FAST FIND : NR38980

Deliberaz. G.R. Lazio 23/12/2004, n. 1305

Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib.G.R. 27/02/2018, n. 131
- Delib.G.R. 14/02/2017, n. 54
- Delib.G.R. 27/10/2015, n. 574
- Delib.G.R. 24/03/2015, n. 126
- Delib.G.R. 02/09/2011, n. 375
Scarica il pdf completo
4576545 6885509
Testo del documento


La Giunta regionale


Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e Servizi sociali;

Vista la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio" e successive modifiche;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
4576545 6885510
Allegato - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali - Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003


Introduzione

Nel presente provvedimento vengono definiti i requisiti integrativi strutturali, funzionali ed organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio-assistenziali, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1) lett. a), punto 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali".

La definizione dei requisiti autorizzativi, compito istituzionale dell'Ente Regione, garantisce in tutto il territorio regionale livelli minimi omogenei di offerta e rappresenta l'avvio del processo di mantenimento e di continuo miglioramento della qualità dei servizi, che attraverso la successiva definizione dei criteri di accreditamento, ha come obiettivo non solo quello di regolare, ma soprattutto quello di migliorare il sistema dell'offerta. Attraverso le procedure di autorizzazione si compie infatti una funzione tanto di garanzia dei diritti degli utenti quanto di riconoscimento e di regolazione del contributo che i soggetti pubblici e privati apportano al sistema dei servizi e delle prestazioni socioassistenziali.

La qualità dell'offerta riguarda tutte le fasi che compongono il processo di realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, dall'analisi dei bisogni e della domanda sociale, alla programmazione - progettazione, alla gestione - organizzazione, alla valutazione e alla regolazione, i cui punti forti sono:

- la messa in rete dei servizi e degli interventi;

- la programmazione condivisa e centrata sui bisogni degli utenti;

- la valorizzazione delle risorse umane impegnate nei servizi stessi, attraverso interventi di formazione e di diffusione dell'innovazione tecnologica;

- la diffusione della cultura della sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse del territorio;

- la diversificazione dell'offerta assistenziale;

- la promozione di interventi innovativi e la diffusione delle buone prassi.

L'attenzione posta all'aspetto dell'innovazione è uno dei punti fondamentali del processo di qualificazione, in quanto rappresenta l'elemento significativo di miglioramento nell'offerta dei servizi socio-assistenziali: nella progettazione e nella realizzazione di interventi innovativi si trova infatti la risposta qualificata ai bisogni nuovi e complessi, che costituiscono la parte emergente dei bisogni territoriali. I requisiti minimi ed integrativi delle strutture che offrono tali servizi sperimentali saranno pertanto stabiliti altrove, in riferimento alle specifiche proposte progettuali che attraverso tali servizi intendono offrire soluzioni efficaci alle varie necessità assistenziali.

Ulteriore punto di qualificazione dei servizi è la promozione di politiche integrate, che garantiscano risposte articolate alle necessità degli utenti, anche in base alle diverse intensità assistenziali offerte dai servizi. A questo proposito, per le strutture che svolgono attività sociosanitarie si rimanda alle disposizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2003, n. 4, avente come oggetto "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", secondo quanto riportato all'articolo 1, comma 4 della L.R. 41/2003, e a quanto stabilito dall'articolo 54 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.

In questo percorso di qualificazione i requisiti autorizzativi contenuti nel presente provvedimento delineano quella che sarà, a regime, la situazione minima ottimale dell'offerta dei servizi territoriali della regione: con un diverso provvedimento si definiranno i requisiti integrativi in deroga previsti dall'art. 14 comma 4 per le strutture pubbliche funzionanti e quelle private autorizzate alla data di entrata in vigore della legge.

Per essere autorizzate tutte le strutture che offrono servizi socio-assistenziali devono quindi possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella parte generale di ogni sezione, che nella seconda parte.

Il documento consta di cinque sezioni, suddivise in base alle caratteristiche degli utenti destinatari dei servizi (minori - Sezione I, adulti con disabilità - Sezione II, anziani - Sezione III, persone con problematiche psicosociali - Sezione IV, donne in difficoltà anche con figli minori o donne vittime di violenza - Sezione V).

Ogni sezione a sua volta è suddivisa in una prima parte generale, dove sono indicati i requisiti integrativi che riguardano tutte le strutture di quella sezione, ed in una seconda parte che concerne in particolare la definizione dei requisiti integrativi relativi alle varie tipologie di strutture residenziali (struttura di tipo familiare, a carattere comunitario o a prevalente accoglienza alberghiera) e semiresidenziali, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dalla legge.

Nella parte generale vengono definiti i requisiti integrativi che definiscono la mission della struttura e la caratterizzano all'interno dell'offerta dei servizi del territorio, ai quali la struttura è strettamente collegata. Tali requisiti riguardano le finalità delle strutture, che, con le caratteristiche organizzative e gestionali, sono gli elementi che formano il progetto globale della struttura, i destinatari ed il contratto che la struttura fa con gli utenti, all'interno della rete dei servizi, attraverso la carta dei servizi sociali.

In particolare la carta dei servizi rappresenta l'elemento qualificante che contiene le regole di funzionamento della struttura per l'attuazione delle varie forme di assistenza verso gli ospiti, garantendo:

- la funzione di comunicazione esterna, in quanto descrive ai cittadini gli impegni che la struttura ha assunto nei confronti degli utenti;

- la funzione di orientamento e comunicazione interna, in quanto costruisce all'interno della struttura ed all'esterno, con la rete dei servizi, un percorso di qualità che sia di guida e di confronto per gli operatori nel loro lavoro;

- la funzione di valutazione, in quanto avvia un processo di rendicontazione nei confronti dei cittadini, per determinare in che misura i risultati sono stati raggiunti ed, eventualmente, individuare le ragioni di un loro mancato raggiungimento.

