FAST FIND : NR38301

Deliberaz. G.R. Liguria 06/10/2017, n. 804

Indirizzi in merito alla gestione della conferenza di servizi, anche ai fini dell'istruttoria del procedimento autorizzatorio unico regionale in materia di V.I.A. di cui all'art 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017.
Scarica il pdf completo
4190677 4192919
Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


omissis


IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4190677 4192920
Indirizzi in merito alla gestione della conferenza di servizi, anche ai fini dell’istruttoria del procedimento autorizzatorio unico regionale in materia di V.I.A. di cui all’articolo 27‐bis del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017

Premessa

Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la cosiddetta “Riforma Madia”, ha ridisegnato la disciplina della conferenza di servizi, innovando, tra l’altro, il procedimento relativo al rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.), di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il legislatore nazionale ha, infatti, previsto, all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come sostituito dall’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2016, l’integrazione dei procedimenti mediante l’indizione di un’unica conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona e simultanea, gestita dall’autorità competente in materia di V.I.A., nel cui ambito sono acquisiti tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A.

Tale disciplina è stata nuovamente oggetto di modifiche a seguito dell’entrata in vigore (21 luglio 2017) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

È stata, infatti, novellata la parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, segnatamente, quella relativa alla disciplina in materia di V.I.A., laddove, innovando altresì il disposto dell’articolo 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ha, tra l’altro, previsto un nuovo provvedimento autorizzatorio unico regionale all’articolo 27bis, da assumere sulla base della pronuncia di compatibilità ambientale, che torna a configurarsi come atto autonomo e presupposto per il rilascio di tutti gli altri titoli abilitativi necessari a realizzare e ad esercire il progetto, da allegare al suddetto provvedimento unico.

Le modifiche approvate con il citato d.lgs. n. 104/2017, nel recepire la direttiva comunitaria citata, perseguono, infatti, l’obiettivo di rendere più efficienti le procedure, di innalzare i livelli di tutela ambientale, di rilanciare la crescita sostenibile sbloccando il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti attraverso la correzione delle criticità rilevate nella disciplina previgente. A ciò si aggiunga la finalità di ridurre i tempi delle procedure di valutazione della compatibilità ambientale che, su scala nazionale, sono mediamente ben superiori ai termini stabiliti dalla vigente normativa, anche a causa della frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni, che ha contribuito a generare profili di criticità nella gestione dei procedimenti di V.I.A., generando difficoltà per amministrazioni ed imprese.

Ciò premesso, a fronte di siffatto quadro normativo, si definiscono i seguenti indirizzi e modalità operative ai fini della gestione della conferenza di servizi, di cui all’articolo 14, comma 4, legge n. 241/1990, come modificato dal d.lgs. n. 127/2016 e dal d.lgs. n. 104/2017, anche ai fini dell’istruttoria del procedimento autorizzatorio unico regionale in materia di V.I.A., di cui all’articolo 27bis del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, ivi comprese le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione, nonché l’eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza di servizi in forma simultanea (articolo 14ter, comma 5, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Sono, inoltre, definiti gli indirizzi necessari per gestire i procedimenti di V.I.A. con riguardo a quelli avviati in vigenza del regime normativo di cui: a) all’articolo 14, comma 4, della legge n. 241/1990, come modificato dal d.lgs. n. 127/2016, in forza del quale è stata indetta una conferenza di servizi; b) alla disciplina previgente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 127/2016; c) al d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 104/2017, sulla cui scorta è stata indetta una conferenza di servizi.

Ciò in attesa dell’approvazione di una disciplina regionale organica in materia di V.I.A., di prossima presentazione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 104/2017.

Con l’occasione sono, infine, individuate le modalità per lo svolgimento della conferenza di servizi interna regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, assumendo il modulo della pre-conferenza di servizi, ivi prevista, a strumento necessario all’espressione definitiva della posizione, univoca e vincolante, di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa Regione, eventualmente coinvolte, ivi compresa quella delle strutture interne regionali.


Capitolo I: Quadro normativo

Il d.lgs. n. 127/2016 ha attuato le modifiche riguardanti l’istituto della conferenza di servizi, previste dall’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), inserendosi nell’ambito degli attuali processi di riforma della Pubblica Amministrazione, a dimostrazione del fatto che detto istituto ha un’importanza rilevante nell’esplicare la sua funzione di modulo procedimentale connesso alla semplificazione e velocizzazione dell’azione amministrativa.

