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Deliberaz. G.R. Molise 04/08/2011, n. 621

Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise.
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Testo del documento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

(omissis)

 

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Documento istruttorio

Oggetto: Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’art. 12 del D.lgs n. 387/20033 per l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise

Visto il D.lgs 29.12.2003, n. 387 che, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/77/CE, si prefigge di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

visto, in particolare, l’art. 12 dello stesso D.lgs 387/2003 che attribuisce alla Regione la competenza in merito al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a conclusione di un procedimento svolto con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.;

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Allegato A - Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nella Regione Molise

N3

 

Parte I - Disposizioni generali

1. Principi generali inerenti l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

1.1. L’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio.

1.2. Ai sensi dell’ordinamento comunitario e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l’attività di produzione di energia elettrica, che è attività economica non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Restano ferme le procedure concorrenziali per l’attribuzione delle concessioni di derivazione d’acqua e per l’utilizzo dei fluidi geotermici.

 

2. Campo di applicazione

2.1. Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

2.2. Le presenti linee guida non si applicano agli impianti offshore per i quali l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

 

3. Opere connesse e infrastrutture di rete

La Regione Molise fa proprie ed applica le definizioni e le discipline sulle infrastrutture di rete dettate dal Dm 10 settembre 2010, dal TICA, dal D. Lgsl. 29/2011 e dalla disciplina di settore volte ad assicurare il miglior coordinamento tra i tempi di sviluppo e di realizzazione delle reti e degli impianti di produzione.

Al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di coordinare in modo comunque ottimale i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da FER e i procedimenti autorizzativi delle opere di sviluppo della rete funzionali all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta da uno o più impianti di produzione da FER, il responsabile del procedimento autorizzativo di ciascun impianto di produzione assicura ogni utile coordinamento tra le procedure e assicura che il procedimento autorizzativo dell’impianto di produzione non subisca ritardi né sospensioni dipendenti dal procedimento autorizzativo riguardante la rete, indipendentemente dal soggetto che tale procedimento abbia avviato e coltivato e indipendentemente dall’autorità competente al suo esame.

A tal riguardo, se necessario, conclude il procedimento autorizzativo dell’impianto di produzione condizionando l’efficacia dell’autorizzazione unica alla positiva conclusione del procedimento autorizzativo delle opere di sviluppo della rete specificamente indispensabili all’immissione e al ritiro dell’energia prodotta dall’impianto di cui si tratta.

 

4. Oneri informativi a carico del gestore di rete

4.1. AI fine di agevolare il coordinamento nell’autorizzazione degli impianti di connessione, i gestori di rete informano con cadenza quadrimestrale la Regione circa le soluzioni di connessione elaborate e poi accettate dai proponenti nel periodo di interesse, con riferimento ai soli impianti con potenza nominale non inferiore a 200 kW.

 

5. Ruolo del gestore servizi elettrici (GSE)

5.1. Per lo svolgimento di eventuali servizi inerenti attività statistiche e di monitoraggio connesse alle autorizzazioni uniche, il Gestore dei servizi elettrici Spa può fornire supporto alle Regioni secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico.

 

6. Trasparenza amministrativa

6.1. La Regione Molise renderà pubbliche, anche tramite il proprio sito web, le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell’impianto e della localizzazione, l’autorità competente al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da al legare all’istanza medesima, gli enti tenuti ad esprimersi nell’ambito del procedimento unico, il numero di copie necessarie e le modalità e i termini di conclusione dei procedimenti, fornendo l’apposita modulistica per i contenuti dell’istanza di autorizzazione unica.

6.2. Gli elenchi e le planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei con le modalità e secondo i criteri di cui alle linee guida nazionali saranno resi pubblici, allorché predisposti, attraverso i siti web della Regione e degli Enti locali interessati. Sono pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. Saranno, altresì, pubbliche le informazioni necessarie ai proponenti per gli interventi di modifica degli impianti.

 

7. Monitoraggio

7.1. Ai fini dell’aggiornamento delle lince guida nazionali, eventualmente avvalendosi del GSE con le modalità di cui al punto 5, anche per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003, la Regione Molise redige e trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Conferenza unificata, una relazione riferita all’anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:

a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;

b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;

c) numero dei procedimenti pendenti;

d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;

e) dati circa la potenza e la producibilità attesa degli impianti autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;

f) proposte per perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

8. Esenzione dal contributo di costruzione

8.1. Fermi restando gli adempimenti fiscali previsti dalle vigenti norme, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera e) del Dpr 380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia.

 

9. Oneri istruttori

N2

9.1. La Regione Molise, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 62/2005 fissa nella misura dello 0,03% del costo dell’investimento l’entità degli oneri istruttori posti a carico del proponente, finalizzati a coprire le spese istruttorie. L’importo corrispondente deve essere versato in sede di presentazione della richiesta di attivazione del procedimento unico e non è rimborsabile in caso di esito negativo del procedimento. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non soggetti ad autorizzazione unica sono esentati dal pagamento degli oneri.

 

Parte II - Regime giuridico delle autorizzazioni

10. Interventi soggetti ad autorizzazione unica

10.1. Fatto salvo quanto previsto in relazione agli interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività (DIA) e di Attività di edilizia libera la costruzione, [‘esercizio e la modifica sostanziale di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province, se delegate.

10.2. Le disposizioni dell’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale. Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione della producibilità imputabile al di sotto del 50% di quella complessiva, è obbligato ad acquisire preliminarmente l’autorizzazione al proseguimento dell’ esercizio nel nuovo assetto ai sensi delle pertinenti norme di settore.

10.3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al punto 10.2 e per i quali si applica la procedura di cui all’articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Sono soggetti all’autorizzazione unica anche qualora abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella I.

10.4. Sono fatte salve le norme di settore che assoggettano ad autorizzazione gli interventi di modifica degli impianti. In tal caso, le autorizzazioni settoriali confluiscono nel procedimento unico.

10.5. Qualora un progetto interessi il territorio della Regione Molise e di altre Regioni o Province delegate, la richiesta di autorizzazione è inoltrata all’Ente nel cui territorio:

i. sono installati il maggior numero di aerogeneratori, nel caso di impianti eolici;

ii. sono installati il maggior numero di pannelli, nel caso di impianti fotovoltaici;

iii. è effettuata la derivazione d’acqua di maggiore entità, nel caso di impianti idroelettrici;

iv. sono presenti il maggior numero di pozzi di estrazione del calore, nel caso di impianti geotermoelettrici;

v. sono collocati i gruppi turbina alternatore, ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica, negli altri casi.

L’Ente in tal modo individuato provvede allo svolgimento del procedimento unico, cui partecipano gli altri Enti interessati e confinanti e procede al rilascio dell’autorizzazione d’intesa con le altre Regioni o Province delegate interessate.

10.6. Qualora gli effetti di un progetto localizzato nella sola Regione Molise interessino il territorio di altre Regioni o Province delegate, la Regione Molise coinvolge nel procedimento le Regioni o Province delegate interessate.

 

11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (Dia) e interventi di attività edilizia libera: principi generali

11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, la Regione non può richiedere l’attivazione del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, dei decreto legislativo 387/2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa al la DIA, per tale procedimento unico.

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Allegato 1 - Elenco indicativo degli atti di assenso che confluiscono nel procedimento unico

1. L’autorizzazione ambientale integrata di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce;

2. l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del DIgs 42/2004 e s.m.i.;

3. la valutazione dell’impano ambientale prevista dalla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 di competenza dello Stato o della Regione;

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Allegato 2 - Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, decreto legislativo 387/2003, l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non e dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patr

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Allegato 3 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio

(omissis)

1. Premessa

Gli impianti colici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungi mento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l’installazione di tali impianti favorisce l’utilizzo di risorse del territorio. promuovendo la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di progetti di ricerca e sviluppo.

