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L.R. Marche 25/05/1999, n. 13

Disciplina regionale della difesa del suolo
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/11/2002, n. 23
- L.R. 10/04/2007, n. 4
- L.R. 03/04/2015, n. 13
- L.R. 27/12/2016, n. 37
- L.R. 18/12/2017, n. 35
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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione, nel quadro dei principi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e del

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Art. 2 - (Autorità di bacino regionale)

1. Per tutti i bacini di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità

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Art. 3 - (Organi dell'Autorità di bacino)

1. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

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Art. 4 - (Comitato istituzionale)

1. Per l'unica Autorità di bacino di rilievo regionale, “la Giunta regionale svolge le funzioni di Comitato istituzionale”N5.

2. Il Comitato istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale da lui delegato. All'insediamento del Comitato istituzionale si provvede con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle sedute del Comitato istituzionale partecipa il Segretario generale dell'Autorità di bacino con voto consultivo.

4. Il Comitato i

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Art. 5 - (Conferenze provinciali delle autonomie)

1. Il compito di garantire la partecipazione, la collaborazione, l'informazione e il coordinament

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Art. 6 - (Comitato tecnico dell'Autorità di bacino)

1. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è organo di consulenza tecnico-scientifica del Comitato istituzionale e provvede alla predisposizione degli atti di competenza di questo, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 8. Può altresì presentare proprie proposte al Comitato istituzionale.

2. Il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino è composto:

a) dai Dirigenti dei servizi lavori pubblici, tutela e risanamento ambientale, agricoltura, programmazione, urbanistica, artigianato e industria,

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Art. 7 - (Segretario generale)

1. L'Autorità di bacino ha un Segretario generale che:

a) presiede il Comitato tecnico e dirige la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 8;

b) prov

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Art. 8 - (Segreteria tecnico-operativa)

1. La segreteria tecnico-operativa è composta da dipendenti del ruolo unico re

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Art. 9 - (Rete regionale di rilevamento)

1. La Regione gestisce e coordina, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche ai sensi della I.r. 2 settembre 1997, n. 60, una rete regionale di rilevamento e sorveglianza ai fini della difesa del suolo, definendo

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Art. 10 - (Valore, finalità e contenuti dei piani di bacino)

1. I piani di bacino di rilievo regionale hanno valore di piano territoriale di settore e sono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmati gli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e della corretta utilizzazione delle acque.

2. Il piano di bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti, nonché i termini per gli adeguamenti dei piani.

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Art. 11 - (Formazione del piano di bacino)

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente del Comitato istituzionale avvia il procedimento di formazione del piano di bacino indicando:

a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza;

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le

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Art. 12 - (Misure di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, la Giunta regionale, d'intesa con il Comitato istituzionale, approva le misure di salvaguardia.

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Art. 13 - (Programmi triennali d'intervento)

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi nonché delle norme di programmazione di cui alle I.r. 18 aprile 1979, n. 17, 3 maggio 1985, n. 29 e 5 settembre 1992, n. 46, sono adottati dal Comitato istituzionale e trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio regiona

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Art. 14 - (Funzioni esercitate dalla Regione)

1. La Regione, in materia di difesa del suolo, esercita, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

a) l'approvazione di strumenti pianificatori e programmatori di dimensione o rilevanza regionale di cui all'articolo 10, comma

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Art. 15 - (Competenze delle Province)

1. Le Province collaborano con le Autorità di bacino interregionale e regional

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Art. 16 - (Conferimento di funzioni e compiti alle Province)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti:

a) la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche, la polizia idraulica, il pronto intervento idraulico, la polizia delle acque, il servizio idrometrico e di piena, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni interessanti la difesa del suolo, ivi compresa l'imposizione di limitazione e divieti dell'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul corso d'acqua;

b) il vincolo idrogeologico;

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Art. 16 bis - (Regime indennitario per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico)

N11

1. Per la realizzazione di interventi destinati alla riduzione del rischio idrogeologico il soggetto attuatore in qualità di autorità espropriante, ai sensi dell’articolo 15 delle Norme di attuazione del “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI). Articolo 11 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13” approvato con la

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Art. 17 - (Funzioni conferite ai Comuni)

1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti relativi agli abitati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, ivi compresa l'approvazione dei progetti

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Art. 18 - (Strutture e personale)

1. La Giunta regionale, "sentito il Consiglio delle autonomie locali" N4 e previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative, identifica, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture organizzativi e i contingenti di personale preposti allo svolgimento delle funzioni conferite ed adotta i provvedimenti di cui ai successivi commi.

