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L.R. Liguria 04/03/1982, n. 11

Norme per la classificazione delle aziende ricettive.
Testo coordinato. Con le modifiche introdotte dalle L.R. del 21/12/2007 n.45, del 07/02/2008 n.1
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[Premessa]


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Art. 1. (Attività ricettiva).

1. La presente legge detta norme per la definizione e la classificazione delle aziende ricettive e delega ai Comuni le relative funzioni amministrative con

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Art. 2. (Aziende ricettive alberghiere).

1. Sono aziende ricettive alberghiere di esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza d

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Art. 3. (Specificazione delle aziende ricettive alberghiere).

1. Le aziende ricettive alberghiere si distinguono in due tipi: alberghi e residenze turistico alberghiere.

2. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto- cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell'allegato N3

3. Possono assumere la denominazione di «villaggio albergo» gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserim

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Art. 4. (Aziende ricettive all'aria aperta).

N8 1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge offrono ospitalità al pubblico in are

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Art. 5. (Specificazione delle aziende ricettive all'aria aperta).

N9 1. Le aziende ricettive all'aria aperta si distinguono in tre tipi: villaggi turistici, campeggi e parchi per vacanze. Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, «caravan» o altri allestimenti minimi di turisti che non utilizzano mezzi propri di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D dell'allegato. N10

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Art. 6. (Casi di promiscuità).

N13 1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.

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Art. 7. (Classificazione delle aziende ricettive).

N14 1. Le aziende ricettive sono classificate dalle Province territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabili da uno a cinque, in relazione al tipo di appartenenza, alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla presente legge e ai requisiti posseduti, valutati secondo quanto previsto nelle allegate tabelle.

2. I requisiti presi in considerazione ai

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Art. 8. (Denominazione degli esercizi ricettivi).

N15 1. Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle denominazioni degli esercizi esistenti in uno stesso Comune devono essere preventivamente approvate

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Art. 9. (Validità e revisione della classificazione).

N16 1. La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 1983 e viene rinnovata per i quinqu

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Art. 10. (Attrezzature, impianti ed arredi).

1. Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualit&a

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Art. 11. (Denunzia dei requisiti).

N17 1. I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30 giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire alla Provincia una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati gli elementi necessari per la classificazione ai sensi della presente legge. Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di trenta giorni ogni qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad ogni altro requisito

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Art. 12. (Determinazione e pubblicità della classifica).

1. I provvedimenti concernenti classificazione, revisione e declassificazione degli esercizi ricettivi devono essere notificati ai titolari dei singoli esercizi e comunicati alla Regione nonché, ove esista, alla competente azienda per la promozione turistica. N18

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Art. 13. (Insegna e altre indicazioni per il pubblico).

Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben visibile all'esterno:

- segno distintivo comprendente l'indicazione del tipo, della classificaz

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Art. 14. (Sanzioni).

N20 1. É soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa, da L. 500.000 a L. 2.000.000, il titolare di esercizio ricettivo che:

a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte dall'art. 13 della presente legge;

b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla provincia;

c) al di fuori delle ipotesi previste alle lett. a) e b), attribuisce al proprio esercizio, con scritti o stampa

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Art. 15. (Vigilanza e applicazione delle sanzioni).

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i Comun

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Art. 16. (Vincoli di destinazione).

N23 1. Per gli esercizi ricettivi gra

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Art. 17. (Aziende ubicate nel territorio di più Comuni).

N24 Ai fini della presente legge le a

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Art. 18. (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta).

N25 1. Per quanto non previsto dalla

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Art. 18 bis. (Disposizioni urbanistiche).

N38

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Art. 19. (Disposizioni per l'esercizio della delega).

1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati ai Comuni N1 delegati.

2. L

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Art. 20. (Validità della nuova classificazione).

1. La classificazione degli esercizi ricettivi prevista dalla presente legge è operante a part

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Art. 21. (Esercizi esistenti).

N27 1. Per il biennio 1983-1984 gli esercizi ricettivi alberghieri esistenti alla data del 1° aprile 1982, in relazione alla classificazione loro attribuita alla data stessa e a richiesta del titolare dell'esercizio, possono essere classificati fino ai livelli indicati nella seguente tabella anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti per il livello richiesto, purché l'azienda raggiunga il necessario punteggio complessivo come da Tabella A della legge:

precedente classificazione: albergo di lusso; classificazione attribuibile = albergo 5 stelle o residenza turistico-alberghiera 4 stelle;

precedente classificazione: albergo di 1ª categoria; classificazione attribuibile = albergo o residenza turistico alberghiera 4 stelle;

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Art. 22. (Attività ricettiva senza fini di lucro).

Fino a quando non venga provveduto con altra legge, l'attività ricettiva svolta senza fini di

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Art. 22 bis.

