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Ord. Comm. Del.R. Emilia Romagna 12/10/2012, n. 57

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Ord. Comm. Del. R. 15/06/2023, n. 9
- Ord. Comm. Del. R. 09/08/2022, n. 14
- Ord. Comm. Del. R. 20/05/2022, n. 10
- Circ. Comm. Del. R. 30/03/2022, n. 1
- Ord. Comm. Del. R. 20/10/2021, n. 22
- Ord. Comm. Del. R. 29/03/2021, n. 9
- Ord. Comm. Del. R. 30/09/2020, n. 28
- Ord. Comm. Del. R. 24/06/2020, n. 17
- Ord. Comm. Del. R. 24/03/2020, n. 6
- Ord. Comm. Del. R. 03/12/2019, n. 32
- Ord. Comm. Del. R. 01/04/2019, n. 8
- Ord. Comm. Del. R. 06/12/2018, n. 30
- Ord. Comm. Del. R. 24/04/2018, n. 7
- Ord. Comm. Del. R. 16/02/2018, n. 2
- Ord. Comm. Del. R. 29/12/2017, n. 35
- Ord. Comm. Del. R. 04/08/2017, n. 20
- Ord. Comm. Del. R. 03/02/2017, n. 2
- Ord. Comm. Del. R. 14/12/2016, n. 59
- Ord. Comm. Del. R. 28/10/2016, n. 53
- Ord. Comm. Del. R. 06/07/2016, n. 36
- Ord. Comm. Del. R. 22/04/2016, n. 25
- Ord. Comm. Del. R. 21/03/2016, n. 15
- Ord. Comm. Del. R. 04/12/2015, n. 56
- Ord. Comm. Del. R. 29/07/2015, n. 36
- Ord. Comm. Del. R. 07/07/2015, n. 31
- Ord. Comm. Del. R. 30/04/2015, n. 16
- Ord. Comm. Del. R. 05/12/2014, n. 81
- Ord. Comm. Del. R. 17/10/2014, n. 71
- Ord. Comm. Del. R. 16/10/2014, n. 70
- Ord. Comm. Del. R. 28/04/2014, n. 33
- Ord. Comm. Del. R. 17/04/2014, n. 28
- Ord. Comm. Del. R. 27/01/2014, n. 3
- Ord. Comm. Del. R. 18/10/2013, n. 131
- Ord. Comm. Del. R. 30/09/2013, n. 113
- Ord. Comm. Del. R. 29/03/2013, n. 42
- Ord. Comm. Del. R. 15/02/2013, n. 15
- Ord. Comm. Del. R. 14/11/2012, n. 74
- Ord. Comm. Del. R. 29/10/2012, n. 64
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Premessa

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

 

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D.L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del

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TITOLO I - Soggetti ammissibili, criteri per il riconoscimento del danno e la concessione dei contributi
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Articolo 1 - (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all’art. 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, situate nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del D.L. n. 74/2012, integrato dall’art. 67-septies del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in seguito D.L. n. 83/2012) e successivamente dall’art. 11 del D.L. n. 174/2012.

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Articolo 2 - (Condizioni per il riconoscimento dei contributi, tipologia degli interventi finanziabili e dei contributi concedibili)

1. Presupposto necessario per la concessione dei contributi ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 74/2012, è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell’attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili.

2. Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:

a) immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa; N95

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013; N95

c) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività dell’impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindus

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Articolo 3 - (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria - SII)

1. La concessione del contributo è effettuata con provvedimento del Commissario, che si avvale per l’istruttoria delle domande di una Struttura dedicata denominata Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII). Il SII che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990 e ss. mm. ha il compito, tra gli altri, di esaminare la completezza delle domande, svolgere le funzioni amministrative di supporto e mantenere i rapporti con le imprese. Il SII è istituito e nominato con apposito provvedimento del Commissario Delegato, che individua l'articolazione funzionale della struttura e la sua composizione.