Sotto questo aspetto la Carta dei servizi costituisce lo strumento privilegiato per promuovere la comunicazione, all'interno della struttura con gli utenti ed all'esterno con i cittadini e con le agenzie pubbliche e private che fanno parte della rete dei servizi.

Vengono poi definiti i requisiti integrativi di carattere strutturale riguardanti la localizzazione e l'articolazione degli spazi interni della struttura, corrispondenti con la sua finalità ed il servizio offerto in relazione all'utenza ospitata.

Una particolare attenzione viene posta al tema dell'accessibilità che riguarda tutte le strutture che offrono servizi socio-assistenziali, che si definisce come fruizione sicura, agevole e senza difficoltà degli spazi, anche attraverso l'abbattimento di ogni tipo di barriera architettonica, e che, in base all'utenza ospitata, garantisce anche spazi attrezzati per la disabilità.

Nel contesto più ampio della costruzione della rete dei servizi, che include ogni struttura pubblica e privata, il concetto di accessibilità, nell'aspetto organizzativo e gestionale, diventa facilità di fruizione del servizio da parte dell'utente, dal momento della presa in carico dei suoi problemi, all'accesso alle strutture, alla sua partecipazione nei processi di erogazione dei servizi e di valutazione dei risultati degli interventi.

Elemento qualificante di tale partecipazione è la valutazione multidimensionale dei problemi assistenziali dell'utente che viene preso in carico.

In questa ottica vengono definite le modalità di ammissione e dimissione degli utenti nelle strutture, che, nel rispetto e nella valorizzazione della libera scelta da parte di alcune categorie di utenti e dell'autonomia organizzativa e gestionale delle strutture, privilegi la condivisione degli obiettivi assistenziali attraverso la partecipazione dei processi di programmazione, realizzazione e verifica degli interventi. Con questa prospettiva viene definito il ruolo, differenziato in base alle rispettive competenze e funzioni, svolto da parte dei Servizi sociali territoriali, in alcuni casi nell'ambito allargato dell'Unità valutativa multidisciplinare, formata dagli operatori territoriali dell'ASL e del Comune, nonché il ruolo dell'équipe della struttura, e delle agenzie pubbliche e private interessate.

In particolare, per garantire la necessaria vigilanza sugli interventi attuati, è compito del Servizio sociale di riferimento prendere in carico ogni persona che accede alla rete dei servizi. Tale presa in carico si concretizza nell'individuazione delle finalità generali di assistenza, contenute in un progetto individuale, frutto di una valutazione complessa dei bisogni che coinvolge, a seconda delle necessità della persona, le agenzie pubbliche e/o private e che, nel caso di utenti con disabilità, trae spunto dalle indicazioni fornite dal servizio competente dell'ASL che ha in carico l'utente.

Gli obiettivi assistenziali individuati saranno poi raggiunti attraverso la realizzazione degli interventi previsti nel piano personalizzato di assistenza, elaborato e messo in atto dall'équipe della struttura che ospita l'utente. Il piano personalizzato di assistenza costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la struttura da risposte concrete ed efficaci alle richieste implicite ed esplicite dell'utente al momento della sua presa in carico, contenute e indicate nel suo progetto individuale di assistenza. Esso è quindi a sua volta il risultato di un articolato lavoro di condivisione, in stretta collaborazione con i servizi territoriali e con l'offerta dei servizi delle agenzie pubbliche e private, ed in base ad esso viene organizzata l'attività delle strutture. Sempre tenendo conto della centralità dei bisogni dell'utente, vengono definiti i criteri di offerta delle attività e delle prestazioni svolte all'interno delle strutture, caratterizzate dal rispetto dell'individualità di ogni utente, con la finalità di garantire servizi quanto più possibile qualificati.

Uno spazio particolare è dedicato ai requisiti professionali relativi al personale che rappresenta la vera risorsa di ogni struttura e lavora in stretta collaborazione con i servizi territoriali per raggiungere gli obiettivi fissati nei piani personalizzati di assistenza degli utenti. Per la delicatezza dei compiti da svolgere e per la complessità delle situazioni che vengono vissute all'interno di una struttura che offre servizi socio-assistenziali, sono di estrema importanza non solo la qualificazione professionale degli operatori, ma anche il clima organizzativo interno, la formazione e l'attenzione, al vissuto personale degli operatori, al fine di evitare o limitare i fenomeni di burn-out.

Altrettanto importante è considerata la costruzione di una forte rete comunicativa esterna che sia di supporto, di verifica e di condivisione del lavoro a favore degli utenti. A questo scopo ogni azione, ed ogni risultato delle azioni intraprese è costantemente annotato ed accertato, anche al fine della verifica dell'efficacia delle prestazioni e degli interventi, e contenuti in una documentazione riservata che riguarda ogni utente.

Nella seconda parte di ogni sezione vengono definiti specificatamente i requisiti integrativi relativi alle varie tipologie di strutture residenziali (struttura di tipo familiare, a carattere comunitario o a prevalente accoglienza alberghiera) e semiresidenziali, che accolgono la stessa categoria di utenza, in base alle rispettive specifiche finalità ed alle caratteristiche organizzative e strutturali.

In particolare viene data la definizione delle differenti finalità, delle diverse ricettività e della peculiare organizzazione interna delle prestazioni e del personale impiegato per garantire il servizio offerto. Nell'ambito delle strutture che offrono servizi alla stessa tipologia di utenti, ogni struttura viene così caratterizzata in riferimento alla sua particolare risposta assistenziale.

A questo proposito appare evidente come sia necessaria la comprensione delle caratteristiche e delle necessità dell'utente al fine di trovare una risposta efficace e funzionale, oltre che proficua, ai suoi: bisogni, attraverso un piano personalizzato di assistenza che sia il risultato di un reale lavoro di équipe. In questo percorso per l'avvio e la gestione del sistema di qualità, il rispetto dei requisiti autorizzativi contenuti nel presente provvedimento assicura la compatibilità della programmazione e della pianificazione del servizio offerto dalla struttura con il raggiungimento degli obiettivi previsti nei singoli piani personalizzati di assistenza degli utenti e con gli obiettivi fissati dai piani di zona del Distretto socio-sanitario di riferimento, che costituisce l'ambito territoriale ottimale di erogazione dei servizi.

Ed appare infine evidente come sia fondamentale costruire una rete di servizi in grado di offrire risposte qualificate alle esigenze territoriali emerse ed emergenti. Di peculiare importanza diventa allora il compito delle agenzie pubbliche e private nei reciproci ruoli e funzioni ed in particolare il ruolo e la funzione dei Distretti sociosanitari nell'azione di progettazione, di coordinamento e di gestione della rete dei servizi, ed il ruolo dei Comuni, ai quali è affidata la funzione autorizzativi nonché la vigilanza all'interno delle strutture, come previsto dall'articolo 12 della citata L.R. n. 41/2003.


Sezione I - Strutture residenziali per minori

Premesse

Il presente provvedimento definisce, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1), lettera a), punto 1), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali", di seguito denominata L.R. n. 41/2003 o legge, i requisiti integrativi strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture a ciclo residenziale per minori.

Esso è suddiviso in due parti. La prima parte generale indica i requisiti stabiliti dalla legge ed i requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, indipendentemente dalla loro tipologia. La seconda parte riguarda specificatamente le varie tipologie di strutture residenziali per minori ed individua, in particolare, i requisiti relativi alle case famiglia, ai gruppi appartamento ed alle comunità educative di pronta accoglienza.

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività assistenziali.

Tali strutture residenziali devono possedere ai fini autorizzativi, i requisiti previsti dalla L.R. n. 41/2003, nonché quelli stabiliti nel presente provvedimento.


I.A. Parte generale

I.A.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

I.A.1.1 Finalità

Le strutture a ciclo residenziali per minori indicate nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41, di seguito denominate strutture residenziali o strutture, prestano servizi finalizzati ad interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge.

Le strutture residenziali sono di tipo familiare o a carattere comunitario e consentono l'accoglienza di minori, anche disabili, che temporaneamente o per situazioni di emergenza non possono permanere presso il nucleo familiare, e per i quali non è possibile altra forma di accoglienza e di sostegno educativo. Si considerano come luoghi accoglienti dove gli interventi di operatori competenti in costante collaborazione con i servizi territoriali sono finalizzati a far "star bene" il minore accolto, affinché egli venga il prima possibile restituito ad un percorso di vita ordinario e "normale".

L'inserimento nelle strutture residenziali è temporaneo ed ha uno dei seguenti obiettivi:

- rientro nella propria famiglia di origine;

- affidamento familiare;

- adozione;

- raggiungimento dell'autonomia, con la maggiore età, nel caso che nessuna delle tre ipotesi precedenti sia percorribile.

Le strutture residenziali, in quanto parte della rete dei servizi territoriali, si attengono alle normative regionali ed ai regolamenti comunali, e partecipano al processo di sistema anche per quanto riguarda la programmazione, l'integrazione sociosanitaria, e l'avvio del sistema di accreditamento. Trattandosi di strutture rivolte anche a minori disabili, si garantiscono prestazioni di carattere socio-sanitario, assimilabili alle prestazioni di assistenza rese a domicilio.


I.A.1.2 Progetto globale

Ogni struttura predispone un progetto globale che è la rappresentazione generale che il servizio dà di sé.

Il progetto globale contiene:

- le finalità della struttura;

- la metodologia operativa e gestionale;

- l'organizzazione operativa e gestionale;

- il tipo di prestazioni offerte, conforme alla tipologia educativa della struttura;

- le modalità di coordinamento con la rete dei servizi del territorio;

- ogni altro elemento che definisca le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto.

Il progetto globale descrive la struttura e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari nell'ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento dei minori attraverso il confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati educativi-assistenziali con quanto in esso definito.


I.A.1.3 Destinatari

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 lettera a) della L.R. n. 41/2003 i servizi socioassistenziali sono rivolti ai minori da 0-18 anni, anche disabili, per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale.

É altresì consentita l'accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata.


I.A.1.4 Carta dei servizi sociali

Per effetto dell'articolo 11, comma 1, lettera i) della L.R. n. 41/2003 ogni struttura adotta la Carta dei servizi sociali, nella quale sono indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l'indicazione delle prestazioni ricomprese.

Nel rispetto di quanto contenuto nella "Dichiarazione dei diritti del fanciullo" nella Carta dei servizi sociali sono previsti i seguenti punti:


Criteri per l’accesso

- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, lista di attesa, fruizione del servizio.


Modalità di funzionamento della struttura

- finalità e caratteristiche della struttura;

- orari dei pasti;

- regole della vita comunitaria;

- organizzazione delle attività, con riferimento alla presenza delle varie figure professionali;

- indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;

- modalità di partecipazione dell'ospite alla organizzazione della vita comunitaria;

- funzionamento della struttura garantito per l'intero arco dell'anno;

- assistenza tutelare diurna e notturna.


Tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni ricomprese

- ammontare e modalità di corresponsione delle rette;

- prestazioni e servizi forniti agli ospiti con chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;

- tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.


Personale

- organigramma del personale;

- criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi.

