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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 03/11/2008, n. 1804
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 03/11/2008, n. 1804
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 09/02/2009, n. 120
- Delib. G.R. 27/07/2011, n. 1126
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Premesso che: - l’art. 149 della L.R. 3 del 1999 ha conferito ai Comuni l’esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell’interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi di competenza comunale; - la recente L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, nel confermare la delega ai Comuni, singoli o associati, richiede per l’esercizio delle funzioni in materia sismica l’osservanza di standard minimi e la costituzione di una apposita struttura tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell’azione amministrativa; - la stessa legge regionale prevede, in particolare: - che la Giunta definisca gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica, riferiti alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica competente, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali; - che le amministrazioni comunali che intendano esercitare le funzioni in materia sismica, singolarmente o in forma associata, debbano comunicare tale volont&a |
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Allegato 1 - Standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismicaLa dimensione demografica minima per l’esercizio da parte dei 9. Comuni delle funzioni in materia sismica, singolarmente o nelle forme associative previste dalla legislazione vigente, è di 100.000 residenti. Per l’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l’istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale. In |
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Allegato 2 - Indicazioni sul contenuto e sulle modalità delle comunicazioni di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 7, della l.r. n. 19 del 2008Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di attuazione di quanto disposto dall’art. 3, commi 2 e 3, L.R. n. 19 del 2008, si precisa che la determinazione delle amministrazioni comunali di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica deve essere comunicata, unitamente agli atti deliberativi adottati, entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, dalle seguenti amministrazioni: - dal singolo Comune; |
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