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Art. 19 - (Beni strumentali)

1. La Giunta regionale, "sentito il Consiglio delle autonomie locali"N4 individua i beni strumentali necessari all'esercizio delle fu

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Art. 20 - (Archivi e documenti relativi alle funzioni delegate)

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Art. 21 - (Funzioni regionali in zone sismiche)

1. Restano ferme le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche di

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Art. 22 - (Copertura finanziaria)

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'

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Art. 23 - (Abrogazione di norme)

1. Con la decorrenza di cui all'articolo 18 sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, commi

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Art. 24 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pu

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Allegato A - Indirizzi per la redazione dei piani di bacino

Il piano dì bacino ha valore di piano territoriale di settore con criteri, indirizzi, prescrizioni, norme ed interventi finalizzati alla conservazione e gestione delle risorse del bacino idrografico.

La redazione del piano di bacino si articola di norma in tre fasi, che vanno realizzate non necessariamente in sequenza ma corredate in un processo interattivo fra di loro e per le quali è necessario l'espletamento delle attività che vengono qui di seguito richiamate.


1. Stato delle conoscenze

Questa fase ha lo scopo di raccogliere e riordinare le conoscenze esistenti sul bacino al fine di renderle disponibili, oltre che all'Autorità di bacino ed alla Direzione generale difesa del suolo, a tutte le altre amministrazioni, agli enti e alle popolazioni interessati.

Tutte le informazioni sono riportate in opportune raccolte tematiche inserite in un quadro organizzato delle conoscenze, ove sono indicati i dati rilevati e le varie fonti di rilevamento.

Le informazioni raccolte devono anche essere riportate su opportuna cartografia tematica. A tal fine si deve scegliere una adeguata ed unificata scala, che per le rappresentazioni complessive, relative a tutta l'area dei bacino, deve essere almeno 1:100.000 e, per i bacini più piccoli, almeno 1:50.000.

Scale maggiori sono opportunamente scelte per le rappresentazioni di dettaglio, mentre per i bacini di grande estensione e dove scarseggiano le informazioni potranno essere utili anche rappresentazioni d'assieme in scale minori.

Operando con elaboratori elettronici per la messa a punto e la presentazione, anche grafica, delle informazioni raccolte, devono essere specificati il software e le conoscenze di base utilizzati, indicando inoltre le caratteristiche dell'hardware impiegato.

Per quanto attiene all'acquisizione e gestione dell'informazione raccolta, è definito un quadro organizzato delle conoscenze, secondo una strutturazione logica e funzionale nei confronti degli obiettivi posti sul piano. Tale strutturazione, che è normalizzata in modo da essere adottata da tutti gli studi di piano di bacino, deve comunque corrispondere a requisiti di flessibilità tali da consentire un trattamento dell'informazione secondo le esigenze dello specifico contesto territoriale in esame che, evidentemente, condizionano i processi di rilevamento ed elaborazione delle informazioni.

Il quadro conoscitivo è organizzato in modo informatica seguendo i seguenti criteri generati:

a) schedatura gestibile per elaborazione matematica e statistica dei dati archiviati in forma numerica;

b) rappresentazione cartografica vettoriale;

c) testi originali.

L'Autorità di bacino dei bacini di rilievo regionale provvede alla costituzione di un sistema informatica di gestione relazionale del data base.

Il sistema è realizzato nelle more della adozione, da parte dei coordinamento centrale istituito presso la Direzione generale della difesa del suolo, delle specifiche fornite dal dipartimento dei servizi tecnici nazionali; in carenza di queste, il sistema realizzato deve per quanto possibile risultare compatibile e integrabile nel data base della Direzione generale della difesa suolo dei Ministero dei lavori pubblici. del SINA del Ministero dell'ambiente e del sistema informativo unico del dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

Il sistema deve comunque essere compatibile con il sistema informativo regionale.

A tal fine esso deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:

a) possibilità di aggiornamento della presente versione dei data base senza manipolazione dei cataloghi già archiviati;

b) facilità di gestione da parte di personale non necessariamente specializzato in informatica,

c) facilità di inserimento di nuovi dati;

d) facilità di formazione di nuovi (non previsti) cataloghi;

e) gestione di informazioni territoriali e restituzione in forma cartografica;

f) possibilità di predisporre il data base secondo un diverso criterio di archiviazione,

È descritto l'attuale stato di consistenza di ogni sistema di opere, mostrando la sua evoluzione nel tempo ed indicandone le situazioni di dettaglio. In carte tematiche di sintesi devono essere mostrate le interconnessioni esistenti tra i singoli sistemi di opere insediate sul bacino ed eventualmente anche esterne ad esso.