2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e

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Articolo 4 - (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli immobili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. n. 74/2012 e tempi di realizzazione)

N39

1. Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili, sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e del progetto di riparazione, ripristino o ricostruzione, è pari alla minore somma tra:

- il costo dell’intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell’I.V.A. se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del vigente “Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche”, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico “Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura”, approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.;

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, a cui va aggiunta l’I.V.A. se non detraibile, di cui alle Tabella A, B, C, D, E ed F dell’Allegato 2 (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento o sua porzione e per caratteristiche dell’immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. I costi convenzionali di cui alle tabelle indicate si intendono applicati in modo progressivo per le classi di superficie previste.

Esclusivamente per gli immobili destinati ad uso produttivo uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali, comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali, di cui alla tabella B) dell’allegato 2 alla presente Ordinanza il beneficiario potrà richiedere il contributo, alternativamente con le modalità di cui alla suddetta Tabella B) o con le modalità di calcolo previste dalle Ordinanze Commissariali n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e ss.mm.ii. N72

1-bis. Per gli interventi relativi agli immobili, in cui i danni sono quantificati, sulla base dei costi convenzionali di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F dell'Allegato 2, in un ammontare inferiore ad euro 100.000,00, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, il contributo concedibile è determinato sulla base della dichiarazione del professionista, incaricato di redigere la perizia, di avere quantificato i costi sostenuti o da sostenersi per gli interventi realizzati o da realizzare, applicando l'"Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche", pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.. Per i suddetti interventi, in fase di erogazione, il beneficiario dovrà rendere disponibile, ai fini della verifica della congruità dei costi degli interventi effettuati con i Prezzari, i computi metrici consuntivi, anche per macrovoci, oltre alla documentazione delle spese sostenute ed alle relative quietanze.

2. La superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata. Nel progetto di ricostruzione, presentato nella domanda di cui al successivo art. 8, tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva. Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo - inserite in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale non riconducibile ad edilizia residenziale - la superficie massima riconosciuta è quella esistente al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata e il contributo è commisurato al livello del danno subito e al tipo di intervento previsto alle Tabelle individuate all'Allegato 2.

3. Per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico anche ai fini dell'agibilità sismica prevista dall'art. 3, commi 7, 7-bis, 8 e 8-bis del D.L. n. 74/2012, e per quelli di demolizione e ricostruzione, il contributo è commisurato al livello del danno subito ed al tipo di intervento da realizzare secondo quanto previsto nell'Allegato 2. In particolare per gli interventi di rafforzamento locale si applicano i parametri di cui all'Allegato 2, Tabella A, lettere b) c) e per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico quelli di cui alla stessa Tabella, lettere d) ed e), mentre per la demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti quelli riportati in calce alle tabelle dell'Allegato 2.

4. Qualora gli interventi di miglioramento sismico siano realizzati in fase successiva al rafforzamento locale, di cui alle lettere b) e c) della Tabella A dell'Allegato 2, che ha consentito di acquisire l 'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012, il contributo è commisurato alle opere necessarie per conseguire il livello di sicurezza almeno pari al 60% di quanto p

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Articolo 4-bis - (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi a reti di distribuzione)

N40

1. I costi ammissibili a contributo per gli interv

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Articolo 5 – “(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte, i prodotti di cui all’art 3, comma 1, lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012)”

N4

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri ovvero a beni strumentale in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Qualora il beneficiario sostituisca il bene mobile strumentale danneggiato per un valore inferiore al 70% del costo di sostituzione, con altro uguale o equivalente rendimento economico, il contributo è calcolato sulle spese che il beneficiario avrebbe sostenuto per la riparazione del bene, quantificate nella perizia giurata, e il documento giustificativo della spesa è rappresentato dalla fattura di acquisto del bene.