N30 Al fine di consentire l'applicazione di norme contenenti obblighi a carico di esercizi ricettivi, riferiti alle categorie di cui alla l. 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è approvata la seguente tabella di corrispondenza fra le categorie e i livelli di classificazione attribuiti alle aziende ricettive con decorrenza 10 gennaio 1983 ai sensi della presente legge regionale:




     a) Aziende ricettive alberghiere

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Art. 23. (Disposizioni finanziarie.)

(Omissis)

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ALLEGATO
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TABELLA A Punteggio minimo complessivo necessario per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione.

N31


                         Punteggio minimo da conseguire per

 

 

   Livello di     Alberghi     Residenze       Villaggi     Campeggi

 classificazione              Turistico -    Turistici e

                              Alberghiere     Parchi per

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TABELLA B Requisiti (obbligati e fungibili) degli alberghi, con i relativi punteggi.

N32


 

 1. Prestazione di servizi                                  Punti

 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria -

 informazioni

 1.011 assicurati 24/24 ore, con un dipendente per             12

 servizio almeno 16/24 ore [5]

 1.012 assicurati 24/24 ore con almeno un dipendente [3]        6

 [4]

 1.013 assicurati 16/24 ore con un addetto [1] [2]              1

 1.014 direttore di albergo [3] [4] [5] [17]                    3

 1.02 Servizio custodia valori

 1.021 in cassaforte dell'albergo                               1

 1.022 in cassaforte dell'albergo e con disponibilità di        2

 cassette di sicurezza singole in numero pari ad almeno il

 30% delle camere

 1.03 Servizio di notte

 1.031 portiere di notte [4] [5]                               10

 1.032 addetto disponibile, a chiamata [1] [2] [3]              1

 1.04 Trasporto interno dei bagagli

 1.041 a cura del personale [3] [4] [5]                         6

 1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela          3

 1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli

 1.051 gratuito                                                 5

 1.052 a pagamento                                              3

 1.06 Servizio di 1a colazione

 1.061 in sala apposita [5]                                     3

 1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi [2] [3]      2

 [4]

 1.063 per servizio reso anche nelle camere [5] aggiungere      5

 punti

 1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto

 1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

 [4] [5]

 1.072 assicurato 12/24 ore [2] [3]                             2

 1.08 Servizio di bar nei locali comuni

 1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

 [5]

 1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        2

 1.083 assicurato per almeno 2/24 ore                           1

 1.09 Servizio di bar nelle camere

 1.091 100% delle camere con minibar o con servizio            10

 assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto [5]

 1.092 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        7

 1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        5

 1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per           2

 piano)

 1.10 Divise per il personale [4] [5]

 1.11 Lingue estere correntemente parlate

 1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue                        3

 2 lingue [4] [5]                                               2

 1 lingua [3]                                                   1

 1.112 dai capi servizio 4 o più lingue                         4

 3 lingue                                                       3

 2 lingue [4] [5]                                               2

 1 lingua                                                       1

 1.12 Servizio di centralino telefonico

 1.121 assicurato da addetto 24/24 ore                          8

 1.122 assicurato da addetto 16/24 ore                          6

 1.123 assicurato da addetto 12/24 ore [3] [4] [5]              4

 

 1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte      2

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TABELLA C Requisiti (obbligati e fungibili) delle residenze turistico-alberghiere con i relativi punteggi.

N33


 1 Prestazioni di servizi                                   Punti

 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni

 1.011 assicurati 16/24 ore [4]                                 6

 1.012 assicurati 14/24 ore [3]                                 3

 1.013 assicurati 12/24 ore [2]                                 1

 1.014 direttore d'albergo [3] [4] [11]                         3

 1.02 Servizio custodia valori

 1.021 in cassaforte dell'albergo residenziale                  1

 1.022 in cassaforte dell'albergo residenziale e con            2

 disponibilità di cassette di sicurezza singole in numero

 pari ad almeno il 30% delle unità abitative

 1.03 Servizio di notte

 1.031 portiere di notte [4]                                   10

 1.032 addetto disponibile, a chiamate [2] [3]                  1

 1.04 Trasporto interno dei bagagli

 1.041 a cura del personale                                     6

 1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela          3

 1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli

 

 1.051 gratuito                                                 5

 1.052 a pagamento                                              3

 1.06 Servizio di 1a colazione

 1.061 in sala apposita                                         3

 1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi              2

 1.063 per servizio reso anche nelle unità abitative            5

 aggiungere punti

 1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto

 1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

 1.072 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        2

 1.08 Servizio di bar nei locali comuni

 1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto        3

 1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        2

 1.083 assicurato almeno 2/24 ore                               1

 1.09 Servizio di bar nelle unità abitative

 1.091 100% delle unità abitative con minibar o con            10

 servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale

 addetto

 1.092 assicurato 16/24 ore a cura dei personale addetto        7

 1.093 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto        5

 1.094 distributori automatici ai piani (almeno 1 per           2

 piano)

 1.10 Divise per il personale [4]                               5

 1.11 Lingue estere correntemente parlate

 1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue                        3

 2 lingue [4]                                                   2

 1 lingua [2] [3]                                               1

 1.112 dai capi servizi: 4 o più lingue               &n

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TABELLA D Requisiti (obbligati e fungibili) dei villaggi turistici e dei parchi per vacanze e relativi punteggi.

N34



 1. Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture      Punti

 1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di

 polvere [2] [3] [4] [5]

 1.011 con fondo naturale                                       1

 1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia                    2

 1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura       3

 di asfalto

 1.02 Viabilità pedonale

 1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [2]                    1

 1.022 passaggi pedonali ogni piazzola [3] [4]                  2

 1.03 Parcheggio auto [5]

 1.031 area di sosta in prossimità del locale di                3

 ricevimento, con un numero di posti auto pari ad almeno

 il 5% del numero delle piazzole

 1.032 una o più aree di parcheggio, anche non contigue         1

 purché recintate, con un numero complessivo di posti auto

 non inferiore al 70% di quello delle piazzole [2] [3] [6]

 1.033 come 1.032, con posti auto coperti [4] [6]               2

 1.04 Aree libere per uso comune

 1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5%            1

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze [2] [3]

 1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10%           4

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze [4]

 1.043 di superficie complessiva superiore al 20%               8

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze

 

 1.05 Altre aree, sistemate a giardino

 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10%           2

 dell'area di cui alla voce 1.04

 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15%           3

 dell'area di cui alla voce 1.04

 1.053 di superficie complessiva superiore al 20%               5

 dell'area di cui alla voce 1.04

 1.06 Aree ombreggiate

 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10%           1

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze [2]

 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%           2

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze [3]

 1.063 di superficie complessiva non inferiore al 30%           3

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze [4]

 1.064 di superficie complessiva superiore al 40%               4

 dell'intera superficie del villaggio turistico e dei

 parchi per vacanze

 1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da            1

 vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti

 1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]

 1.072 non inferior

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TABELLA E Requisiti (obbligati e fungibili) dei campeggi, con i relativi punteggi.

N35


 1. Sistemazione dell'area, strutture e infrastrutture      Punti

 1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di

 polvere [1] [2] [3] [4] [5]

 1.011 con fondo naturale                                       1

 1.012 con spargimento di pietrisco o ghiaia                    2

 1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura       3

 di asfalto

 1.02 Viabilità pedonale

 1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole, e comunque alla       1

 distanza massima di 50 mt. l'uno dall'altro [1] [2]

 1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole [3] [4]                2

 1.023 passaggi pedonali ogni piazzola                          3

 1.03 Parcheggio auto [5]

 1.031 area di sosta in prossimità del locale di                3

 ricevimento, con un numero di posti auto pari ad almeno

 il 5% del numero delle piazzole

 1.032 una o più aree di parcheggio, anche non contigue         1

 purchè recintate, con un numero complessivo di posti auto

 non inferiore al 70% di quello delle piazzole [1] [2] [3]

 [6]

 1.033 come 1.032, con posti auto coperti [4] [6]               2

 1.04 Aree libere per uso comune

 1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5%            1

 dell'intera superficie del campeggio [1] [2] [3]

 1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10%           4

 dell'intera superficie del campeggio [4]

 1.043 di superficie complessiva superiore al 20%               8

 dell'intera superficie del campeggio

 1.05 Altre aree, sistemate a giardino

 1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10%           2

 dell'area di cui alla voce 1.04

 1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15%           3

 dell'area di cui alla voce 1.04

 1.053 di superficie complessiva superiore al 20%               5

 dell'area di cui alla voce 1.04

 1.06 Aree ombreggiate

 1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10%           1

 dell'intera superficie del campeggio [1] [2]

 1.062 di superficie complessiva non inferiore al 20%           3

 dell'intera superficie del campeggio [4]

 1.064 di superficie complessiva superiore al 40%               4

 dell'intera superficie del campeggio

 

 1.065 per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da            1

 vegetazione (alberi o piante rampicanti) aggiungere punti

 1.07 Superficie delle piazzole [6] [7]

 1.071 non inferiore a mq. 60 [1]                               1

 1.072 non inferiore a mq. 70 [2]                               3

 1.073 non inferiore a mq. 80 [3]                               5

 1.074 non inferiore a mq. 90 [4]                               7

 1.08 Individuazione delle piazzole

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