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Sent. C. Cass. pen. 16/04/1999, n. 4876

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Edilizia ed urbanistica - Costruzioni in zone sismiche - Violazione prescrizioni tecniche - Reato ex artt. 3 e 20, L. 64/1974.

In materia di costruzione in zona sismica, le violazioni della normativa tecnica (artt. 3 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64) costituiscono un reato di natura sostanziale autonomo rispetto a quelli formali previsti dagli artt. 17 e 18, in relazione alle quali, essendo in facoltà dell'agente porre fine alla situazione antigiuridica protraentesi nel tempo, il legislatore considera indispensabile l'eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica incolumità; la permanenza di tali violazioni cessa nel momento in cui ha fine la situazione antigiuridica per fatto volontario del colpevole o per altri eventi che rendano impossibile il protrarsi dello stato di pericolo.

1a. (ATED-W.11) L'art 20 della L. 2 febbraio 1974 n. 64 stabilisce le sanzioni penali (ammenda) per chi violi le prescrizioni della stessa legge e dei decreti interministeriali di cui ai suoi artt. 1, 2 e 3 (quest'ultimo articolo si riferisce a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche). Gli artt. 17 e 18 di detta legge regolamentano, rispettivamente, la "Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti" e la "Autorizzazione per l'inizio dei lavori". Sulle costruzioni in zone sismiche ved. Cass. pen. III 21 aprile 1994 n. 203 (1. L'omissione degli adempimenti per le costruzioni in zone sismiche prescritti dall'art 17 della L. 2 febbraio 1974 n. 64 ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti; 2. Per le costruzioni in zone sismiche è necessaria l'attestazione di idoneità dei sistemi costruttivi rilasciata dal Consiglio superiore ll.pp.; e il committente ha l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione); Cass. 18 maggio 1993 n. 5653 (Sull'ambito di applicazione, in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche, della disciplina ex L. 1974 n. 64 e dei decreti contenenti norme tecniche da essa previste).


L. 2 febbraio 1974, n. 64, artt. 3, 17, 18, 20.

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