La Carta dei servizi include anche la modalità di accesso nelle strutture a singoli, a famiglie o a gruppi e formazioni sociali iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel territorio o riconosciuti a livello nazionale, che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani personalizzati, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto.

Copia della Carta dei servizi è consegnata al minore in considerazione delle sue capacità di discernimento ed è posta in un luogo di facile consultazione, al fine di permetterne la più ampia visibilità e consultazione.


I.A.2 REQUISITI STRUTTURALI

I.A.2.1 Localizzazione

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera a) della L.R. n. 41/2003, le strutture per minori sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici o con mezzi di trasporto privati messi a disposizione dalla struttura, comunque in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio, l'accesso ai servizi territoriali e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.


I.A.2.2 Accessibilità

Come disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della L.R. n. 41/2003, le strutture sono situate in edifici accessibili, dunque privi di barriere architettoniche sia interne che esterne.

In particolare, si rispetta quanto stabilito dalla normativa sull'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche facendo riferimento alla Delib.G.R. del 27 marzo 2001, n. 424. "Normativa barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee guida".


I.A.2.3 Articolazione delle strutture

Per effetto dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge, le strutture sono dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto.

La distribuzione degli spazi garantisce l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy.

Pertanto gli spazi abitativi si configurano come spazi di quotidianità che contribuiscono a rendere l'ambiente confortevole e familiare.

Gli edifici nei quali sono ubicate le strutture rispondono a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale.

Tutte le strutture sono in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Le strutture inoltre, in considerazione della tipologia dell'utenza ospitata, mettono in atto accorgimenti tali da evitare qualsiasi rischio di pericolo per i minori ospitati.

Tutti gli spazi sono ad esclusivo uso degli ospiti e dell'équipe degli operatori nell'ambito delle finalità indicate nel progetto globale della struttura. In particolare si definisce quanto segue:


Zona pranzo - soggiorno

È adeguata per superficie ed arredi alle esigenze dei minori residenti e consente lo svolgimento di attività collettive ed individuali in coerenza con le esigenze degli ospiti presenti.


Cucina

La cucina è in possesso dei requisiti previsti per le strutture di civile abitazione dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.

L'alimentazione ed il processo di preparazione dei cibi costituisce all'interno della comunità un forte momento educativo, cui possono partecipare in diversi modi i minori e gli operatori. É opportuno, pertanto, promuovere livelli di flessibilità che consentano, pur nel mantenimento di garanzie in ordine all'igiene alimentare e all'equilibrio dietetico, di utilizzare tutte le potenzialità educative del coinvolgimento dei minori nella preparazione del menù, nella preparazione dei cibi e nel servizio a tavola.


Camere da letto

Le camere sono singole, doppie o triple.

Nell'età adolescenziale è preferibile che le camere siano condivise da minori dello stesso sesso.

La superficie minima delle camere da letto è la seguente:

mq. 9 per la camera ad un letto;

mq. 14 per le camere a due letti;

mq. 20 per le camere a tre letti.

L'ospite, compatibilmente con lo spazio a disposizione, può personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri.


Servizi igienici

In relazione alla tipologia degli ospiti i servizi igienici sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile fruizione. È previsto un servizio igienico ogni quattro persone, minori ed adulti, conviventi nella struttura. In ogni struttura un bagno è accessibile dimensionato in modo tale da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine. I pavimenti dei servizi sono in materiale antisdrucciolevole.


Spazio per gli operatori

È previsto almeno uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tali da garantire la fruibilità e la privacy.


Impianti

Gli impianti installati sono in regola con la normativa vigente.


Spazi e attrezzature esterne

Nel caso in cui la struttura abbia spazi esterni adibiti a verde, sono previsti punti per la sosta e per le attività ricreative.

Nella realizzazione delle aree attrezzate esterne va rispettato quanto previsto dal presente regolamento al punto "Accessibilità".


I.A.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI

I.A.3.1 Modalità di ammissione e dimissione

I minori sono ammessi nei servizi residenziali a seguito di richiesta da parte dei servizi sociali territoriali.

Al momento della presa in carico del minore è compito del servizio sociale, ove necessario nell'ambito dell'Unità valutativa multidisciplinare, elaborare un progetto di assistenza che fornisca criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio-ambientale di riferimento, al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva della situazione del minore. Pertanto la richiesta di ammissione da parte del servizio sociale è supportata dalla documentazione amministrativa, sociale e sanitaria contenuta nel progetto di assistenza, che comprende tutte le informazioni necessarie per valutare se la situazione del minore da accogliere può essere adeguatamente trattata dalla struttura e se il suo ingresso è compatibile con gli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli ospiti.

Ogni richiesta di ammissione è preventivamente valutata e concordata dall'équipe della struttura e dal servizio sociale che ha in carico il minore. Accertata l'ammissibilità, il minore viene accompagnato presso la struttura per un primo contatto con gli operatori, con gli altri ospiti e con l'ambiente, al fine di valutarne l'inserimento.

Una volta inserito nella struttura, nella fase iniziale di accoglienza, si attiva un percorso di osservazione del minore, durante il quale l'équipe della struttura mette in atto le iniziative necessarie per approfondire la conoscenza della situazione e delle risorse personali sociali ed ambientati del minore e del suo contesto familiare. Lo studio è finalizzato ad una valutazione accurata dei bisogni del minore e delle condizioni familiari, che consenta l'elaborazione del piano personalizzato educativo assistenziale.

Nelle situazioni che rivestono carattere di urgenza il servizio sociale e l'équipe della struttura concordano modalità diverse per l'inserimento del minore. Per i minori ammessi d'urgenza, la struttura, in collaborazione con i servizi territoriali competenti, definisce, entro trenta giorni, un piano d'intervento volto a garantire un'adeguata risposta all'emergenza e una sistemazione stabile per il minore.

