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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Marche 24/03/2015, n. 11
L. R. Marche 24/03/2015, n. 11
- L.R. 17/05/2018, n. 16
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione, in armonia con gli articoli 4 e 9 della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 maggio 2014: |
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Art. 2 - (Istituzione della Banca regionale della terra)1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita presso l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), che la realizza e gestisce, la Banca regionale della terra, di seguito Banca. 2. La Banca è costituita da una base dati informatica con supporto cartografico accessibile al pubblico ed aggiornata periodicamente, in cui sono ricomprese le seguenti categorie di beni, di proprietà pubblica o privat |
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Art. 3 - (Regolamento di attuazione)1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione, con il quale definisce in particolare: a) i criteri per l’assegnazione di una specific |
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Art. 4 - (Accesso alla Banca regionale della terra)1. L’assegnazione dei beni inseriti nella Banca avviene da parte dell’ASSAM, tramite procedure negoziate trasparenti e non discriminatorie, utili a perseguire le finalità di valorizzazione economica, ambientale e sociale proprie di questa legge. 2. Il bando per l’assegnazione dei beni di cui al comma 1 è pubblicato sul sito internet dell’ASSAM. 3. Sono ammessi alle procedure di assegnazione dei beni inseriti nella Banca: a) le imprese agricole singole o associate di cui all’articolo 2135 del Codice civile; b) le imprese costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, |
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Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali) |
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Art. 6 - (Invarianza finanziaria)1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a |
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