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Sent. C. Cass. pen. 17/11/2008, n. 42741

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In tema di reati edilizi ed urbanistici, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e venuti in buona fede in possesso del terreno o dell'opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione. (Principio enunciato con riferimento al sequestro preventivo di un complesso immobiliare destinato a residenza turistico alberghiera).
In tema di reati edilizi ed urbanistici, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissi
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con le impugnate ordinanze il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di immobili emesso dal G.I.P. del medesimo tribunale in data 20.2.2008 nell'ambito delle indagini relative al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).

Il tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di lottizzazione abusiva di natura negoziale, oggetto di indagine a carico degli amministratori della società Sermana S.r.l. in relazione agli immobili e terreni compresi nelle lottizzazioni denominate Sermana A e Sermana B, facenti parte del complesso turistico alberghiero "I Borghi di Garda Resort Village", ubicato nel comune di Peschiera del Garda, essendo emerso dalle indagini di polizia giudiziaria il frazionamento del predetto complesso immobiliare, attuato tramite la vendita a privati di 323 unità abitative con modificazione della destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici e dai piani di lottizzazione da turistico alberghiero a residenziale per uso abitativo privato. Per quanto interessa in particolare ai fini del giudizio di legittimità il tribunale del riesame ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere la modificazione d'uso delle singole unità abitative conseguenti al frazionamento negoziale, la costituzione di un consorzio munito di apposito statuto, i cui estremi risultavano richiamati negli atti di compravendita, destinato alla gestione unitaria del complesso per la realizzazione della finalità alberghiera.

Si è osservato sul punto che la indeterminatezza del vincolo derivante dalla adesione al consorzio, la carenza di sanzioni per le ipotesi di inadempienza dei singoli acquirenti e la inopponibilità dei vincoli derivanti dalla adesione al consorzio ad eventuali aventi causa dagli acquirenti, non garantiscono "la realizzazione di un'effettiva offerta al pubblico, elemento caratteristico di una destinazione a struttura alberghiera secondo le definizioni dettate dalla L.R. Veneto n. 33 del 2002, artt. 22 e 36"; che, peraltro, anche le risultanze fattuali inducono ad escludere l'effettività della predetta destinazione d'uso alberghiera.

Si è ritenuto inoltre sussistente il periculum che ha giustificato l'adozione della misura cautelare, sia in considerazione del fatto che non tutte le unità immobiliari risultavano già vendute, sia della possibile rivendita delle stesse da parte degli acquirenti; si è osservato, poi, che, in ogni caso, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2, stante la soggezione a confisca degli immobili ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2; che, infine, risulta irrilevante l'appartenenza degli immobili a terzi in buona fede o, comunque, estranei al processo, considerata la natura reale del provvedimento di confisca degli immobili oggetto di lottizzazione abusiva.

Avverso le ordinanze hanno proposto ricorsi il difensore di Silvioli Alberto e della società Sermana S.r.l., nonché quelli delle altre parti interessate generalizzate in epigrafe.

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti Silvioli e società Sermana S.r.l. denunciano la violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44, del D.M. n. 1444 del 1968 e delle previsioni delle N.T.A. e del P.R.G. del Comune di Peschiera del Garda del 1983.

Si deduce che secondo le stesse precisazioni contenute nell'ordinanza impugnata la lottizzazione Sermana A ricadeva, all'epoca della autorizzazione, nella zona C5 del vigente P.R.G. e che, ai sensi dell'art. 88 delle N.T.A., le previsioni di detta zonizzazione non sono state modificate dal nuovo P.R.G.; che i giudici del riesame hanno erroneamente ritenuto, sulla base dell'indicata zonizzazione, che tale area del territorio comunale fosse destinata esclusivamente ad insediamenti turistico alberghieri.

