9. - (Modalità di realizzazione dei servizi)

1. Il consorzio di bacino realizza i servizi effettuando il governo, il coordinamento, la costruzione e la gestione degli stessi, direttamente mediante i propri organi e le proprie dotazioni di personale, attrezzature ed impianti.

2. Il

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Art. 10. - (Conferimenti separati)

1. Il sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo, al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti, prevede conferimenti separati degli stessi. Tali conferimenti separati sono obbligatori per tutti i comun

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Art. 11. - (Sistema tariffario)

1. La tariffazione dei servizi deve gradualmente adeguarsi ai principi di minore produzione dei rifiuti ed alla necessità di incentivare i conferimenti separati e la raccolta differenziata, ai fini sia del riutilizzo sia del trattamento più adeguato.

2. Le tariffe di smaltimento dei rifiuti sono determinate sulla base dei costi di realizzazione, gestione e ammortamento di tutti i servizi, nonché degli accantonamenti per futuri interventi locali di bonifica, nonché dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soggetti competenti; da tali costi sono detratti i ricavi dei materiali riutilizzati e del recupero energetico.

3. Le tariffe sono poste a carico dei comuni e dei produttori dei rifiuti in modo differenziato in modo da favorire la minore produzione, la separazione

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Art. 12. - (Contributi regionali per la realizzazione del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo)

1. La Regione può concedere contributi al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo.

2. I soggetti beneficiari dei contributi sono i conso

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Art. 13. - (Assistenza tecnica regionale)

1. La Regione può fornire supporto tecnico, anche mediante l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), i propri enti strumentali e le società a partecipazione regionale ai consorzi di bacino, ai consorzi di comuni, alle comunità montane e alle aziende municipa

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Capo IV. - Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi provenienti da attività produttive, commerciali e di servizi
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Art. 14. - (Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi)

1. Le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi di cui all'articolo 2, quarto comma, nn. 1) e 5), del d.p.r. 915/1982 di origine industriale, artigianale, agricola, commerciale e dei servizi, si realizzano sulla base di un sistema integrato di smaltimento.

2. Il sistema integrato di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi si basa sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni impiantistiche devono garantire l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale;

b) il sistema integrato deve essere organizzato sulla base di piattaforme polifunzionali, organizzate territorialmente a livello di porzioni di territorio, nelle quali possono essere inserite una o più forme di trattamento;

c) le piattaforme devono essere collegate a una o più discariche per lo smaltimento definitivo dei rifiuti trattati;

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Capo V. - Sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti speciali e residui di origine sanitaria
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Art. 15. - (Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti speciali di origine sanitaria e dei residui di origine sanitaria)

1. Le strutture sanitarie producono rifiuti destinati allo smaltimento e residui che possono essere destinati al riutilizzo.

2. Lo smaltimento dei rifiuti speciali ed il riutilizzo dei residui di origine sanitaria si basano sui seguenti principi:

a) le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali infetti o potenzialmente infetti devono essere realizzate con modalità distinte rispetto a quelle degli altri rifiuti speciali prodotti dalle strutture sanitarie;

b) i rif

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Capo VI. - Rifiuti e residui speciali inerti
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Art. 16. - (Norme per lo smaltimento dei rifiuti e dei residui speciali inerti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali inerti e le destinazioni privilegiate dei residui destinati al riutilizzo, provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, di cui all'articolo 2, quarto comma, n. 3) del d.p.r. 915/1982, si basano sui seguenti principi:

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Capo VII. - Disposizioni per lo smaltimento dei rifiuti nel solo ambito regionale
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Art. 17. - (Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di smaltimento e di riutilizzo dei rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani e dei rifiuti derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane.)

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria oper

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Art. 18. - (Smaltimento dei rifiuti nell'ambito dei sistemi integrati di smaltimento dei rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi)

1. Presso le discariche per rifiuti speciali e speciali tossici e nocivi operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di smaltimento di cui al capo IV, è vietato smaltire rif

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Art. 19. - (Norme relative agli scarichi indiretti sul suolo)

1. È vietato lo scarico indiretto sul suolo, così come normato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inq

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Capo VIII. - Misure per il riutilizzo e per la riduzione dei rifiuti
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Art. 20. - (Programmazione e promozione della riduzione e del riutilizzo dei rifiuti)

1. La Regione definisce disposizioni indirizzate: al contenimento della produzione dei rifiuti, al migliore riutilizzo dei materiali costituenti i rifiuti, alle modalità corrette di trattamento e smaltimento delle frazioni non riutilizzabili. Tali disposizioni riguardano: gli obblighi al produttore, al detentore, allo smaltitore, al riutilizzatore dei beni e dei rifiuti; gli incentivi e gli sgravi alle azioni mirate alla riduzione dei rifiuti. Nell'ambito delle disposizioni suddette può essere prevista la restituzione dei beni e dei rifiuti dal consumatore al produttore, anche attraverso il rivenditore e/o il distributore.

2. Ai fini di attivare e/o consolidare il riutilizzo dei rifiuti con particolare riferimento alle frazioni sepa

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Art. 21. - (Norme integrative sui residui destinati al riutilizzo)

1. Per i residui destinati al riutilizzo inclusi nell'ambito autorizzativo e giuridico del d.p.r. 915/1982, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 36, la Giunt

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Art. 22. - (Produzione ed utilizzo del compost)

1. La Regione promuove la produzione e l'utilizzo del compost derivante dai rifiuti, con particolare riferimento a quello derivante da utenze selezionate e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani e speciali assimilabili.

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Art. 23. - (Utilizzazione in agricoltura e altre forme di impiego dei fanghi di depurazione e di altri rifiuti a matrice organica)

1. La Giunta regionale stabilisce le disposizioni integrative, tecniche e procedurali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

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Art. 24. - (Utilizzo energetico dei rifiuti e dei residui)

1. La Regione promuove l'utilizzo dell'energia contenuta nei rifiuti e nei residui.

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Art. 25. - (Incentivi alle associazioni di volontariato ed alle cooperative)

1. La Regione può concedere contributi a titolo di incentivo alle associazioni di volontariato ed alle cooperative, che operano o

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Art. 26. - (Attività ed impianti sperimentali)

1. Le iniziative e gli impianti sperimentali, di durata limitata nel tempo comunque non superiore a diciotto mesi, effettuati su quantitativi definiti di rifiuti, sono ammessi qualora rientrino nei criteri tecnici, organizzativi ed impiantistici di cui ai capi III, IV e V e nelle attività di attuazione del piano regionale.

2. Altre in

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Capo IX. - Procedure amministrative
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Art. 27. - (Approvazione dei progetti ed autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, sottoposti alle procedure di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni in materia di pronunce di compatibilità ambientale, sono approvati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 bis del d.l. 361/1987 convertito dalla l. 441/1987; la Giunta regionale provvede alla re

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Art. 28. - (Deleghe alle province)

1. È delegata alle province l'approvazione, di cui all'articolo 3 bis, del d.l. 361/1987 convertito dalla l. 441/1987, comprensiva dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 concernente norme in materia di qualità dell'aria, dei progetti dei nuovi impianti di smaltimento, ivi compresi i progetti di potenziamento degli impianti, ad eccezione: degli impianti sottoposti alle procedure di pronuncia di compatibilità ambientale e delle discariche di seconda categoria tipo A di potenzialità inferiore a 30 mila metri cubi per rifiuti inerti e assimilabili agli inerti.

2. La provincia provvede all'istruttoria dei progetti mediante consultazione dei soggetti proponenti e apposite conferenze provinciali formate da:

a) il Presidente della provincia o suo delegato;

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Art. 29. - (Deleghe ai comuni)

1. Le discariche di seconda categoria tipo A, di potenzialità inferiore a 30 mila metri cubi, per rifiuti inerti, sono da intendersi come reinterri di cui all'articolo 56, primo comma, lettera h) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del s

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"Art. 30 - (Documenti per le fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali e tossici e nocivi)

(...) N3

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Art. 31. - (Garanzie finanziarie)

1. Ferme restando le disposizioni già adottate, la Giunta regionale determina i criteri, le mo

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Art. 32. - (Catasto dei rifiuti)

1. La Regione realizza il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 3 del d.l. 397/1988 convertito dalla l. 475/1988 e ne assicura l'armonizzazione con il catasto degli scarici idrici di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni e con il catasto delle emissioni in atmosfera di cui al d.p.r. 203/1988.

2. Gli obiettivi del catasto sono:

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Art. 33. - (Osservatorio regionale dei rifiuti)

1. Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera e), del d.p.r. 915/1982 e dell'articolo 3, comma 6, del d.l. 397/1988 convertito dalla l. 475/1988 è istituito l'Osservatorio regionale sulla produzione, sullo smaltimento e sul riutilizzo dei rifiuti.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

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Capo X. - Formazione, educazione, sensibilizzazione, studi e ricerche
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Art. 34. - (Interventi regionali per la formazione, l'educazione e la sensibilizzazione)

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori e con gli operatori della produzione

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Art. 35. - (Studi e ricerche)

1. Per l'attuazione della presente legge, nonché per gli adempimenti regionali derivanti dall'

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Capo XI. - Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti
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Art. 36. - (Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti)

1. Nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale", è istituito il Comitato tecnico regionale per lo smaltimento ed il riutilizzo dei rifiuti (di seguito denominato il Comitato tecnico regionale).

2. Il Comitato tecnico regionale è presieduto dall'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato ed è composto da nove esperti in materia di rifiuti, esterni all'amministrazione regionale, come di seguito specificati:

a) un avvocato esperto in materie giuridiche, legali ed amministrative;

b) un geologo;

c) un esperto in materie economiche e finanziarie;

d) un chimico esperto in processi e in rilevamenti ambientali;

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Capo XII. - Poteri sostitutivi e regime sanzionatorio
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Art. 37. - (Poteri sostitutivi della Regione e della provincia)

1. In base al dettato dell'articolo 4, del d.l. 361/1987 convertito dalla l. 441/1987, la Regione, se necessario, esercita il potere sostitutivo.

2. La Regione in caso di inerzia delle province nell'esercizio delle attribuzioni e degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 28, invita le province a provvedere; successivamente in caso di inadempienza sollecita ed infine, decorsi centoventi gi

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Art. 38. - (Sistema sanzionatorio)

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative.

2. Ai produttori dei rifiuti che non ottemperano agli obblighi di conferimento separati di cui agli articoli 10 e 20 è applicata la sanzione amministrativa da lire cento a lire trecento per chilogrammo di rifiuto impropriamente conferito.

3. Ai produttori dei rifiuti che non effettuano il pagamento delle tariffe di smaltimento di cui all'articolo 11 è applicata una sanzione amministrativa da lire 4 milion

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Capo XIII. - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
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Art. 39. - (Norme finanziarie relative al bilancio regionale)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'anno 1995:

a) capitolo 15910: lire un miliardo 900 milioni, in diminuzione;

b) capitolo 27170: lire 2 miliardi 500 milioni, in diminuzione;

c) capitolo 10870: lire 800 milioni, in diminuzione;

d) capitolo denominato: "Ac

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Art. 40. - (Occupazione temporanea dei terreni per interventi di studio dei progetti degli impianti)

1. Per gli accessi ai fondi privati, al fine di compiere i necessari rilievi, sondaggi, prospezioni e

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Art. 41. - (Contributi a favore dei comuni e delle province)

1. I soggetti gestori di impianti di innocuizzazione e di eliminazione e di discariche di rifiuti urbani, assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi, fatta esclusione per i rifiuti inerti, nonché i gestori di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi per conto terzi, sono tenuti a corrispondere, fin dal momento dell'attivazione se nuovi impianti, e dall'entrata in vigore della presente legge se impianti esistenti, al comune sede dell'impianto di innocuizzazione e di eliminazione o di discarica, un contributo minimo annuo di lire due, e al comune sede dell'impianto di stoccaggio provvisorio un contributo minimo annuo di lire una, per ogni chilogrammo di rifiuti in entrata agli impianti rispettivamente innocuizzati, eliminati, collocati in discarica o stoccati nell'anno "in corso N10.

2. I comuni destinano "priorit

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Art. 42. - (Termini, modalità di adeguamento e norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione il piano regionale, di cui agli articoli 2 e 3, è approvato dal Consiglio regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione i programmi provinciali, di cui agli articoli 2 e 3, sono approvati dal Consiglio provinciale entro tre mesi dalla pubblicazione sul BUR del piano regionale.

3. I criteri e le procedure relativi all'individuazione delle aree non idonee di cui all'articolo 2, comma 6, e i criteri tecnici e procedurali per l'individuazione dei siti di cui all'articolo 2, comma 6, sono definiti dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

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Art. 43. - (Organizzazione degli uffici regionali)

1. In relazione alle nuove attribuzioni alla Regione di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, settimo comma, della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, "Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte" alle strutt

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Art. 44. - (Trasferimento di personale da enti locali)

1. Per favorire l'esercizio delle attribuzioni della presente legge si può disporre, a titolo

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Art. 45. - (Abrogazione di norme regionali)

1. La legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, "Interventi a favore di consorzi tra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi" ed il relativo Piano orientativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi sul territorio piemontese, approvato con delibera di Consiglio regionale 11 dicembre 1975, n. 54, sono abrogati.

2. La legge regionale 5 giugno 1979, n. 28, "Interventi a favore di consorzi tra enti locali per il trasporto dei rifiuti solidi, ad integrazione della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46", è abrogata.

3. La

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Il D.L. 91/2017 comma per comma

Analisi sintetica delle disposizioni rilevanti del settore tecnico contenute nel D.L. 20/06/2017, n. 91 (c.d. “DL Mezzogiorno” convertito con modificazioni dalla L. 03/08/2017, n. 123), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Emanuela Greco