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Sent.C. Cass. 10/08/2004, n. 15411

50241 50241
1. Consulente tecnico d'ufficio - Assunzione di informazioni da terzi - Ammissibilità - Preventiva autorizzazione del giudice - Non occorre.
1. Il consulente tecnico, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del convincimento del giudice; il C.T.U., nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e pertanto l'atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso.

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