Nel caso in cui i beni mobili strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in disponibilità di un'impresa in base ad contratto di leasing i contributi potranno essere chiesti, salvo eventuali casi particolari che di volta in volta saranno valutati dal SII, secondo le seguenti modalità:

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Articolo 6 - (Determinazione dei costi ammissibili a contributo per le delocalizzazioni di cui all’art 3, comma 1, lett. f) e comma 13-bis) del D.L. n. 74/2012) nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso)

N13

1. Nel caso di delocalizzazione delle attività produttive, di cui all’art. 3, comma 1 lett. f) del D.L. n. 74/2012 la valutazione dei danni, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 sottoposta a verifica del SII, si basa sui costi sostenuti per la localizzazione temporanea delle attività in aree o zone o anche in sito che permettano la continuità produttiva. N6

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma e fino alla data di rientro nell’immobile danneggiato, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d’uso, in altro immobile sito nei Comuni di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Ordinanza:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;

- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo e relativa messa in opera, riconoscendo le spese di affitto e/o noleggio delle strutture sostenute fino al 31 dicembre 2014;

- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;

- spese per il noleggio o l’utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi. N22

2bis. Qualora un’impresa affittuaria o comodataria di un immobile danneggiato dal sisma, già beneficiaria di un contributo per delocalizzazione parziale e temporanea dell’attività e rientrata nell’immobile in cui era insediata al momento del sis

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Articolo 7 - (Indennizzi assicurativi)

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi dell’intervento, determinati sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4, 5 e 6 e accertati dal SII, e gli indennizzi assicurativi, attribuiti all’intervento finanziato, corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni, come meglio specificato nel successivo articolo 11. N16

2. Il richiedente il contributo dovrà farsi r

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TITOLO II - Presentazione e verifica della domanda, entità e modalità di concessione del contributo
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Articolo 8 - (Presentazione delle domande)

N55

1. I soggetti indicati nell’articolo 1 dovranno:

presentare la domanda di contributo - resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (in seguito D.P.R. n. 445/2000) - tramite la compilazione e validazione della stessa sull’applicativo appositamente predisposto e disponibile dal 15 novembre 2012 sul sito web www.regione.emiliaromagna.it/terremoto, entro la data del 30 aprile 2016, con le modalità previste dall’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 131/2013, con esclusione delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 30 giugno 2015. I beneficiari appartenenti all’Area “Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo” e i proprietari di beni al servizio delle attività agricole e agroindustriali non rientranti tra le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti:

- non abbiano potuto inviare, entro il 31 marzo 2014, l'istanza preliminare prevista dal comma 1 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 131/2013,

- non abbiano fatto richiesta al Commissario Delegato di autorizzazione tardiva a depositare la domanda di contributo, entro il 30 giugno 2015

potranno richiedere al Commissario Delegato, tramite l'applicativo SFINGE, di depositare comunque la domanda di contributo anche in mancanza dell’istanza di prenotazione o della conferma della stessa, rappresentando le motivazioni che hanno impedito l’inoltro della stessa istanza e fornendo le informazioni di cui al comma 1 dell’art. 4 dell’Ord. 131/2013 entro il termine del 31 dicembre 2015.

Le istanze tardive saranno ammesse a contributo successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015.

Le domande presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, saranno ammesse a contributo sia successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015 che successivamente alle istanze e alle conferme tardive presentate entro il 31 dicembre 2015, compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse stanziate dal Commissario Delegato.

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo.

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Articolo 9 - (Perizie giurate)

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 4, 5 e 6, le perizie giurate da allegare alla domanda, redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, dovranno essere redatte con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

a) ai beni immobili;

b) ai beni mobili strumentali;

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Articolo 10 - (Verifica delle domande e criteri di valutazione)

1. Le domande presentate ai sensi del precedente art. 8 saranno sottoposte, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, ad una prima istruttoria formale da parte del SII, finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di ammissibilità e la loro completezza. Il SII richiede le integrazioni necessarie che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro i suddetti 15 giorni, le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta. Il SII rigetta, inoltre, le domande nel caso in cui vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto qualora il SII richieda chiarimenti e/o integrazioni. Tale termine decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste sono pervenute al SII. N11

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Articolo 11 - (Entità e tipologie di contributo concedibile)

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli art. 12 e 13-bis del D.L. 74/12 è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile di cui all'art 4, comma 1 a valere sulle risorse dell’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili e in stato di normale manutenzione, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell’art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazi

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Articolo 12 - (Termine di esecuzione dei lavori su beni immobili)

N93

1. Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE, gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 30 giugno 2020, a prescindere dalla data di concessione del contributo.