La temporaneità della permanenza del minore in una struttura caratterizza tutto il sistema di accoglienza residenziale: il tempo negli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza è infatti una variabile che è oggetto della massima attenzione.

Per questo motivo il piano personalizzato educativo-assistenziale indica il periodo di presumibile durata dell'affido in una comunità, ferma restando la possibilità di rivederne i termini in sede di verifica. Tale periodo comunque rispetta le disposizioni previste all'articolo 4 della legge 28 marzo 2001, n. 149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile».

Le dimissioni sono valutate e concordate fra i servizi sociali territoriali e l'équipe della struttura, con il coinvolgimento del minore, in considerazione della sua capacità di discernimento, e della famiglia, quando l'obiettivo del piano personalizzato educativo-assistenziale è stato raggiunto ovvero per intervenute esigenze che necessitino l'individuazione di soluzioni alternative.

Al compimento del diciottesimo anno di età, la struttura, in accordo con il servizio sociale valuta le modalità di dimissione del ragazzo/a, accompagnando e sostenendo il suo inserimento nella società.

La permanenza nelle strutture residenziali è prorogata oltre il compimento del diciottesimo anno di età per il completamento del piano personalizzato elaborato al momento dell'inserimento nella comunità.

Nel caso di ragazzi con disabilità ad alta complessità assistenziale, divenuti maggiorenni, nelle more di una loro accoglienza presso adeguata struttura assistenziale a carattere familiare, è consentita la permanenza in struttura in ragione della continuità assistenziale e delle speciali esigenze di cura e continuità affettiva, secondo quanto previsto nel piano personalizzato. In occasione della valutazione del piano personalizzato ai fini della permanenza in struttura si deve tenere conto della compatibilità dei piani personalizzati degli ospiti, con particolare riguardo alla tutela del preminente interesse degli altri minori ospiti.

Le eventuali dimissioni e il conseguente inserimento del ragazzo in una nuova struttura assistenziale devono essere concordati, nei tempi e nelle modalità, dai servizi sociali territorialmente competenti, dalla famiglia o da chi ne fa le veci, e dall'équipe della struttura di provenienza e devono costituire valida risposta ai bisogni socioassistenziali del ragazzo.


I.A.3.2 Piano personalizzato educativo-assisteziale

Secondo quanto disposto dell'articolo 11, comma 1, lettera g), della L.R. n. 41/2003, ed in particolare dall'articolo 1, comma 2, lettera a), per ogni minore accolto nei servizi residenziali è predisposto un piano personalizzato educativo-assistenziale.

Il piano personalizzato è predisposto sulla base degli elementi desunti dalla documentazione relativa alla presa in carico del singolo ospite fornita dal servizio sociale territoriale, dal rapporto diretto e personale con il minore, dai colloqui con la famiglia d'origine, dalla scuola e con il gruppo sociale di appartenenza, dalle informazioni provenienti dagli operatori territoriali eventualmente coinvolti nel caso. Il piano personalizzato è quindi uno strumento di lavoro che si basa sulla conoscenza della storia del minore, della sua situazione, del suo contesto familiare e sociale, conoscenza che suggerisce un modello d'intervento che intende garantire al minore un ambiente "familiare" in cui si riproducano cioè occasioni del vivere quotidiano con figure adulte stabili in grado di offrire stimoli ed esperienze finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di capacità cognitive, relazionali e sociali e/o il recupero dell'equilibrio affettivo del minore.

Il piano è definito dall'équipe degli operatori della struttura, in collaborazione con gli operatori del Servizio sociale territoriale, coinvolgendo la famiglia e il minore in considerazione della sua capacità di discernimento, tenendo conto degli eventuali decreti e prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, non oltre i 30 giorni successivi all'ammissione.

In ogni piano personalizzato è indicato il referente responsabile della sua attuazione, che ha anche il compito di curare i rapporti con il servizio sociale territoriale.

In particolare il piano personalizzato definisce:

- gli obiettivi educativi da raggiungere;

- i contenuti e le modalità dell'intervento da attuare;

- le soluzioni in rapporto alla condizione del minore;

- i tempi di realizzazione;

- le figure professionali responsabili dell'attuazione dell'intervento;

- le procedure per la valutazione e le modifiche in itinere;

- criteri di informazione e coinvolgimento delle figure e delle istituzioni interessate alla realizzazione dell'intervento (minore, famiglia d'origine, Tribunale per i Minorenni, strutture formative).


I.A.3.3 Attività

L'organizzazione delle attività svolta all'interno dei servizi residenziali segue un progetto finalizzato alla più ampia integrazione sociale del minore che comprende lo studio, il tempo libero e l'inserimento lavorativo.

Nelle strutture l'organizzazione della giornata è tale da soddisfare la necessità di socializzazione, stimola la capacità di rapporto sociale, favorisce le possibilità di sollecitazioni culturali e di creatività dei minori, nella valorizzazione delle risorse individuali.

L'organizzazione delle attività nelle strutture è tale da creare le condizioni necessarie per assicurare agli ospiti:

- pari trattamento per tutti i minori all'interno della struttura, quanto ad accuratezza, professionalità ed umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso.

- integrazione scolastica. I minori in età prescolare e scolare, per tutte le attività esterne alla struttura ed autorizzate dal responsabile, sono accompagnati dagli operatori o da persone autorizzate dalla struttura; i minori possono avere il consenso dal responsabile ad uscire dalla struttura anche autonomamente, valutate la maturità e le capacità personali.

