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L.R. Lombardia 27/06/2008, n. 19

Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio di funzioni e servizi comunali.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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39633 9067389
Art. 1 - (Oggetto, principi e finalità)

1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

2. La presente legge:

a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:

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39633 9067390
TITOLO II - RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA
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39633 9067391
Art. 2 - (Delimitazione delle zone omogenee)

1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani dell

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39633 9067392
Art. 3 - (Costituzione delle comunità montane)

1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costi

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39633 9067393
Art. 4 - (Organi della comunità montana)

1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.

2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

3. La giunta esecutiva delle comunità montane è composta dal seguente numero di componenti, compreso il presidente:

a) tre nelle comunità formate da un numero di comuni pari o inferiore a d

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39633 9067394
Art. 5 - (Attribuzioni degli organi)

1. Spetta all'assemblea:

a) approvare lo statuto;

b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;

d) approvare le conv

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39633 9067395
Art. 6 - (Principi di organizzazione)

1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i comp

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39633 9067396
Art. 7 - (Statuto)

1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le mo

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39633 9067397
Art. 8 - (Strumenti di programmazione)

1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socioeconomico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e l

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39633 9067398
Art. 9 - (Competenze della comunità montana)

1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. La comunità mont

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39633 9067399
Art. 10 - (Ricognizione delle funzioni conferite)

1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'

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39633 9067400
Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani))

1. All'articolo 5 della l.r. 25/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"4.

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Art. 12 - (Programmazione finanziaria e contabilità)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.

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39633 9067402
Art. 13 - (Fonti di finanziamento)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli

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39633 9067403
Art. 13-bis - (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

N8

1. I bilanci ed i rendiconti delle comunità montane rispettano gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti. I bilanci sono approvati in pareggio.

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39633 9067404
Art. 14 - (Rapporti tra enti)

1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi

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39633 9067405
Art. 15 - (Rapporti con la Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario esercita attività di monitoraggio sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi, anche per l'applicazione di quanto previsto ai commi da 3 a 5. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione annualmente, entro il 30 giugno, una relazione integrata del bilancio e del conto consuntivo, che dia conto delle attività svolte, dei servizi erogati e dello stato finanziario dell'esercizio. Lo schema di relazione annuale è adottato dalla Giunta regionale secondo i principi della semplificazione, trasparenza e qualità della rendicontazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge re

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39633 9067406
TITOLO III - UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI
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39633 9067407
Art. 16 - (Tipologie di gestione associata)

1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:

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39633 9067408
Art. 17 - (Libertà di adesione)

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.

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39633 9067409
Art. 18 - (Unioni di comuni lombarde)

N20

1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l’esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un’unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. N26

3. L’atto cost

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39633 9067410
Art. 19 - (Destinatari dei contributi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:

a) unioni di comuni lombarde;

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39633 9067411
Art. 20 - (Concessione dei contributi regionali)

1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì:

a) la durata del contributo;

b) le modalità di erogazione e revoca del contributo;

c) l’individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto del contributo.

I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio. N35

2. L'unione beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1. N17

3. Per l’erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

a) esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all’

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Art. 20-bis - (Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde)

N25

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Art. 20-ter - (Regionalizzazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale)

N38

1. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sono s

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39633 9067414
Art. 21 - (Clausola valutativa)

N42

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata.

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
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39633 9067416
Art. 22 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

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39633 9067417
Art. 23 - (Norme transitorie e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunità montane interessate, dai presidenti delle province interessate e dai sindaci dei comuni interessati.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.

3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.

4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.

5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.

6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.

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39633 9067418
Art. 24 - (Norme finali e abrogazioni)

1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee. N52

2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima. N52

3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane) e l'

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39633 9067419
Art. 25 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lo

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39633 9067420
Allegato A - Elenco zone omogenee e relativi comuni (art. 2, comma 1)

 

ZONA OMOGENEA N. 1

 

N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BAGNARIA

18007

2

BORGO PRIOLO

18016

3

BORGORATTO MORMOROLO

18017

4

BRALLO DI PREGOLA

18021

5

CECIMA

18042

6

FORTUNAGO

18064

7

GODIASCO

18073

8

MENCONICO

18089

9

MONTALTO PAVESE

18094

10

MONTESEGALE

18098

11

PONTE NIZZA

18117

12

ROCCA SUSELLA

18126

13

ROMAGNESE

18128

14

RUINO

18132

15

S. MARGHERITA STAFFORA

18142

16

VAL DI NIZZA

18166

17

VALVERDE

18170

18

VARZI

18171

19

ZAVATTARELLO

18184

 

 

ZONA OMOGENEA N. 2

 

N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

GARDONE RIVIERA

17074

2

GARGNANO

17076

3

LIMONE SUL GARDA

17089

4

MAGASA

17098

5

SALÒ

17170

6

TIGNALE

17185

7

TOSCOLANO MADERNO

17187

8

TREMOSINE

17189

9

VALVESTINO

17194

 

 

ZONA OMOGENEA N. 3

 

N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

AGNOSINE

17003

2

ANFO

17005

3

BAGOLINO

17010

4

BARGHE

17012

5

BIONE

17019

6

CAPOVALLE

17036

7

CASTO

17044

8

GAVARDO

17077

9

IDRO

17082

10

LAVENONE

17087

11

MURA

17115

12

ODOLO

17121

13

PAITONE

17132

14

PERTICA ALTA

17139

15

PERTICA BASSA

17140

16

PRESEGLIE

17153

17

PROVAGLIO VAL SABBIA

17157

18

OÈ VOLCIANO

7164

19

ABBIO CHIESE

7168

20

ERLE

7178

21

REVISO BRESCIANO

7191

22

ALLIO TERME

7193

23

ESTONE

7197

24

ILLANUOVA SUL CLISI

7201

25

OBARNO

7204

 

 

ZONA OMOGENEA N. 4

 

N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

BOVEGNO

17024

2

BOVEZZO

17025

3

BRIONE

17030

4

CAINO

17031

5

COLLIO

17058

6

CONCESIO

17061

7

GARDONE VAL TROMPIA

17075

8

IRMA

17084

9

LODRINO

17090

10

LUMEZZANE

17096

11

MARCHENO

17104

12

MARMENTINO

17105

13

NAVE

17117

14

PEZZAZE

17141

15

POLAVENO

17144

16

SAREZZO

17174

17

TAVERNOLE SUL MELLA

17183

18

VILLA CARCINA

17199

 

 

ZONA OMOGENEA N. 5

 

N.

COMUNE

CODICE ISTAT

1

ANGOLO TERME

17006

2

ARTOGNE

17007

3

BERZO DEMO

17016

4

BERZO INFERIORE

17017

5

BIENNO

17018

6

BORNO

17022

7

BRAONE

17027

8

BRENO

17028

9

CAPO DI PONTE

17035

10

CEDEGOLO

17047

11

CERVENO

17049

12

CETO

17050

13

CEVO

17051

14

CIMBERGO

17054

15

CIVIDATE CAMUNO

17055

16

CORTENO GOLGI

17063

17

DARFO BOARIO TERME

17065

18

EDOLO

17068

19

ESINE

17070

20

GIANICO

17079

21

INCUDINE

17083

22

LOSINE

17094

23

LOZIO

17095

24

MALEGNO

17100

25

MALONNO

17101

26

MONNO

17110

27

NIARDO

17118

28

ONO SAN PIETRO

17124

29

OSSIMO

17128

30

PAISCO LOVENO

17131

31

PASPARDO

17135

32

PIAN CAMUNO

17142

33

PIANCOGNO

17206

34

PONTE DI LEGNO

17148

35

PRESTINE

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