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L. R. Friuli Venezia Giulia 20/08/2007, n. 23

Attuazione del D. Leg.vo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Capo I - Principi generali

N1

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Art. 1 - Finalità e principi generali

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Gi

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Art. 2 - Decorrenza dell'esercizio delle funzioni

1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e

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Art. 3 - Potere sostitutivo

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla presente legge a tutela deg

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Capo II - Pianificazione del sistema regionale di trasporto

N81

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Art. 3-bis - Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica

N2

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di

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Art. 3-ter - Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto

N2

1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di

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Art. 3-quater - Sistema regionale della mobilità di persone

N2

1. Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in parti

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Art. 3-quinquies - Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica.

N2

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TITOLO II - RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
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Capo I - Finalità e disposizioni generali
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Art. 4 - Finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli

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Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l'insieme dei servizi di trasporto di interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l'integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto collettivo di persone e cose;

b) Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 13;

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Art. 6 - Integrazione modale e tariffaria

1. La Regione persegue l'obiettivo dell'integrazione modale del trasporto pubblico, dell'i

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Art. 7 - Qualità dei servizi

1. La Regione assicura l'adozione di misure finalizzate alla tutela dell'utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza del servizio del trasporto pubblico attraverso:

a) la previsione

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Art. 8 - Sistema del trasporto pubblico

1. Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:

a) una rete di primo livello ferro

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Capo II - Ripartizione delle funzioni
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Art. 9 - Funzioni della Regione

1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione, programmazione e indirizzo e in particolare:

a) elabora e approva il PRTPL di cui all'articolo 13;

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Art. 10 - Funzioni delle Province

1. Le Province provvedono a:

a) realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;

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Art. 11 - Delega alle Province

1. Le Province, nell'ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:

a) controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;

b) accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte del

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Art. 12 - Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all'articolo 13;

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Capo III - Attività pianificatoria
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Art. 13 - Piano regionale del trasporto pubblico locale

1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:

a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviar

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Art. 14 - Articolazione del Piano

1. Il PRTPL è articolato come segue:

a) relazione illustrativa che individui in particolare:

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Art. 15 - Formazione e approvazione

1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.

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Art. 16 - Pianificazione complementare

1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:

a) piani urbani del traffico, di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo

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Capo IV - Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
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Art. 17 - Procedure di affidamento

1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.

2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.

3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.

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Art. 18 - Contratto di servizio

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.

2. I contenuti minimi del contratto di servizio sono:

a) durata;

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Art. 19 - Durata

1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizio

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Art. 20 - Corrispettivo

1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal co

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Art. 21 - Modifica dei servizi

1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubbl

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Art. 22 - Servizi aggiuntivi

1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato

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Art. 23 - Obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:

a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

b) garantire la puntualità, la regolarità

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Art. 24 - Carta dei servizi

1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della car

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Art. 25 - Revoca

1. La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

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Art. 26 - Decadenza

1. La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;

b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;

c) gravi irregolarità o mancanze in materia di si

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Art. 27 - Subaffidamento dei servizi

1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale per una quota non superiore al 20 per cento. N5

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

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Art. 28 - Cessazione e subentro dell'affidatario

1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.

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Art. 29 - Sanzioni amministrative per l'affidatario

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:

a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;

b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;

c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

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Capo V - Infrastrutture e programmi di investimento
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Art. 30 - Centri di interscambio

1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l'esercizio di centr

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Art. 31 - Capacità dell'infrastruttura ferroviaria

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della ret

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Art. 32 - Disponibilità delle infrastrutture

1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubbl

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Capo VI - Norme speciali
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Art. 33 - Monitoraggio e controllo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonché a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.

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Art. 34 - Libera circolazione e agevolazioni di viaggio

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.

1-bis. N53

2. Hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale; N14

a-bis) gli ufficiali e gli agenti appartenenti ai corpi delle forze di polizia, sulla base di specifiche intese stipulate fra la Regione, i rappresentanti dei corpi delle forze di polizia e delle aziende di trasporto, possono circolare gratuitamente o a condizioni agevolate sui mezzi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine della maggior tutela della sicurezza personale e patrimoniale dei viaggiatori e del personale di bordo; gli oneri conseguenti alla stipula delle intese sono compresi nel corrispettivo di cui all'articolo 20; N15

a-ter) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capi

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Art. 35 - Sanzioni amministrative per gli utenti

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 20 euro ad un massimo di 108 euro. N16

2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà. N17

2-bis. L'utilizzo di titoli di viaggio emessi dalle aziende di trasporto pubblico locale in applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 34, comma 4-bis, da parte di soggetti non aventi i requisiti previsti per legge o l'utilizzo degli stessi titoli di viaggio con modalità difformi da quelle definite dalla deliberazione giuntale di cui all'articolo 34, comma 4 ter, comportano una sanzione amministrativa pari al doppio del valore del titolo di viaggio, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 ge

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Capo VII - Altre norme sul trasporto pubblico
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Art. 36 - Incentivi delle Province

1. Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:

a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

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37522 11222369
Art. 36-bis - Contributi agli Enti locali per attività di trasporto di persone complementari ai servizi di trasporto pubblico locale

N45

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Art. 37 - Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione

1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amm

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37522 11222371
Art. 37-bis - Servizi con trenini turistici in regime di autorizzazione

N18

1. La Provincia è delegata al

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Capo VIII - Norme finali e transitorie
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Art. 38 - Norme transitorie

1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.