Ai fini del presente documento, assumono particolare rilievo: a) l’indizione di un’unica conferenza di servizi in modalità sincrona e simultanea, per cui tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione di un progetto sottoposto a V.I.A., sono acquisiti all’interno del suddetto modulo procedimentale; b) l’introduzione della figura del rappresentante unico per ogni amministrazione o ente convocato alla riunione, il quale è abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza di servizi.


1.1.1. La conferenza di servizi in caso di V.I.A.

L’articolo 14 della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2016, recitava, al comma 4: “Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza è indetta non oltre dieci giorni dall’esito della verifica documentale di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all’articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale”.

Tali disposizioni, previgenti l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104/2017, hanno comportato l’indizione di un nuovo tipo di conferenza di servizi, avente carattere obbligatorio, volto a stabilire un coordinamento tra il procedimento diretto all’ottenimento della V.I.A. di competenza regionale e il procedimento finalizzato al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dell’intervento, diversamente da quanto avveniva in precedenza.

Il succitato articolo 14, comma 4, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevede che tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, siano acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi, mentre l’articolo 14quater, comma 1, della medesima legge, anch’esso introdotto con il d.lgs. n. 127/2016, stabilisce che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Da una lettura sistematica e letterale delle disposizioni introdotte con la novellata disciplina in materia di conferenza di servizi, emerge comunque un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio o la realizzazione di un’attività o di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale. Tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, sono acquisiti nell’ambito di un’unica conferenza di servizi che ha carattere decisorio, si svolge in modalità simultanea ed è indetta dall’autorità competente in materia di V.I.A.


1.1.2. Il rappresentante unico

L’articolo 14ter della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2016, dispone che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione debba essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimerne definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (comma 3).

L’introduzione del rappresentante unico costituisce un’importante innovazione, per cui, sebbene sia consentito alle amministrazioni statali di partecipare ai lavori della conferenza, tale partecipazione si configura come una “funzione di supporto”.

Affinché la rappresentanza unitaria degli interessi differenziati non si riduca ad un ossimoro, occorre che il rappresentante unico svolga non solo una sintesi preliminare ed un previo bilanciamento degli interessi coinvolti, ma che, ricorrendo allo strumento della pre-conferenza di servizi, ponderi effettivamente i vari interessi rappresentati dalle amministrazioni o dalle strutture che gli fanno capo ai fini della rappresentazione unitaria della posizione del livello di governo che lo ha nominato.


1.1.3. La partecipazione alla conferenza di servizi

L’articolo 14ter della legge n. 241/1990, come sostituito dall’articolo 1 del d.lgs. n. 127/2016, prevede che alle riunioni della conferenza di servizi possano essere invitati gli interessati, incluso il proponente il progetto che sia stato dedotto in conferenza (comma 6): la partecipazione del proponente, in linea generale facoltativa, è divenuta un obbligo con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 104/2017 al d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (cfr. infra, §1.2.1.)

Alla conferenza di servizi possono partecipare, senza diritto di voto, anche i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 14, comma 5, e dall’articolo 7, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.: dalla cui lettura combinata emerge che l’indizione della conferenza dev’essere comunicata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Da ciò consegue che qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in forza di quanto disposto dall’articolo 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e, quindi, anche all’interno della conferenza di servizi.


1.1.4. La conclusione della conferenza di servizi

All’esito dell’ultima riunione della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni o che, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza (comma 7, articolo 14ter).

Il concetto di posizioni prevalenti deve essere preferibilmente inteso in senso qualitativo e non quantitativo in modo da poter dare conto dell’effettiva rilevanza degli interessi pubblici di ciascuna amministrazione partecipante alla conferenza di servizi, il che non potrebbe accadere se si impiegasse il sistema della maggioranza numerica.

La nuova normativa conferma, pertanto, il metodo di calcolo delle maggioranze, introdotto con la novella dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, che impone di ponderare i singoli voti espressi in ragione del livello di “importanza” delle amministrazioni coinvolte, sul quale si è espressa la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, sent., 21 ottobre 2013, n. 5084).

Il Legislatore delegato ha, altresì, confermato il principio secondo cui si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni, incluse quelle deputate alla cura di interessi sensibili, il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni o che, sebbene vi abbia partecipato, non abbia espresso la propria posizione in modo univoco o abbia espresso un dissenso non motivato o riferit

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure
  • Tutela ambientale

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Studio Groenlandia
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Professioni
  • Inquinamento acustico

Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco

A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Demanio
  • Pubblica Amministrazione
  • Demanio idrico
  • Acque
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Inquinamento elettrico ed elettromagnetico

I catasti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

A cura di:
  • Anna Petricca
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini