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Sent. C. Cass. 17/06/1992, n. 7456

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Diritto di prevenzione - Si esaurisce col completamento della costruzione - Non giova per successiva sopraelevazione.
1. In materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce col completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per la successiva sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e che può essere conseguentemente eseguita solo col rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

1. Ved. Cass. 27 agosto 1990 n. 8849 [R=W27AG908849] (Il principio per cui anche nella sopraelevazione la distanza prescritta dalla legge va osservata arretrando col proprio edificio quanto occorre per rispettarla, deve essere armonizzato con quello della prevenzione, in forza del quale il proprietario che costruisce per primo regola le costruzioni in epoca successiva).

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