- un ambiente di vita che rispetti la cultura di provenienza, permettendo ai minori di personalizzare l'ambiente, compatibilmente allo spazio a disposizione;

- il coinvolgimento costante delle famiglie nelle attività, per garantire la continuità dei rapporti familiari, nonché la possibilità di frequenti rientri in famiglia, ove ciò sia previsto dal piano personalizzato;

- la promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi;

- le azioni formative e ricreative, di gruppo ed individuali tendenti a promuovere forme di integrazione sociale anche avvalendosi di strutture formative e ludico-sportive esterne;

- l'integrazione funzionale ed operativa con gli altri servizi esistenti sul territorio.

È assicurata ogni forma di integrazione socio-sanitaria.

I servizi residenziali assicurano un funzionamento 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno.


I.A.3.4 Prestazioni

Le prestazioni offerte dalle strutture residenziali per minori, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera h), della L.R. n. 41/2003, sono erogate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.

I servizi residenziali garantiscono il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali dei minori ospiti:

- Alloggio, vitto e assistenza tutelare diurna e notturna;

- Cura nell'igiene personale, nell'igiene dell'abbigliamento e dell'ambiente di vita;

- Interventi finalizzati al trattamento dell'evento problematico o traumatico;

- Interventi volti a favorire lo sviluppo armonico nelle sue componenti fisiche, affettive, emotive, cognitive e sociali;

- Trasporto assicurato con mezzo proprio;

- Prestazioni in collaborazione con figure professionali specializzate e con mediatori culturali nel caso di esigenze specifiche.


I.A.3.5 Figure Professionali

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere d) ed e), della L.R. n. 41/2003, nelle strutture per minori è prevista l'individuazione di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, nonché la presenza di un coordinatore responsabile della struttura e del servizio.

Qualora diverse funzioni facciano capo ad una sola persona è indispensabile che, comunque, queste vengano svolte tutte con completezza e dimostrata professionalità.

Ogni struttura inoltre garantisce l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente come previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge.

Le figure professionali sopra indicate sono:


- Responsabile: secondo quanto stabilito in base all'articolo 11, comma 1, lettera e), della L.R. n. 41/2003, il coordinatore ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato. In particolare è responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi regolamenti e delibere regionali e comunali.

Egli assicura la quotidiana presenza all'interno della struttura per un tempo adeguato alle necessità della comunità e in rapporto alla tipologia degli ospiti e la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

a) laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;

b) laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con esperienza biennale nel settore documentata;

c) diplomati di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o socioeducativi per minori di almeno cinque anni.

Il ruolo del responsabile può essere ricoperto anche da un educatore operante nella struttura in possesso dei titoli indicati precedentemente.


- Educatore professionale: una costante che caratterizza il ruolo dell'educatore professionale nella struttura per minori è la funzione educativa, intesa come trasmissione dei modelli di vita e dei valori di riferimento necessari alla integrazione delle diverse forme sociali. Egli è principalmente "un agente di cambiamento" poiché lavora sui progetti di vita degli utenti, con l'obiettivo di coniugare le risorse personali del soggetto con le risorse esterne, in integrazione con l'ambiente. L'educatore dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato educativo-assistenziale, secondo le sue competenze e conoscenze, e partecipa altresì ai momenti di progettazione e di verifica nel lavoro di équipe della comunità.

Svolge una funzione di supplenza dell'organizzazione familiare e promuove momenti di interazione con l'ambiente di riferimento, familiare e di relazione, di ogni singolo ospite, nonché con la rete dei servizi del territorio. Tale figura professionale è ricoperta da un laureato con laurea di primo livello, come disposto dalla vigente normativa.

La funzione di educatore professionale è ricoperta dagli educatori professionali formati nell'ambito delle classi di laurea per le professionali sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti.

Funzioni di supporto all'attività dell'educatore professionale possono essere svolte, oltre che da educatori professionali, da:

a) infermieri;

b) operatori sociosanitari (OSS);

c) assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);

d) operatori socioassistenziali (OSA);

e) operatori tecnici ausiliari (OTA);

f) assistenti familiari;

g) persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;

h) persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale come operatori in strutture e servizi socioassistenziali per minori.

Le prestazioni sociali occorrenti in relazione alle specifiche esigenti dei minori sono effettuate con presenza programmata da un assistente sociale.

Secondo l'organizzazione della struttura è previsto anche il personale addetto ai servizi generali.

Il responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.


I.A.3.6 Documentazione

Nelle strutture residenziali per minori la documentazione relativa agli ospiti è costantemente aggiornata e comprende, un registro delle presenze degli ospiti, come stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge ed inoltre:

- una cartella personale per ogni singolo ospite, contenente i dati personali, amministrativi, sanitari, sociali, psicologici nonché la registrazione di tutte le fasi del lavoro compiuto: studio della situazione del minore, valutazione, progetto educativo individuale, interventi significativi e i relativi risultati, motivazione delle dimissioni;

- un registro delle presenze degli operatori, con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro, nonché delle consegne giornaliere;

- una tabella dietetica autorizzata dall'ASL competente per territorio e menù giornaliero a disposizione del personale e dei minori.

Tutte le prestazioni, sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali e gli interventi attuati sono registrati nella cartella personale dell'ospite.


I.B. Tipologia delle strutture

Fermi restando i requisiti fini qui definiti, in considerazione delle diverse tipologie delle strutture definite all'articolo 6 della L.R. n. 41/2003, si stabilisce inoltre quanto segue:


I.B.1 CASA FAMIGLIA

I.B.1.1 Definizione

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. n. 41/2003, le case famiglia per minori sono strutture di tipo familiare, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere minori, anche di sesso ed età diversa, anche disabili, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il piano personalizzato.

Le case famiglia, si propongono di sostenere il processo evolutivo dei minori mediante un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare che permetta relazioni stabili e affettivamente significative.