Per le persone fisiche gli interventi di cui al punto precedente devono essere

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Articolo 13 - (Riparazione e riacquisto di beni mobili strumentali e ricostituzione delle scorte)

N93

1. Per le imprese di tutti i settori comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) e lett.

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Articolo 13-bis (Domande rifiutate)

N46

1. Le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma 1 del precedente art. 8 e concluse con esito

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Articolo 13-ter (Procedura per il riesame della domanda presentata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE)

N78

1. Entro il 10 marzo 2017 è possibile richiedere, per una sola volta, il riesame della domanda di contributo qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il beneficiario abbia avuto una proposta di contributo o un decreto di concessione tale da non permettere il ripristino della struttura e l’agibilità per cause riconducibili all’accertamento del nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici, esclusivamente per le categorie di immobili di seguito indicate:

i) immobili descritti negli allegati B, D, E, F;

ii) immobili descritti nell’allegato A e destinati, alla data del sisma, all’allevamento zootecnico;

iii) immobili descritti negli allegati A, B e destinati, alla data del sisma, alla conservazione e/o trasformazione di prodotti alimentari di cui all’Allegato I del trattato della U.E.;

iv) immobili destinati all’attività produttiva agricola ove la preva

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TITOLO III - Modalità di erogazione dei contributi
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Articolo 14 - (Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili)

N68

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII, in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto rispetto agli interventi realizzati e oggetto di contributo.

2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

− erogazioni per stati di avanzamento, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale, che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;

− erogazione in un’unica soluzione, a seguito dell’ultimazione dei lavori, asseverata dal direttore dei lavori, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

Le richieste di erogazione dei contributi, comprensive dell’eventuale anticipo, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo. N98

3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

− che sia stato concesso il contributo previsto;

− che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da parte del beneficiario al s

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Articolo 14-bis - (Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili)

N81

1. L’erogazione del contributo, per le concessioni relative a interventi sui soli immobili, potrà avvenire, in alternativa a quanto previsto all’art. 14 della presente Ordinanza, su apposita richiesta del beneficiario, in seguito all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio efficace rispetto agli interventi oggetto di contributo anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto, secondo la seguente modalità:

- Erogazione di massimo tre stati di avanzamento lavori, ad esclusione del saldo finale, per un importo massimo pari al 90% del contributo concedibile o, se inferiore, all’importo effettivo delle lavorazioni affidate, a fronte dell’asseverazione del tecnico di pari percentuale di avanzamento delle lavorazioni ammesse a contributo; per l’erogazione dell’importo pari al 90% deve essere realizzata almeno l’intera copertura dell’immobile, nel caso di demolizione e ricostruzione dello stesso.

- Erogazione del saldo finale, il quale non potrà essere inferiore al 10% dell’importo totale del contributo concedibile, a fronte della presentazione della documentazione attestante l’esecuzione della totalità delle lavorazioni ammesse a contributo, escludendo la possibilità di presentare una domanda di anticipo. N98

2. Al fine di ottenere l’erogazione del contributo secondo le modalità previste dal presente articolo, il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull’applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all’art. 23 della presente Ordinanza, e allegare, per ogni stato di avanzamento intermedio la seguente documentazione:

a) Dichiarazione, redatta dal beneficiario, secondo lo schema pubblicato nella sezione FAQ del sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto che attesti:

- l’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio, idoneo per gli interventi effettuati anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto;

- di aver verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie alla data di emissione delle fatture;

- che i fornitori, i prestatori di servizi e le imprese che eseguono i lavori edilizi o altre tipologie di forniture ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n.74/2012 e dell’Ordinanza del Commissario delegat

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Articolo 14-ter (Ordinanza n. 25/2016) - (Procedura semplificata per l’erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili. Applicabilità in alternativa degli articoli 14 e 14-bis dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.)