2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata

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37522 11222374
Art. 39 - Servizi ferroviari metropolitani

1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsi

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37522 11222375
Art. 40 - Servizi ferroviari regionali

1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo n. 111/2004 e dell'articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). “A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entr

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37522 11222376
Art. 41 - Servizi ferroviari interregionali

1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'

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37522 11222377
Art. 41-bis - Servizi ferroviari in connessione con territori contermini

N19

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37522 11222378
Art. 42 - Modifica di norme

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27/1996 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.”.

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37522 11222379
Art. 43 - Norma finanziaria

1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almen

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37522 11222380
Art. 44 - Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:

a) la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia);

b) l'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

c) l'articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);

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37522 11222381
TITOLO III - RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA
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37522 11222382
Art. 45 - Finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia del tra

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37522 11222383
Art. 46 - Funzioni della Regione

1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 111/2004, esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l'adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite e nel rapporto con l'utenza.

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37522 11222384
Art. 46-bis - Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada

N67

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37522 11222385
Art. 47 - Comitato di monitoraggio e coordinamento

1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare l'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede pres

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37522 11222386
Art. 48 - Funzioni delle Province in materia di autotrasporto

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a) tenuta delle articolazioni provinciali dell'albo nazionale degli autotrasportatori;

b) gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

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Art. 49 - Funzioni delle Province in materia di motorizzazione

1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;

b) gestione e organizzazione degli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285/1992;

c) autorizzazione e vigilanza sull'attività

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Art. 50 - Autorizzazione alle imprese di autoriparazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), è rilasciata al titolare dell'impresa individuale o al responsabile tecnico previo super

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37522 11222389
Art. 51 - Vigilanza sulle imprese di autoriparazione

1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.

2. La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:

a) l'iscrizione nel regist

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37522 11222390
Art. 52 - Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche

1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolar

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37522 11222391
Art. 53 - Scuole nautiche

1. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:

a) data di iscrizione e generalit

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37522 11222392
Art. 54 - Vigilanza su scuole nautiche

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro

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37522 11222393
Art. 55 - Gestione coordinata

1. Le Province nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:

a) assicurano l'organizzazione unit

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Art. 56 - Trasferimento di risorse

1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l'Assessore competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.

2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell'1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1, nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.

3. La Regione, qualora alla data dell'1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l'utilizzo dei beni medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.

4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale n. 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008, sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province. N20

5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma restando l’individuazione in sede di contrattazione collettiva regi

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Art. 57 - Disposizioni comuni

1. Ai fini dell'attività di indirizzo di cui all'articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all'articolo 55 le Province sono tenute all'invio e allo scambio di informazione e dati correlati all'esercizio delle funzioni con

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Art. 58 - Norma transitoria

1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all'1 gennaio 2008, continuano ad operare fino alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 200

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TITOLO IV - RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ
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Art. 59 - Finalità

1. Il presente titolo disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione del

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Art. 60 - Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:

a) pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

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Art. 61 - Funzioni degli Enti locali

1.

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37522 11222401
Art. 62 - Classificazione delle strade

1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:

a) strade statali;

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Art. 62-bis - Procedura di classificazione delle strade

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Art. 62-ter - Declassificazione delle strade

N75

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Art. 62-quater - Passaggi di proprietà fra Regione e Comuni

N25

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37522 11222405
Art. 63 - Società regionale

N26

1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), di seguito denominata “società”, è a capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale. Alla società, nel perseguimento dell'oggetto sociale, sono riconosciute le funzioni proprie di “stazione appaltante” e di “en

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Art. 64 - Condizioni per la costituzione societaria

1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all'articolo 63 è subordinata alla previsione nell'atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e del

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37522 11222407
Art. 65 - Conferimento di funzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in particolare:

a) funzioni proprie della stazion

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Art. 66 - Finanza di progetto

1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di strade assoggettabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.

2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e

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Art. 67 - Garanzie a favore della società

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di event

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Art. 68 - Personale della società

1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale

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Art. 69 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:

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Tabella A - Riparto fondi alle Province per trasferimento funzioni in materia di Motorizzazione (Riferita all'articolo 56)

N34

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 20/2015

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