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Sent. C. Cass. civ. 12/01/2016, n. 305

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Spese condominiali - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Nullità della delibera assembleare - Rilevabilità d'ufficio nel corso del giudizio.

La nullità della delibera assembleare può essere rilevata d’ufficio dal giudice del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di s

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SENTENZA


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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12/12/2005 B.R. e C.L. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Sestri Levante con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 1232,88, oltre interessi in favore del Condominio di via (OMISSIS), quale saldo degli oneri condominiali ancora dovuti in conseguenza del riparto delle spese di manutenzione straordinaria, approvato nell'assemblea del 28/7/2005, tenuto conto in particolare di quanto già in precedenza versato.

Gli opponenti, i quali nelle more provvedevano al pagamento della somma ingiunta al solo fine di evitare l'azione esecutiva, assumevano che, pur essendo condomini non occupavano l'appartamento relativamente al quale era stato chiesto il versamento degli oneri condominiali e che non avevano potuto presenziare all'assemblea dell'11/8/2003 nel corso della quale era stata assunta la deliberazione di effettuare lavori straordinari, votando contro l'approvazione del consuntivo di spesa nella successiva assemblea del 28/7/2005. Aggiungevano altresì che avevano constatato che i lavori svolti avevano interessato anche il balcone di loro proprietà esclusiva e senza che gli stessi avessero mai dato alcun consenso alla loro esecuzione. A seguito di rimostranze nei confronti dell'amministratore, con le quali si era lamentata altresì la presenza di vizi nell'esecuzione delle opere, avevano provveduto al saldo dei soli oneri, per la quota di loro pertinenza, relativi agli interventi di manutenzione straord

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato da parte del Condominio per il mancato rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, avendo i ricorrenti depositato unitamente al ricorso, i fascicoli di parte dei precedenti gradi del giudizio ed avendo altresì depositato istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 369 c.p.c., comma 2.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1135, 1136, 1137 e 1421 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l'omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia in relazione al disposto di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Il giudice di appello, nell'esaminare la vicenda oggetto di causa, ha ritenuto espressamente assorbente il primo motivo di appello promosso da parte del condominio con il quale questi si doleva del fatto che il giudice di primo grado avesse dichiarato la nullità delle delibere condominiali con le quali erano stati approvati dalla maggioranza assembleare lavori di manutenzione straordinaria, concernenti oltre che le parti comuni, anche beni di proprietà esclusiva. Il Tribunale ha viceversa sostenuto che, attesa l'inesistenza di un qualsivoglia nesso processuale di continenza, pregiudizialità necessaria e similia tra il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e quello di impugnazi

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P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo motivo

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