1.1 Descrizione dell'ambiente fisiografico

Questa attività deve consentire la definizione di tutti gli elementi di base per inquadrare i problemi da esaminare con il piano di bacino e si articola innanzitutto su dati già disponibili ed acquisiti con riferimento all'allegato 2 del d.p.r. 7 gennaio 1992, tenendo presente che ulteriori e particolareggiate informazioni sono raccolte, analizzate ed utilizzate nei successivi tempi di predisposizione ed attuazione del piano di bacino.


1.1.1 Individuazione del bacino

É individuato lo spartiacque naturale. Dove meno evidente risulta lo spartiacque, si definiscono appropriati contorni del bacino sulla base di documentate ipotesi, tenendo presenti anche la conformazione del bacino sotterraneo e gli eventuali interventi antropici modificanti la rete idrografica.

Sono poste in evidenza le eventuali interazioni, naturali e antropiche, con i bacini idrografici limitrofi.

Per i bacini con foce a mare si identificano le zone litoranee nelle quali è sentito l'effetto degli apporti idrici e sedimentaci del fiume, in termini di correnti litoranee prevalenti, di trasporto solido costiero, di assetto biologico, di eventuali inquinamenti e di quanto altro possa interessare l'ambiente marino.

Per questa attività conoscitiva è perciò necessario attuare:

a) la delimitazione del bacino idrografico oggetto del piano e la delineazione della rete idrografica, con riferimento alle indicazioni di cui all'art. 4 comma 1 del d.p.r. 14 aprire 1994 relativo alla delimitazione dei bacini di competenza regionale:

b) la delimitazione dei sottobacini fino al massimo ordine richiesto dalla natura e dall'importanza dei problemi da trattare;

c) l'individuazione dei bacini sotterranei e delle loro interconnessioni se chiaramente accertabili con bacini idrografici limitrofi a quello in esame;

d) la delimitazione delle unità fisiografiche costiere collegate al bacino interessato, individuando, se possibile, i meccanismi di massima che ne regolano la dinamica.

Per tutte le attività più sopra elencate, qualora non fossero disponibili informazioni ritenute essenziali, si fa esplicita menzione di tale carenza conoscitiva, indicando nel contempo gli studi integrativi necessari, con sufficiente grado di dettaglio, che completano le attività di cui all'allegato 2 del d.p.r. 7 gennaio 1992.


1.1.2 Morfologia, geologia, pedologia ed idrogeologia del bacino, uso del suolo

Le informazioni da organizzare riguardano essenzialmente:

a) l'individuazione delle grandi unità litomortologiche;

b) i caratteri altimetrici, idrografici, geomorfologici, geologici, geochimici, giacimentologici, idrogeologici e pedologici;

c) la copertura vegetale;

d) i fenomeni di erosione e modificazione dei suoli, anche in relazione all'uso antropico;

e) la natura, le caratteristiche geochimiche, la consistenza e la qualità delle acque sotterranee, la stratigrafia degli acquiferi e la loro piezometha;

f) l'ubicazione e la tipologia delle sorgenti e delle risorgive;

g) i caratteri morfologici dei corsi d'acqua e la natura del trasporto solido in alveo;

h) le aree di alimentazione degli acquiferi;

i) l'uso del suolo;

l) le capacita d'uso del suolo ("Land capability");

m) le caratteristiche pedologiche, in rapporto all'idrologia superficiale e sotterranea, alla tipologia taxonomica, all'uso attuale del suolo, alla stabilità dei versanti;

n) gli eventuali giacimenti di materiali solidi, liquidi e gassosi di particolare interesse.


1.1.3 Climatologia ed idrologia

É evidenziata la climatologia del bacino, anche raffrontandola con quella dei bacini limitrofi e curando in particolare:

a) l'individuazione dei regimi pluviometrici e delle zone pluviometriche omogenee;

b) l'individuazione delle caratteristiche idrologiche in relazione all'uso del suolo;

c) l'individuazione dei regimi idrologici e delle zone idrologiche omogenee;

d) la caratterizzazione degli eventi estremi pluviometrici e idrologici;

e) la nivologia;

f) il quadro geochimico delle acque.

È curata particolarmente l'informazione relativa ai corsi d'acqua del bacino, con riferimento alle misure di livello, portata e trasporto solido in sezioni caratteristiche. Sono inoltre evidenziate le modifiche planimetriche ed altimetriche degli alvei, come conseguenza dell'erosione e delle varie forme di trasporto solido.

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