Esse, pertanto, sono gestite nel rispetto delle esigenze di ciascun minore residente sia con l'impegno parziale o totale dei responsabili della struttura sia con l'aiuto di altre figure professionali.


I.B.1.2 Ricettività

Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, le case famiglia ospitano fino ad un massimo di sei utenti di età non superiore agli undici anni, con possibilità di permanenza e accoglienza di minori più grandi previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell'età prevalente degli ospiti accolti nella struttura.

È possibile accogliere, in aggiunta al limite previsto, ulteriori due minori per rispondere ad eventuali esigenze di pronta accoglienza.


I.B.1.3 Personale

È prevista la figura di un responsabile della struttura. Gli educatori esercitano la funzione educativa e vivono la quotidianità con i minori, articolando il loro servizio in relazione alla presenza ed alle necessità degli ospiti. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre quattro minori, viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore.

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.


I.B.2 GRUPPO-APPARTAMENTO

I.B.2.1 Definizione

Secondo quanto disposto dall'articolo 5 comma 1 lettera b) e dall'articolo 6 comma 1 lettera b) della L.R. 41/2003 i gruppi-appartamento sono strutture a carattere comunitario, che possiedono i requisiti strutturali previsti per gli alloggi di civile abitazione, destinate ad accogliere fino ad un massimo di otto minori anche di sesso ed età diversi, anche disabili, privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano personalizzato educativo-assistenziale.

I gruppi-appartamento sono funzionalmente caratterizzati dalla flessibilità organizzativa e dalla partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio al fine di instaurare un clima di interrelazioni che stimoli l'acquisizione di comportamenti autonomi e differenziati.


I.B.2.2 Ricettività

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 lettera b) della citata legge i gruppi appartamento possono accogliere fino ad un massimo di dodici minori di età compresa tra gli undici ed i diciassette anni, anche sottoposti a misure dell'autorità giudiziaria, con problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero finalizzata all'inserimento o al reinserimento scolastico e sociale. Minori di età inferiore agli undici anni possono essere accolti previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell'età prevalente degli ospiti accolti nella struttura.


I.B.2.3 Personale

È prevista la figura di un responsabile della struttura. Nelle ore diurne, quando sono presenti gli ospiti, è garantito il servizio di almeno un educatore che, in caso di presenza di oltre cinque minori, viene affiancato da altro operatore con funzioni di supporto. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore.

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.


I.B.3 COMUNITÀ EDUCATIVA DI PRONTA ACCOGLIENZA

I.B.3.1 Definizione

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1 lettera c) della L.R. n. 41/2003 la comunità educativa di pronta accoglienza per minori è una struttura di tipo comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, massimo dodici, con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. Tale tipologia presenta una forte componente di contenimento in ragione dell'emergenza e della problematica specifica (area penale, disagio minorile, problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento), che sono trattate da un'équipe di lavoro multidisciplinare in collaborazione con gli operatori della struttura.

Le comunità educativa di pronta accoglienza sono disponibili 24 ore su 24 e le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell'ordine, dei servizi di pronto intervento sociale e da parte dell'autorità giudiziaria.

All'interno di tale comunità si organizzano le attività, le ammissioni, la progettazione e le dimissioni con modalità e tempi diversi dalle altre strutture residenziali per minori.

La permanenza degli ospiti non supera i trenta giorni durante i quali la struttura, oltre ad assicurare le finalità indicate nel progetto di assistenza, attiva la collaborazione tra i vari servizi del territorio, al fine di garantire al minore una sistemazione stabile, post accoglienza.

La comunità educativa di pronta accoglienza offre quindi un servizio che, temporaneamente e in attesa di soluzioni più adeguate, garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari del minore, di alloggio, vitto, e protezione, e si attiva alla ricerca di una risposta efficace ai suoi bisogni evolutivi.

In particolare il progetto di assistenza, seppur breve, offre un sostegno qualificato sul piano affettivo, educativo e relazionale allo scopo di consentire al minore di sperimentare un ambiente positivo di sicurezza, favorendo il recupero di rapporti di fiducia verso l'ambiente esterno.


I.B.3.2 Ricettività

Secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della L.R. n. 41/2003 le comunità educative di pronta accoglienza in quanto strutture di tipo comunitario, ospitano massimo dodici minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di ospitalità e protezione.


I.B.3.3 Prestazioni

L'organizzazione delle attività e delle prestazioni nella struttura è tale da creare le condizioni necessarie per assicurare agli ospiti:

- vitto, alloggio e assistenza tutelare diurna e notturna;

- interventi di sostegno per la soluzione delle criticità relative alle situazioni di emergenza;

- prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione culturale concordate e programmate con i servizi sociali territoriali, in relazione alle specifiche esigenze.

È prevista un'organizzazione flessibile delle attività, che tenga conto delle fasce di età dei minori accolti, che possono essere variegate, e presentano quindi esigenze differenziate, rispetto alle attività educative e ludico-ricreative. Anche gli spazi della struttura sono arredati e attrezzati in considerazione dell'età dei minori ospitati.


I.B.3.4 Personale

È prevista la figura di un responsabile della struttura e la presenza di un educatore professionale ogni sei minori. Nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno un educatore.

Qualora siano accolti minori disabili gravi e/o con patologie complesse, il rapporto operatore/utente è diversamente modulato, sia di giorno sia di notte, in relazione alle necessità assistenziali degli ospiti, come definite nei piani personalizzati.


Sezione II - Strutture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilitàì

Premesse

Nel presente provvedimento vengono definiti i requisiti integrativi strutturali, funzionali e organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per adulti con disabilità, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 lettera a) punto 1 della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali", di seguito denominata legge.