N69

1. L’erogazione del contributo, per le concessioni relative ad interventi sugli immobili, potrà avvenire, su apposita richiesta, secondo le modalità previste dall’

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Articolo 15 - (Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività)

1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all’attività viene erogato direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo, per ogni singola domanda presentata, potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 4 comprensivo del saldo finale che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, includendo anche l’eventuale anticipo di cui al comma successivo, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

- erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese, se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell’istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all’atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo. N102

3. Il beneficiario può richiedere, un anticipo fino al 50% dell’importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata alle seguenti condizioni:

− che sia stato concesso il contributo previsto;

− che vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario delegato di importo almeno pari all’ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento da pa

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Articolo 16 - (Erogazione del contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP )

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte, di delocalizzazione temporanea e di indennizzo dei prodotti DOP/IGP viene erogato al beneficiario sulla base delle modalità stabilite dalla contabilità speciale del Commissario delegato, come meglio specificate ai successivi commi 2 – 5 del presente articolo oppure erogato direttamente dall’Istituto di credito prescelto all’atto della presentazione della domanda, secondo le modalità previste. N22

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di 4 comprensivi del saldo finale che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative quietanze di pagamento;

- erogazione in un’unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione di documentazione di spesa, relativa quietanza di pagamento e asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato. N98

3. Al

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Articolo 17 - (Contributi in conto interessi o in conto canoni per gli interventi di ripristino scorte e di delocalizzazione)

1. I contributi in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria sono richiesti per i costi destinati alla copertura delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalità, per:

a) la ricostituzione delle scorte connesse all’attività di impresa;

b) la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva.

2. Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di ripristino o delocalizzazione, come da programma presentato.

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Articolo 18 - (Interventi già iniziati)

1. Le spese sostenute per gli interventi ammessi ai sensi dell’art. 2, iniziati prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla presente Ordinanza,

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TITOLO IV - (Obblighi dei beneficiari, controlli e cumulabilità dei contributi)
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Articolo 19 - (Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a completare i lavori e a seguire la fase di controllo e collaudo/certificazione degli stessi e a garantire, in caso di successivo trasferimento, il mantenimento della destinazione dell’immobile ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi indennizzati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori indennizzati, compresi gli immobili produttivi utilizzati da imprese, anche familiari, attive in agricoltura nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, essi sono tenuti a dimostrare l’effettiva utilizzazione dell’immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all’affitto, locazione, comodato. N87

2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali devono mantenere l’impiego degli stessi per

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Articolo 19-bis - (Trasferimento degli obblighi e cambio del beneficiario)

N34

1. In caso di cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda dell’impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo del rispetto degli impegni, sarà possibile presentare apposita richiesta di subentro al Commissario Delegato, che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di documentazione atta a dimostrare la legittimità della cessione e delle suddette operazioni straordinarie e della dichiarazione a mantenere gli impegni per tutto il periodo di cui alla presente Ordinan

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Articolo 20 - (Controlli e qualificazione degli operatori economici)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, il Commissario delegato provvede, con apposito atto, a regolare le attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti o in corso. Nel caso in cui, in sede di istruttoria di concessione del contributo per interventi sugli immobili, il SII abbia verificato, sulla base della dichiarazione di cui all'alinea 11 del comma 2 dell'art. 8, che il Direttore Lavori incaricato sia socio, lavoratore dipendente o consulente delle imprese affidatarie dei lavori, di quelle fornitrici o subfornitrici o delle imprese esecutrici o dell'impresa beneficiaria e siano stati quantificati danni in un ammontare superiore ad euro 200.00

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Articolo 21 - (Cumulabilità dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amm

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Articolo 22 - (Esclusione dai contributi, revoca e successiva rinuncia)

1. Sono esclusi dal contributo i soggetti che non presentano i requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 della presente Ordinanza.

2. Sono esclusi dal contributo della presente Ordinanza gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

1. mancato rispetto o dichiarazioni false in merito agli obblighi di cui al precedente art. 19;

2. mancata presenta

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Articolo 22-bis - (Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario del contributo concesso ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3)

N82

1. In caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa del beneficiario, intervenuti successivamente alla concessione del contributo ai sensi degli artt. 4, 5 co. 1 e 2 e 6 co. 3 dell’Ordinanza Commissariale n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Commissario Delegato:

- procederà alla revoca totale del contributo concesso, qualora gli interventi sugli immobili (riparazione, ripristino con rafforzamento locale, miglioramento sismico, ricostruzione, delocalizzazione definitiva) o sui beni strumentali (riparazione o riacquisto), per cui è stato concesso il contributo stesso, non siano avviati al momento del fallimento, concordato preventivo liquidatorio o liquidazione coatta amministrativa ed il beneficiario, quindi, non abbia ancora sostenuto alcun costo per la ricostruzione, in assenza dell’assunzione di alcun impegno da parte del Curatore fallimentare;

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Articolo 22-ter - (Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi in caso di concordato preventivo in continuità dell’impresa affidataria)

N83

1. In coerenza con quanto previsto dal comma 1-bis dell’

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Articolo 23 - (Linee guida per la compilazione della domanda)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza si rinvia alle linee gui

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Articolo 24 - (Norma finanziaria)

N7

1. All’onere per l’attuazione della presente ordinanza si provvederà con le risorse

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Articolo 25 - (Norma transitoria)

N60

1. Le modifiche di cui alla presente Ordinanza saranno applicate alle domande in corso di concessione ed erogazione.

2. In caso di contributi in corso di concessione od erogazione la dichiarazione dei beneficiari relativa al termine di fine lavori, per le imprese di tutti i settori, comprese le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, si intende d’ufficio riferita al 30 giugno 2020, a prescindere dalla data di con

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Articolo 26 - (Invio alla Corte dei Conti)

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Allegato 1 - Requisiti di ammissibilità

N42

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art. 1 dell'Allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base del piano concordatario omologato dal Tribunale nelle procedure di concordato preventivo con continuità;

d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia

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Allegato 2

 

N61

TABELLA A) - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva non riconducibili a quella di tipo residenziale (da applicare in modo progressivo per classi di superficie previste)

 

Tipologia di danno

Classi di superficie netta mq

Costo convenzionale euro/mq di superficie netta

a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave

Fino a 2000

500

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000

450

Per superficie eccedente i 5.000

410

b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 2000

70

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000

60

Per superficie eccedente i 5.000

50

c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C

Fino a 2000

40

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000

30

Per superficie eccedente i 5.000

20

d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell’altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 2000

300

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000

260

Per superficie eccedente i 5.000

230

e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell’edificio, un intervento di miglioramento sismico

Fino a 2000

370

Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000

330

Per superficie eccedente i 5.000

300

 

 

 

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Con il termine di danno strutturale da sisma s’intende la presenza di uno stato deformativo e/o di uno stato fessurativo e/o di spostamenti relativi residui riguardanti gli elementi strutturali principali e secondari e gli elementi non strutturali quali tamponamenti e tramezzature pesanti causati dall’azione sismica, che hanno comportato una riduzione del livello di sicurezza.

Per i soli immobili, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva, non supera i 1500 mq si applica un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella precedente tabella.

Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all’appoggio) è previsto un incremento dei costi convenzionali del 15%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Per gli interventi in immobili per i quali è previsto il rispetto di particolari standard energetici, derivanti da norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessità impiantistiche per gli aspetti energetici, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di immobili, nei quali si svolgono contemporaneamente gli interventi di riparazione e miglioramento sismico e l’attività dell’impresa (produzione, ricerca, magazzino, etc), con conseguenti interferenze fra le predette opere e l’attività produttiva, tali da richiedere, anche al fine di assicurare migliori condizioni di sicurezza per i lavoratori, allestimenti e/o utilizzo di attrezzature particolari, nonché il prolungamento dei tempi previsti per gli interventi, è riconosciuto un incremento massimo del 20% dei costi convenzionali sulla base di una apposita relazione predisposta dal progettista.

Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e.i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall’art. A-9 della L.R. n. 20/2000

Per immobili, o porzioni di immobili, destinati al ricovero mezzi o a magazzino che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, indipendentemente dalla tipologia di danno subito. In ogni caso il costo aggiuntivo per le demolizioni totali può essere riconosciuto, soltanto qualora le suddette demolizioni siano considerate strettamente necessarie, in quanto gli interventi di miglioramento sismico non consentirebbero il raggiungimento del livello del 60% di sicurezza sismica, sulla base della documentazione tecnica presentata dal progettista. Ai fini del calcolo del contributo, il costo delle demolizioni è riconoscibile nel costo dell’intervento anche qualora non venga riconosciuto nel costo convenzionale il costo aggiuntivo di 40 Euro/mq per l’effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l’effettiva superficie demolita, ad eccezione degli edifici che sono stati o saranno oggetto di agevolazione ai sensi dell’ Ordinanza Commissariale n. 24 del 2 aprile 2014 - Macerie miste ad amianto: disposizioni attuative dell’art.11, commi 9, 10 e 11 del Decreto Legge n. 76/2013 convertito in Legge n. 99/2013 relative all’iter operativo e gestionale delle attività di quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Per i rifiuti pericolosi il costo aggiuntivo farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l’immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l’immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell’80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici, procedendo al calcolo dell’incremento a partire dai costi convenzionali relativi alla prima classe di superficie.

Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall’intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A o tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell’edificio, dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, opportunamente motivata, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario che stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe, la Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell’immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.

Nel caso in cui gli interventi sugli immobili danneggiati richiedano lo spostamento di beni mobili strumentali necessari per l’attività di impresa, compresi impianti e macchinari, per i quali non è stato richiesto il contributo ai sensi dell’art. 5 della presente ordinanza, i costi connessi sono ammessi a contributo sulla base del preventivo di spesa relativo all’intervento di spostamento.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant’Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.

Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto degli interventi strutturali e della mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle di cui sopra, individuate nell’Allegato 1.4 “Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica” all’Ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell’allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente Tabella A possono essere aumentati fino al 50%.

Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione, dovrà preventivamente:

- attestare l’evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l’ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l’esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna

- sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 50%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 50% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della l.r. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata.

Il Comitato Tecnico Scientifico, esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione.

Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell’immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

 

TABELLA B) - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, industria, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali, comprese stalle e porcilaie, con struttura portante in muratura o tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali N75

 

TIPOLOGIA DI DANNO

COSTO

CONVENZIONALE

EURO/MQ

a) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell’Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e successive modifiche

800

b) Danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall’Ordinanza Commissariale n. 29/2012 e successive modifiche

370

c) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile ai livelli operativi E1, E2, e E3 dell’Ordinanza Commissariale n. 86/2012 e successive modifiche

1.000 –1.450

 

Si intende l’immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle Ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Esclusivamente per le strutture alberghiere/ricettive sono esclusi dal conteggio delle opere di finitura, nel calcolo delle percentuali di cui sopra, gli interventi necessari a mantenere i requisiti minimi che le strutture devono possedere ai fini della loro riapertura, gestione e classificazione ai sensi della legge regionale 16/2004 e atti amministrativi derivati. Si fa riferimento alla classificazione posseduta al momento del sisma.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

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Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57 e s.m.i. del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.l. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

N43

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

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