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Delib.G.R. Campania 19/03/2010, n. 304

Modifiche ed integrazioni alle "Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n. 1363/59 in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale", approvate con la Delib. G.R. n. 2239/2006. Revoca della stessa delibera.
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[Premessa]



PREMESSO

- CHE con il D.P.R. 01.11.1959 n. 1363 veniva approvato il regolamento per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta, da applicarsi a tutti gli sbarramenti la cui altezza superi i 10 metri ed a quelli di minore altezza che determinino un invaso superiore ai 100.000 metri cubi;

- CHE per gli sbarramenti al di sotto di tali limiti dimensionali, il suddetto regolamento attribuisce agli uffici del Genio Civile la possibilità di “decidere, caso per caso ed in relazione alle caratteristiche dello sbarramento, quali delle norme” dettate fossero da applicare anche alle opere che non superano i 10 metri di altezza ed i 100.000 metri cubi di invaso;

- CHE con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 24.03.1982 sono state approvate le norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento, in sostituzione del testo delle “Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento” di cui alla seconda parte del Regolamento n. 1363/59;

- CHE la legge 18.05.1989 n. 183, all’art. 10 co. 4, così come modificato dal D.L.08.08.1994 n. 507, convertito nella legge 21.10.1994 n. 584, e come confermato dal D.L.gvo n.152/2006, all’art.61 co. 3, riserva alle regioni le attribuzioni di cui al suddetto regolamento, per gli sbarramenti che non superano i 15 m. di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di mc, con l’esclusione di quelli posti a servizio di grandi derivazioni d’acqua, che restano di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici , ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- CHE la legge n. 584/1994, all’art. 2 co. 1, prevede l’emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento per la disciplina del procedimento dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe di competenza statale;

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Linee guida per l’esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n. 1363/59, in materia di opere di ritenuta e sbarramenti di competenza regionale


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1.0. Disposizioni generali

1.1. Le presenti linee guida disciplinano la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la vigilanza di opere di sbarramento, dighe di ritenuta e traverse, in alveo e fuori alveo, di seguito denominati “sbarramenti”, con i relativi bacini di accumulo, ai fini della tutela della pubblica incolumità e del corretto assetto idrogeologico, secondo le attribuzioni trasferite alle Regioni con legge 18 maggio 1989 n. 183, R art. 10 co. 4, come modificato dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 R e dal D. L.gvo 112/98, R e come confermato dal D.L.gvo n. 152/2006, art. 61 co. 3.

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2.0. Denuncia e regolarizzazione delle opere esistenti

2.1. Ai fini della regolarizzazione degli sbarramenti esistente, i gestori inviano al Settore regionale Difesa del Suolo istanza in bollo, corredata da una perizia giurata, sottoscritta nell’ambito delle rispettive competenze da un ingegnere ed un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che attesti le condizioni dell’opera nei confronti della pubblica e privata incolumità.

2.2. Alla perizia giurata viene allegata la descrizione cartografica e fotografica dell’opera e del territorio a valle dell'opera, con particolare riguardo alle attività ed ai beni esposti ad eventuali danni derivabili dal collasso dello sbarramento.

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3.0. Esercizio provvisorio delle opere di sbarramento esistenti

3.1. Qualora la perizia giurata, di cui al punto 2.3, attesti l’esistenza di condizioni di sicurezza nei confronti della pubblica e privata incolumità, nelle more del proc

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4.0. Progetto definitivo ed esecutivo di nuovi sbarramenti

4.1. Il progetto definitivo, in relazione agli intervenuti cambiamenti normativi, assorbe il progetto di massima di cui al D.P.R. 1363/1959 ed è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione descrittiva;

b) relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e sismica;

c) relazione geotecnica, con riferimento alle caratteristiche dei terreni di fondazione dell’opera e dei materiali di costruzione di questa;

d) relazione idrologica, con l’indicazione, ove l’opera sia influenzabile da eventi n

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5.0. Commissione intersettoriale

5.1. Le funzioni rimesse nelle competenze del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Servizio Dighe, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959 e successive modificazioni, per le opere di cui al punto 1.0, sono attribuite ad una commissione intersettoriale, costituita dal dirigente del Settore Difesa del Suolo in qualità di presidente,

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6.0. Autorizzazione alla costruzione di nuovi sbarramenti

6.1. Le autorizzazioni alla costruzione di nuovi sbarramenti, alle varianti in corso d’opera significative ai fini della stabilità delle stesse ed all’esecuzione di interventi di adeguamento alle opere esistenti sono rilasciate dal dirigente del Settore Difesa del Suolo, sulla scorta del parere della Commissione Intersettoriale, di cui al punto 5.0.

6.2. I progetti degli sbarramenti di prima categoria sono assoggettati alla V.I.A.; ove siano in corso le procedure ambientali, l’istruttoria ai sensi del D.P.R. n.1363/1959 viene sospesa, nelle more della positiva conclusione delle prime.

6.3. I progetti degli sbarramenti, di cui alle presenti linee guida, sono assoggettati al parere preventivo dell’Autorità di Bacino, che si esprime in ordine ai seguenti aspetti:

a) nel caso di opere finalizzate

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7.0. Sorveglianza sulla costruzione e sull’ esercizio delle opere

7.1. La sorveglianza in fase di costruzione e/o di adeguamento delle opere e la vigilanza in fase di

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8.0. Opere non denunciate

In mancanza della prescritta denuncia, di cui al punto 2.0, l’opera di sbarramento è da

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