Nei punti successivi vengono evidenziate modalità dei possibili impatti ambientali e paesaggistici e vengono indicati alcuni criteri di inserimento e misure di mitigazione di cui tener conto, sia in fase di progettazione che in fase di valutazione di compatibilità dei progetti presentati, fermo restando che la sostenibilità degli impianti dipende da diversi fattori e che luoghi, potenze e tipologie differenti possono presentare criticità sensibilmente diverse. Qualora determinate misure di mitigazione dovessero porsi in conflitto (per esempio: colorazione delle pale per questioni di sicurezza del volo aereo ed esigenze di colorazioni neutre per mitigazione dell’impatto visivo), l’operatore valuterà in sede progettuale quale delle misure prescegliere, salvo che le amministrazioni competenti non indichino diverse misure di mitigazione a seguito della valutazione degli interessi prevalenti.

 

2. Campo di applicazione

Il presente allegato si applica agli impianti eolici industriali soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

 

3. Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio

L’impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche.

L’alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all’elettrodotto di connessione con la Rtn, sia esso aereo che interrato, metodologia quest’ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre.

L’analisi degli impatti deve essere riferita all’insieme delle opere previste per la funzionalità dell’impianto, considerando che buona parte degli impatti dipende anche dall’ubicazione e dalla disposizione delle macchine.

Per quanto riguarda la localizzazione dei parchi eolici caratterizzati da un notevole impegno territoriale, l’inevitabile modificazione della configurazione fisica dei luoghi e della percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell’inefficacia di misure volte al mascheramento, la scelta della localizzazione e la configurazione progettuale, ove possibile, dovrebbero essere volte, in via prioritaria, al recupero di aree degradate laddove compatibile con la risorsa eolica e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico. L’impianto eolico dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l’impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio.

Di seguito vengono da un lato forniti criteri e indicazioni per una corretta analisi finalizzata all’inserimento nel paesaggio, e contestualmente vengono indicate possibili misure per la mitigazione dell’impatto paesaggistico.

Le indicazioni sono riferite in particolare ai campi eolici e agli aerogeneratori in quanto costituiscono gli elementi di più incisiva intrusività.

 

3.1. Analisi dell’inserimento nel paesaggio

Un’analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l’impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l’attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l’ottimizzazione delle scelte operate.

Le indicazioni metodologiche generali, riportate in corsivo, fornite dall’allegato tecnico del Dpcm 12 dicembre 2005 per la redazione della Relazione Paesaggistica, obbligatorie nei casi previsti dall’articolo 146 del Dlgs 42/2004, costituiscono comunque un utile riferimento per una puntuale analisi di qualsiasi contesto e paesaggio, alla luce dei principi della Convenzione europea del paesaggio.

Pertanto le analisi del territorio dovranno essere effettuate attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista, fatta salva comunque la necessità, successiva al rilascio dell’autorizzazione, della scala di dettaglio ai fini delle verifiche di ottemperanza.

Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo.

Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione.

Si sottolinea l’importanza fondamentale, quale fonte di conoscenza, del sopralluogo che consente il rilievo, geometrico e fotografico, dello stato dei luoghi nei propri aspetti dimensionali, materici e d’uso e che permette l’immediato riscontro delle conoscenze acquisite a tavolino.

Il sopralluogo rappresenta la prima modalità di rapporto con le caratteristiche proprie dei luoghi oggetto di progetto.

Le scale di analisi dovranno essere riferite a cartografie omogenee che costituiranno il supporto cartografico di base su cui riportare gli esiti delle ricognizioni ed indagini e quindi delle analisi effettuate, indicando in ogni elaborato la nuova realizzazione.

Lo stesso per quanto riguarda l’indicazione dei punti di presa, scelti come di seguito indicato, utilizzati per una appropriata ed esaustiva documentazione fotografica dei luoghi così come essi si presentano ante operam e delle simulazioni di come essi si presenteranno post operam. Si raccomanda l’utilizzo degli stessi punti di presa delle immagini in cui saranno effettuate le simulazioni per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.

Tutto ciò premesso l’analisi dell’inserimento nel paesaggio dovrà quantomeno prevedere:

- analisi dei livelli di tutela

Andranno evidenziati i diversi livelli “... operanti nel contesto paesaggistico e nell’area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedi mentale;” fornendo “indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue diverse componenti, naturali ed antropiche

Andranno messe in evidenza “... configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del le

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