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Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 13/05/2016, n. 815

Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Indicazioni operative aggiornate.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale del 22.12.2006 n. 3160, pubblicata sul BUR n. 3 dd. 17.01.2007, sono state approvate le linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTA la DGR 2003 del 9.10.2008 con cui sono stata apportate modifiche alla DGR 3160 del 2006;

ATTESO che con le succitate DGR sono state, tra l’altro, indicate le modalità di notifica e di registrazione delle attività del settore alimentare;

PRESO ATTO che la finalità della notifica è quella di consentire ai Dipartimenti di prevenzione (DP) delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria di registrare le attività presenti sul proprio territorio per poter, successivamente, programmare i controlli ufficiali e gestire le allerte alimentari;

VISTO l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 29/04/2010, con cui sono state ulteriormente precisate le procedure di not

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Allegato A - Indicazioni operative per l’applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 e dell’accordo tra il ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 29/04/2010, recante “Linee guida applicative del regolamento (CE) n. 852/2004”

Premessa

Come è noto, dal 1° Gennaio 2006 sono divenuti applicabili i Regolamenti CE n. 852/2004 e n.853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale.

Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, compresa la produzione primaria, sono pertanto assoggettate a procedura di registrazione, qualora non sia previsto l’obbligo del riconoscimento ai sensi degli specifici Regolamenti.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3160 del 22/12/2006 la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito l’Accordo 9/2/06, con il quale la Conferenza Stato Regioni aveva nel frattempo approvato specifiche linee guida in materia di sicurezza alimentare, applicative del Regolamento CE n. 852/2004.

La DGR 3160/06, successivamente modificata con DGR 2003/08, era preordinata all’uniformità e omogeneità di attuazione del Regolamento CE n. 852/2004 su tutto il territorio regionale.

Nell’ambito della sicurezza alimentare rientrano anche i Regolamenti CE n. 1069/2009, n. 183/2005 e n. 767/2009 e il Regolamento UE n. 142/2011, nonché, per omogeneità di procedura amministrativa, le attività collegate alla riproduzione animale di cui ai D.Lgs. 633/1996 e 132/2005 e dei Decreti del Presidente della Repubblica 241/1994 e 242/1994.

Le Aziende per l’Assistenza Sanitaria (AAS) sono individuate quali Autorità Competenti Locali (ACL) ai fini dell’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare; ad esse spetta, per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione, la titolarità dei procedimenti amministrativi concernenti la registrazione e, ove previsto, il riconoscimento delle attività del settore alimentare, nonché i connessi procedimenti amministrativi rientranti nell’ambito delle attività del controllo ufficiale.

Il definitivo superamento dell’autorizzazione sanitaria di cui alla L. 283/62, esplicitamente sancito dal D.Lgs 193/07, ha consentito di definire la notifica, prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, quale comunicazione che l’operatore presenta all’Ente competente e che attesta che l’attività viene svolta nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile.

Con l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 29/04/2010 sono state in particolare definite le procedure di notifica delle imprese alimentari alle ACL.

Contestualmente il legislatore ha qualificato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) come ufficio per la semplificazione nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ha individuato il SUAP quale unico punto di accesso territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE e tutte le vicende afferenti agli impianti produttivi, ivi inclusi quelli afferenti alle imprese alimentari.

L’elenco dei SUAP della Regione Friuli Venezia Giulia è consultabile sul sito impresainungiorno.gov.it.

Il D.P.R. 160/2010 stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP del Comune competente per territorio.

Per presentazione con modalità telematica si intende quella effettuata tramite un "portale" rispondente alle caratteristiche indicate nell’allegato tecnico del DPR 160/2010, qual è il portale regionale “SUAP in rete”.

Lo SUAP verifica la completezza formale della documentazione presentata e provvede immediatamente all’inoltro telematico della notifica di inizio/variazione attività delle imprese alimentari all’ACL competente per territorio.

Per inoltro telematico si intende la trasmissione effettuata in cooperazione applicativa; solo nel caso in cui tale modalità non sia disponibile si procede attraverso modalità alternative come, ad esempio, l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC).

L’ACL competente per territorio adotta modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, anche di eventuali richieste aggiuntive, ed è lo stesso SUAP che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.

Date queste premesse, è necessario ridefinire le procedure di notifica alle ACL, tramite lo SUAP, dell'inizio/variazione delle attività delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004.

È opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i Regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora in contrasto con le normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto prescrittivo e cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei Regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.

Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività, quali ad esempio il D.P.Reg. n. 0179/Pres dd. 01 settembre 2015 “Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle “Piccole Produzioni Locali” di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), il D.P.Reg. n. 044/Pres dd. 21 marzo 2014 “Regolamento recante modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell’articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con D.P.Reg. 14 luglio 2011 n. 0166/Pres, la Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 “Disciplina dell'agriturismo” e s.m. e i. ed eventuali altre disposizioni purché non in contrasto con i principi indicati dal Regolamento (CE) n. 852/2004.

Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la notifica sottintende la conformità dell’impresa ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria e dalle eventuali norme nazionali e regionali e che per l’esercizio di ogni specifica attività sarà comunque necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente. Rimangono altresì in vigore le norme e indicazioni previgenti non in contrasto con questa Deliberazione e con il presente allegato.


Art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004.

Le presenti disposizioni non si applicano:

agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, aromi, enzimi alimentari, integratori alimentari, alimenti destinati alla prima infanzia, alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima infanzia, alimenti destinati a una alimentazione particolare, alimenti addizionati di vitamine e minerali, semi e germogli.


Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, per quanto applicabili.

In particolare si intende per:

- “Operatore del settore alimentare” OSA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

- “Produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono inoltre incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.

- “Prodotto primario”: quanto indicato al punto 1 dell’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010, relativo alle Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.

- “Consumatore finale” il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. (CE) n. 178/2002). Si ricorda che, ai sensi della L. 155/2003, sono considerati consumatori finali anche tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

- “Autorità competente locale” ACL: l’autorità locale di uno Stato membro designata per l’effettuazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (Aziende per l’Assistenza Sanitaria - AAS).

- “Sportello unico per le attività produttive” SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva

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Allegato B - Allegato C

N1

Parte di provvedimento in formato g

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