Esso è suddiviso in due parti, una prima parte generale ed una seconda parte che riguarda la tipologia delle singole strutture. Nella parte generale sono indicati i requisiti stabiliti dalla legge ed i requisiti integrativi relativi a tutte le strutture, a prescindere dalla loro tipologia. Nella seconda parte, che riguarda specificamente le varie tipologie di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di seguito denominate strutture, per adulti con disabilità, vengono indicati in particolare i requisiti relativi alle case famiglia, alle comunità alloggio ed alle strutture a ciclo semiresidenziale.

I requisiti di carattere strutturale, organizzativo e funzionale sono indispensabili per garantire la sicurezza degli ospiti e degli operatori, nonché la compatibilità del servizio con gli obiettivi del piano socio-assistenziale regionale e l'idoneità ad espletare le relative attività assistenziali.

Per essere autorizzate le strutture suddette devono quindi possedere i requisiti previsti dalla L.R. n. 41/2003 nonché quelli indicati nel presente provvedimento, sia nella parte generale, che nella seconda parte.


II.A Parte generale

II.A.1. CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

II.A.1.1 Finalità

Le strutture residenziali e semiresidenziali indicate dall'articolo 1 lettera a) della L.R. n. 41/2003 prestano servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone adulte con disabilità ed al sostegno della loro famiglia, sulla base di un piano personalizzato di intervento, come definito dall'articolo 1, comma 2 lettera b) della medesima legge.

Esse pertanto rispondono ai bisogni di accoglienza, di assistenza, di autorealizzazione e di partecipazione alla vita relazionale, sociale, culturale, formativa e lavorativa dell'adulto con disabilità, e danno risposta anche all'esigenza di supporto alle responsabilità assistenziali della sua famiglia. In linea con quanto affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nella "Classificazione Internazionale della Disabilità, del Funzionamento Umano e della Salute" (ICF), la finalità dei servizi rivolti ad adulti con disabilità è quella di promuoverne l'inclusione sociale intervenendo proprio sul contesto sociale, in un'ottica in cui la disabilità non è considerata come un vincolo, ma come una possibilità di miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

Tutte le strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che offrono servizio socioassistenziali ad adulti con disabilità sono inserite nella rete dei servizi territoriali, si attengono alle normative regionali ed ai regolamenti comunali, e partecipano al processo di sistema anche per quanto riguarda la programmazione, l'integrazione socio-sanitaria, e l'avvio del sistema di accreditamento.

Trattandosi di strutture rivolte ad adulti con disabilità, diventa prioritaria in particolare l'integrazione socio-sanitaria attraverso la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e destinatari, relativamente alla progettazione, all'organizzazione comune degli interventi ed all'attuazione dei piani personalizzati di assistenza.

Agli ospiti delle strutture si garantiscono anche prestazioni di carattere socio-sanitario, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.


II.A.1.2 Progetto globale

Il progetto globale descrive la struttura e la colloca sulla base delle sue caratteristiche peculiari nell'ambito della rete dei servizi, agevolando il corretto inserimento degli utenti attraverso il confronto degli obiettivi individuati nei piani personalizzati di assistenza con quanto in esso definito.

Ogni struttura elabora un progetto globale che contiene specificamente:

- le finalità,

- la metodologia operativa e gestionale,

- l'organizzazione operativa e gestionale,

- il tipo di prestazioni offerte, conforme con la tipologia socio-assistenziale della struttura,

- le modalità di coordinamento con la rete di servizi del territorio ed ogni altro elemento che definisca le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto nell'ambito dell'offerta dei servizi territoriali.


II.A.1.3 Destinatari

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 2 lettera b) della L.R. n. 41/2003, destinatari di questi servizi sono tutti gli adulti con disabilità, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive integrazioni e modificazioni, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, ivi comprese le persone affette da malattie cronico-degenerative disabilitanti.

É consentita l'accoglienza di disabili gravi e/o con patologie complesse, anche non autosufficienti non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata. In tali casi deve essere predisposto, in accordo con l'ASL competente, un piano individualizzato di assistenza che preveda:

a) accessi domiciliari programmati del medico di medicina generale dell'assistito;

b) prestazioni sanitarie e sociosanitarie programmate dal competente servizio della ASL qualora sia necessaria anche un'assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica.

Il piano deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i normali controlli ispettivi.

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di supporto tra gli ospiti delle strutture, è preferibile accogliere ospiti con esigenze assistenziali omogenee o almeno compatibili.

L'inserimento in una struttura socio-assistenziale, infatti, è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di assistenza e di inclusione sociale contenuti nel piano personalizzato di assistenza.


II.A.1.4 Carta dei servizi sociali

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera i) ogni struttura adotta la Carta dei servizi sociali, nella quale sono indicati, fra l'altro, i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento della struttura, le tariffe praticate, con l'indicazione delle prestazioni ricomprese.

Nel rispetto di quanto contenuto nella Carta dei diritti della persona con disabilità, la Carta dei servizi sociali prevede inoltre i seguenti punti:

Criteri per l'accesso:

- modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, lista di attesa, fruizione del servizio;

- durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;

Modalità di funzionamento della struttura:

- finalità e caratteristiche della struttura;

- regole della vita comunitaria, con specifico riferimento agli orari dei pasti e del rientro serale nelle strutture residenziali;

- organizzazione delle attività, con riferimento alla presenza delle varie figure professionali;

- indicazione dei servizi e delle opportunità presenti nella comunità locale e territoriale;

- modalità di partecipazione dell'ospite all'organizzazione della vita comunitaria;

Tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni ricomprese:

- ammontare e modalità di corresponsione della retta;

- prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è considerato extra;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Titoli abilitativi

La modulistica unica per l'edilizia e le attività produttive

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Impiantistica
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Efficacia temporale, decadenza e proroga del permesso di costruire

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino