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Sent. C. Cass. 07/07/1994, n. 6407

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1. Edilizia ed urbanistica - Muro comune - Innalzamento - Facoltà del comproprietario - Limiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Muro di cinta - Servitù di veduta - Inammissibilità.
1. Il comproprietario può innalzare il muro comune senza il consenso del condomino e senza alcun vincolo di destinazione, salvo i limiti costituiti dal divieto di atti emulativi e dalle esigenze di contemperamento dei reciproci interessi e di rispetto dei diritti altrui, quali quello di veduta che non può essere impedito dall'innalzamento del muro. 2. Il muro divisorio o di cinta non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta sia perché ha solo funzione di demarcazione del confine e/o tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro a causa della reciproca possibilità di affaccio dei proprietari dei fondi confinanti.

1. e 2. Ved. Cass. 11 febbraio 1985 n. 1132[R=W11F851132], 5 gennaio 1983 n. 2.[R=W5GE832]
1. e 2. C.c. artt. 878, 880, 885, 900, 905, 907

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