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L. R. Basilicata 06/12/2017, n. 35

Promozione delle terapie, dell'educazione e delle attività assistite con gli animali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 15/12/2021, n. 59
- L.R. 29/06/2018, n. 11
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Art. 1 - Principi generali

1. La Regione Basilicata, recependo quanto sancito in sede di Conferenza Unificata Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province aut

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Art. 2 - Definizioni e Indicazioni

1. Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e prevedono l’impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nell’articolo 7. Tali interventi sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani. Prima di avviare un intervento con la mediazione dell’animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti che rilascino apposito certificato medico di non controindicazione all’attività ovvero, nel caso di impiego dell’animale per finalità non terapeutiche, un certificato di sana e robusta costituzione e la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell’utente o di chi ne ha la responsabilità. N6

2. Lo svolgimento degli IAA è consentito solo previa stipula di copertura assicurativa a garanzia dei singoli utenti, degli operatori e dei centri e/o strutture che erogano gli IAA come previsto dall’articolo 1, comma 2.

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Art. 3 - Equipe multidisciplinare per gli IAA

1. Gli IAA, in particolare la TAA e l’EAA, prevedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare in grado di gestire la complessità della relazione uomo - animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione.

2. La scelta dell’équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in base agli ambiti di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell’animale impiegato. Tutti i componenti dell’équipe devono avere una specifica formazione e competenza e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA di cui all’articolo 9. Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:

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Art. 4 - Strutture e Attrezzature

1. Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, etc.), rispondono a precisi requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

2. I Centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa vigente, per l’erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalla presente legge; in relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:

a) centri specializzati con animali residenziali;

b) centri specializzati con animali non residenziali.

3. I centri specializzati devono prevedere almeno i seguenti requisiti strutturali:

a) accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;

b) area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;

c) area/e per l’erogazione degli interventi;

d) locali e servizi igienici per gli operatori;

e) locale o area per familiari e accompagnatori;

f) aree di riposo e di igiene per gli animali;

g) locale ad uso infermeria veterinaria;

h) eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell’attività e della specie animale impiegata.

4. I Ce

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Art. 5 - Registrazione

1. Tutte le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA sia in strutture riconosciute che in quelle non riconosciute, quali quelle presso il domicilio del paziente, devono registrarsi  in un apposito elenco tenuto nelle Aziende Sanitarie territorialmente competente.

2. La Regione Basilicata si impegna a prevedere di

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Art. 6 - Modalità operative

1. È compito dell’équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi; la progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o AAA.

2. Le fasi di progettazione previste in TAA sono:

a) prescrizione da parte del medico di medicina generale in collaborazione con il medico specialista, lo psicologo o lo psicologo-psicoterapeuta;

b) individuazione del responsabile di progetto;

c) coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario dell’intervento, salvo diversa volontà del paziente;

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Art. 7 - Animali impiegati negli IAA

1. Gli animali impiegati negli interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l’uomo; le specie maggiormente impiegate sono:

a) cane;

b) cavallo;

c) asino;

d) gatto;

e) coniglio.

2. I progetti di TAA e di EAA che prevedono l’impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CRN IAA, sentito il Ministero della Salute; l’idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell’intervento, viene valutata dal veterinario dell’équipe congiuntamente al respo

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Art. 8 - Tutela del benessere animale

1. L’impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere

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Art. 9 - La formazione degli operatori

1. Gli IAA, in particolare le TAA e l’EAA, prevedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali e dagli operatori di cui all’Articolo 3 in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che compren

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Art. 10 - Commissione per gli IAA

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per gli IAA.

2. La Commissione è nominata con delibera del Consiglio regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela del

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Art. 11 - Compiti e funzioni della Commissione per gli IAA

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:

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Art. 12 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con le disposizioni transitorie indicate in sede di Conferenza Unificata Permanente di cui all’articolo 1 e previo parere della Commissione Consiliare competente, sono definiti:

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Art. 13 - Progetti

1. La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA e EAA a cui possono partecipare i soggetti in possesso della

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Art. 14 - Utilizzo beni immobili regionali

1. Al fine di raggiungere le finalità indicate dalla presente legge, la Regione Basilicata si impegna a censire beni immobili e proprietà regionali e

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Art. 15 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati a regime per la spesa corrente in euro 150.000,00, si provvede, per ciascuno d

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Art. 16 - Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e far

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