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L. R. Lazio 28/12/2006, n. 27

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25).
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TITOLO I - OMISSIS

 

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TITOLO II - DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO
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Art. 7 - Omissis

 

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Capo I - Omissis

 

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Capo II - Disposizioni per il contenimento della spesa
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Art. 25 - Art. 26 - Omissis

 

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Art. 27 - (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”)

1. La lettera e),del comma 1 dell’articolo 4

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Art. 28 - (Termine per la definizione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie)

1. Al fine di rendere effettivo il sistema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private entro il termine del 31 a

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Art. 29 - Art. 33 - Omissis

 

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Capo III - Omissis

 

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TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE EQUITÀ

 

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Capo I - Capo II - Omissis

 

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Capo III - Edilizia residenziale pubblica
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Art. 48 - (Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa)

1. Nelle more di una riforma organica della materia, la Regione, in considerazione dell’esigenza di ripianare, in particolare, il deficit di gestione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) e rilanciare l’intervento pubblico nel settore della casa, disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ed i relativi piani. N27

2. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come individuati ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42 (Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio, costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato) e successive modifiche nonché della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 e successive modifiche e comunque a qualsiasi titolo compresi nel patrimonio destinato all’edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, sono ceduti sulla base delle seguenti disposizioni. N28

3. Gli enti proprietari formulano piani di cessione degli alloggi in misura non superiore al 15 per cento su base annua e comunque contenuti nella misura massima del 30 per cento del patrimonio complessivo. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, i piani ed emana direttive per l’attuazione delle presenti disposizioni. I comuni e gli altri enti pubblici territoriali, con un numero complessivo di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa inferiore a quaranta unità, possono derogare alla suddetta aliquota massima. N29

4. Hanno titolo all’acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e dell

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Art. 48-bis. - (Piani di cessione per alloggi di elevato pregio)

N11

1. Gli enti gestori possono formulare specifici piani di cessione per gli alloggi di elevato pregio immobiliare, determinati attraverso un piano predisposto dall’ente gestore e approvato dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente; per tali alloggi il costo è determinato dal valore OMI minimo riferito al secondo semestre 2015 al quale possono essere applicati abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell’immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati. N16

1-bis.0. Ai nuclei familiari i cui redditi risultino inferiori al limite fissato per la permanenza e non intendano procedere all’acquisto dell’immobile dovrà essere garantito, limitatamente al titolare e al suo nucleo familiare, in caso di attivazione di procedure di mobilità a seguito del mancato acquisto, un trasferimento, ove possibile, all’interno del contesto sociale e territoriale di appartenenza, ovvero un alloggio insistente nello stesso quartiere o limitrofo. Gli enti gestori attivano tali procedure esclusivamente nella fase finale dei piani di vendita. Le procedure di alienazione in nuda proprietà si applicano in tutti i piani di vendita esclusivamente per i nuclei i cui componenti abbiano un’età uguale o superiore a settanta anni.

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Art. 49 - (Gestione e reimpiego dei proventi)

1. I proventi derivanti dall’alienazione degli immobili rimangono nella disponibilità degli enti alienanti e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e interventi di edilizia agevolata o autofinanziata con l’obbligo dell’assegnazione con patto di futura vendita di almeno il 25 per cento degli alloggi, nonché nei limiti del 15 per cento dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese correnti necessarie ad affrontare l’emergenza abitativa, alla manutenzione degli alloggi in attesa di assegnazione, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta reg

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Art. 49-bis - (Alloggi in amministrazione condominiale)

N14

1. Negli immobili i cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l’amministrazione è tenuta in forma condominiale.

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Art. 50 - (Canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e limite di reddito per l’accesso e per la decadenza)

N42

1. Nelle more della definizione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per la fissazione dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i canoni applicati in base alla normativa regionale vigente sono maggiorati del 20 per cento, ad esclusione delle fasce sociali A e B.

2. Limitatamente agli alloggi delle ATER, nel caso in cui siano applicati canoni di importo inferiore al costo di gestione e manutenzione ordinaria dell’alloggio, nella misura fissata dalla Giunta regionale su proposta delle ATER stesse, sono stipulati contratti di servizio tra la Regione e la singola ATER, nei limiti e secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale medesima, tenuto conto anche della gestione del patrimonio della stessa ATER. N43

2-bis. Il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall’assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l’accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modal

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Art. 51 - (Fondo di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”)

1. Le somme provenienti dalla cessione degli alloggi e delle unità non residenziali autorizzate dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, ai sensi della l. 560/1993 e su

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Art. 52 - (Disposizioni "finali e" transitorie. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 “Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche)

1. Sono fatti salvi i contratti di compravendita stipulati anche in difformità delle disposizioni contenute nell’articolo 48, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono, altresì, considerati conclusi ai fini del comma 1 i contratti di compravendita qualora l’ente proprietario o gestore venga effettivamente a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’assegnatario, della proposta e del relativo prezzo di cessione dell’alloggio. In tal caso il prezzo di cessione dovuto dall’acquirente è incrementato della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, a decorrere dalla data di comunicazione del predetto prezz

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Art. 53 - Art. 54 - Omissis

 

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TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
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Art. 55 - Art. 60 - Omissis

 

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Art. 61 - (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 concernente “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie” e successive modifiche)

1. Al primo comma dell’articolo 20 della l.r

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Art. 62 - Omissis

 

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Art. 63 - (Ambiente e prevenzione dei rischi e cultura)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37 e 38 relativi all’approvazione da parte del Consiglio regionale dei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo per le aree sottosviluppate (FAS) per le materie ambiente e prevenzione dei rischi e cultura, la Regione garantisce le condizioni di sostenibilità ambientale preservando e valorizzando le risorse naturali, culturali e paesaggistiche per aumentare la competitività regionale.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas serra e dei gas lesivi tra il 2008 e il 2013;

b) la crescita del sistema produttivo orientata allo sviluppo sostenibile;

c) la conservazione della biodiversità arrestando la relativa perdita entro il 2010;

d) la protezione del territorio dai rischi idrogeologici e dai fenomeni erosivi delle coste;

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Art. 64 - Art. 67 - Omissis

 

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Art. 68 - Fondo regionale per le piccole e medie imprese

N53

1. Al fine di finanziare gli interventi tesi a favorire l'accesso al credito e a promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel Lazio, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le piccole e medie imprese". Una quota della dotazione annuale del fondo è destinata al sostegno al credito agli operatori del settore dell'agricoltura. N54

1-bis. Alle risorse del fondo possono accedere i liberi professionisti titolari di partita Iva.

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Art. 69 - Omissis

 

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Art. 70 - Art. 73 - Omissis

 

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Art. 74 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La

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Allegati - Omissis

 

 

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