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Delib. G.R. Piemonte 15/02/2010, n. 24-13302

Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152.
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[Premessa]




Premesso che

L’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale” costituisce la disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti, prevedendo l’assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro l’utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo. La disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, introdotta ad opera del decreto legislativo 22/1997, ora abrogato, ha subito negli anni numerosi interventi legislativi resisi necessari anche a seguito dell’apertura di più di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Repubblica Italiana per non corretta trasposizione della disciplina comunitaria in tema di rifiuti.

L’emanazione del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in vigore dal 13 febbraio 2008, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a cui è seguita l’ulteriore modifica apportata dall’articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio

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Allegato - LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Assessorato Ambiente, Parchi e Aree Protette, Promozione del risparmio energetico Risorse Idriche, Ac

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PREMESSA

Con l’emanazione del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, R in vigore dal 13 febbraio 2008, recante ulteriori disposizioni

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1 INQUADRAMENTO NORMATIVO

La disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale” che, all’articolo 186, fornisce una dettagliata trattazione delle modalità di utilizzo qualora classificate come sottoprodotti, riservando alle medesime l’assoggettamento alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo.

Le norme relative alla gestione delle terre e rocce da scavo hanno subito negli ultimi anni numerosi interventi legislativi resisi necessari anche a seguito dell’apertura di più di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Repubblica Italiana per una trasposizione non corretta della disci

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1.1 INTRODUZIONE: DEFINIZIONI, AMBITO E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE


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1.1.1 Definizioni

Nel testo delle presenti linee guida con i termini “sito”, “concentrazioni soglia di contaminazione”, “concentrazioni soglia di rischio”, “sito potenzialmente contaminato”, “sito contaminato”, “sito non contaminato”, “sito con attività in esercizio”, “sito dismesso”, “misure di prevenzione

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1.1.2 Ambito e condizioni di applicazione

Le presenti linee guida sono rivolte e si applicano a tutte le tipologie di cantieri e/o attività che originano terre e rocce da scavo, tra i quali i normali interventi edilizi e la realizzazione di infrastruttu

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2 ORIGINE ED UTILIZZI DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO


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2.1 ORIGINE E MOVIMENTAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Le terre e rocce da scavo non devono essere frammiste ad altre frazioni merceologiche identificabili come rifiuti, e sono escluse, in quanto non specificamente richiamate, le attività da cui si originano fanghi. Le operazioni di svuotamento di bacini di laminazione sono da ritenersi come operazione di scavo in cui si possono originare terre e rocce da scavo.

I residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre, e non impiegati od utilizzati all’interno dell’area estrattiva o delle sue pertinenze, sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati alla medesima disciplina i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Le modalità di utilizzo sono indicate al successivo punto 3.1.

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui alle presenti linee guida, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.

Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente prima della produzione delle medesime, per consentire la verifica dei requisiti di utilizzabilità. Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo devono essere valutate mediante sondaggi preliminari con le modalità previste al successivo punto 2.2, le cui risultanze devono essere utilizzate in fase progettuale. Il progetto deve essere redatto secondo quanto previsto al successivo punto 3.4 ed essere approvato dall’Autorità competente.

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2.1.1 Materiali provenienti da siti bonificati

L’art. 186, comma 1, lett. e), del d.lgs. 152/2006 consente l’utilizzo delle terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché “sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto”.

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2.2 UTILIZZI AMMESSI PER LE TERRE E ROCCE DA SCAVO

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 7 bis dell’art. 186, le destinazioni d’uso ammesse per le terre e rocce da scavo sono:

- reinterri;

- riempimenti;

- rimodellazioni;

- rilevati;

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2.2.1 Verifica della contaminazione

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.2.2. che disciplina le procedure semplificate, ogni intervento che comporti l’effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, implica un’indagine ambientale che consenta di conoscere le caratteristiche del terreno ed escludere qualsiasi contaminazione. L’indagine, propedeutica al progetto di riutilizzo dei materiali e le cui risultanze

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2.2.2 Procedure semplificate

È sufficiente una dichiarazione di assenza di contaminazione sottoscritta dal proponente e da consegnarsi alle Autorità competenti compilando il Modello 5, Allegato G alle presenti linee guida, per i siti ubicati in aree residenziali e/o agricole o siti che

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2.2.3 Procedura di campionamento

La procedura di campionamento deve tenere conto di:

- ubicazione dei punti di prelievo;

- numero di campioni;

- set di parametri;

- metodologie di campionamento;

- verifica di compatibilità con il sito prescelto.


2.2.3.1 UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO

I criteri di individuazione della strategia di campionamento, le metodologie di preparazione del campione e le metodologie analitiche devono essere quelle indicate dall’Allegato 2 al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” e considerare la storia del sito e la sua conformazione fisica.

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2.2.4 Verifica di compatibilità con il sito di destinazione

Oltre agli aspetti analitici riguardanti la composizione chimica dei materiali, il punto f) del comma 1 dell’art. 186, in riferimento al sito di destinazione, richiede una valutazione più complessiva della qualità ambientale ed una verifica che l’utilizzo rispetti tutte le norme ambientali, comprese quelle della flora, della fauna

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2.2.5 Documenti di viaggio

Al fine di garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo occorre prevedere che tutti

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3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO

I commi 2, 3, 4 dell’art. 186 del d.lgs. 152/2006 individuano distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in funzione dell’opera che ha prodotto i materiali, differenziando tra opera sottoposta a VIA o Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA) (comma 2 art. 186), opera soggetta a permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività (comma 3 art. 186), ovvero opere in cui la produzione delle terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito di lavori pubblici previsti dal comma 4 dell’art. 186 del d.lgs. 152/2006 (comma 4 art. 186).

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3.1 RESIDUI PROVENIENTI DALL’ESTRAZIONE DI MARMI E PIETRE

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/08, per quanto riguarda i materiali residui dell’estrazione di marmi e pietre, i

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3.2 DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Il produttore, prima dell’inizio dei lavori di scavo, deve presentare all’Autorità

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3.3 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il produttore, terminati i lavori, deve presentare all’Autorità competente all’app

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3.4 CONTENUTO DEGLI ELABORATI

Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è redatto a carico del proponente in apposito

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3.5 AUTORITÀ COMPETENTE

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale e/o autorizzazione integrata ambientale (comma 2 art. 186), nel caso in cui il progetto venga escluso dalla fase di valutazione, il progetto di recupero delle terre e rocce da scavo, eventualmente corredato da prescrizioni contenute nella determinazione di VIA, dov

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4 RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nel caso di riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo, è richiesta una dichiarazione del proponente, compilando il Modello 1, Allegato C alle presenti linee guida, che attesti che il sito non sia contaminato, che non sia sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006 s.m.i. e che non si sia verificato un evento potenzialmente in grado di contami

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ALLEGATO A


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CONTENUTO DEGLI ELABORATI PER I PROGETTI DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PRESENTATI AI SENSI DEI COMMI 2, 3 E 4 DELL’ARTICOLO 186 DEL D.LGS. 152/2006


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Luogo di produzione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto interessato;

- anagrafica del luogo di produzione (civico, particelle catastali, carta tecnica, …);

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Luogo di destinazione

Contenuti per i progetti di gestione delle terre e rocce da scavo presentati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 186 del d.lgs. 152/2006 relativi:

- dati anagrafici del soggetto recettore;

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Allegati agli elaborati:

- Dichiarazione che attesti che lo scavo avverrà senza l’utilizzo di sostanze in grado d

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ALLEGATO B


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DESTINAZIONE AD IMPIANTI CHE EFFETTUANO IL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE AL DI FUORI DELLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Il riferimento è il comma 1 dell’articolo 186 che all’ultimo capoverso precisa: “L’impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183, comma 1, lettera p)”.

Le terre e rocce da scavo che possono usufruire di tale possibilità sono quelle che rivestono, fin dalla fase di loro produzione, le stesse caratteristiche dei materiali in ingresso ai processi industriali che trattano materiali di cava per produrre, attraverso apposite lavorazioni, materiali inerti di vario genere da inserire nella filiera produttiva e commerciale.

Il criterio di utilizzo è quello che detti materiali posseggano i r

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ALLEGATO C


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MODELLO 1 - DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE SULL’ASSENZA DI CONTAMINAZIONE DEL SITO

M1

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ALLEGATO D


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MODELLO 2 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PRODUTTORE E DEL TECNICO ABILTATO DA PRESENTARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI

M2

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ALLEGATO E


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MODELLO 3 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

M3

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ALLEGATO F


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MODELLO 4 - DA ALLEGARE AL DOCUMENTO DI TRASPORTO

M4

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ALLEGATO G


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MODELLO 5 - DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE AD INDAGINE AMBIENTALE

M5

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TESTO DI NORMATIVA IN VIGORE


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LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000, N. 42

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1

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Articolo 6 - Aree con impianti dismessi

1. I comuni, i dipartimenti dell’ARPA, le aziende sanitarie locali, le camere di commercio, e gli enti pubblici e privati che gestiscono impianti ed infrastrutture comunicano alle province e all’Assessorato all’ambiente della Regione, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le aree con impianti dismessi, tra cui devono essere anche ricomprese le discariche dismesse antecedentemente al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione della Direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n.

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DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152Norme in materia ambientale


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Articolo 183 - Definizioni

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

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Articolo 184 - Classificazione

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiu

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Articolo 185 - Limiti al campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

(....)

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Articolo 186 - Terre e rocce da scavo

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;

c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

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Articolo 240 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, si definiscono:

a) sito: l’area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

b) concentrazioni soglia di contaminazione (Csc): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (Csr): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell’allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

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Articolo 242 - Procedure operative ed amministrative

7. (...) Ai soli fini della realizzazione e dell’esercizio degli impianti e delle attrezzature

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Riferimenti

La tabella di riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti supera i valori di legge che ne permettono l’utilizzo è la tabella 1, dell’allegato 5 alla parte IV - Titolo V del

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Allegato


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