Si osserva in proposito che, in base alle N.T.A. del P.R.G. del 1983 di Peschiera del Garda il territorio comunale risultava suddiviso in sette zone, tra cui la zona C esplicitamente definita "zona residenziale di sviluppo". A sua volta la zona C risultava suddivisa in sei sottozone, tra le quali la zona C5, definita "zona per i nuovi insediamenti turistici speciali". Si osserva poi che detto strumento urbanistico è anteriore alla prima legge statale sul turismo e che, pertanto, il significato di insediamento turistico speciale deve essere desunto dalla complessiva interpretazione dello strumento urbanistico in cui è inserito; che dalla lettura del predetto strumento urbanistico si desume trattarsi di una declinazione del genus residenziale C.

Sulla base dei citati rilievi si deduce che la sottozona C si palesa destinata a tipologia edilizie dirette alla ricettività turistica di qualsiasi natura, con il solo limite consequenziale del divieto di residenza anagrafica nelle medesime. Si deduce, inoltre che, rientrando in base al citato strumento urbanistico la destinazione d'uso turistica in qualsiasi forma declinata nella macrocategoria omogenea C - residenziale, l'eventuale modificazione della destinazione d'uso rientrerebbe nell'ambito della stessa categoria omogenea e dovrebbe, perciò, ritenersi irrilevante. Con il secondo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano ulteriormente la violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 44 e del D.M. n. 1444 del 1968, in relazione alla ritenuta irrilevanza del mancato aggravio del carico urbanistico.

Si osserva che il reato di lottizzazione abusiva è caratterizzato da un insieme di opere o di atti giuridici che imprimono un diverso assetto al territorio, de

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte osserva che il motivo di gravame con il quale i ricorrenti Pagliari e Cremasco hanno censurato le impugnate ordinanze in relazione alla conferma del provvedimento di sequestro, che ha avuto ad oggetto le aree adibite ad impianti sportivi di base, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuto dissequestro delle predette aree, di cui si da atto nella memoria difensiva. Le sezioni unite di questa Suprema Corte con recente pronuncia (sent. del 24.4.2008 n. 18253, Tchmil, RV 239397) hanno, infatti, definitivamente affermato che la restituzione della cosa sequestrata determina il venir meno dell'interesse della parte, istante per il riesame o ricorrente avverso la pronuncia del tribunale, alla prosecuzione del giudizio sulla legittimità della misura cautelare, esaurendosi gli effetti della relativa pronuncia, con riferimento alle misure reali, nell'ambito di detto procedimento incidentale. Come si rileva dalla narrativa che precede con gli altri motivi di gravame i ricorrenti censurano con argomentazioni varie, ma sostanzialmente analoghe, la sussistenza del fumus del reato di lottizzazione abusiva, di cui viene contestata la configurabilità in relazione alla destinazione urbanistica delle aree in cui è ubicato il complesso immobiliare ed alla effettività del mutamento di destinazione d'uso dello stesso, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento alla posizione dei terzi estranei alla commissione del reati.

Il primo gruppo di argomentazioni non è fondato.

È opportuno in primo luogo richiamare brevemente, a proposito del reato di lottizzazione abusiva, l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, con particolare riferimento all'ipotesi, di cui ricorrono gli estremi nel caso in esame, che la stessa si configuri per effetto del mutamento di destinazione d'uso di un complesso immobiliare, la cui originaria destinazione assentita dalla pubblica amministrazione era quella alberghiera. È noto che il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nella L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18, trasfuso senza modificazioni nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, può essere realizzato sia mediante un'attività materiale, costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali o regionali, ovvero il compimento di un'attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d'uso a scopo edificatorio.

I due tipi di attività illecite descritti possono configurarsi anche congiuntamente in un intreccio di atti materiali e giuridici finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente.

Particolare rilevanza, ai fini della configurazione del reato di lottizzazione abusiva, assume, quindi, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, in quanto il reato viene ad incidere direttamente sul potere di programmazione dell'uso del territorio da parte dell'ente locale o sull'assetto del territorio già stabilito.

Sul punto occorre ancora precisare che le convenzioni di lottizzazione hanno natura di strumento urbanistico di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione (parere espresso dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 21.11.1991), sicché ad essi deve essere riconosciuta la stessa efficacia vincolante degli strumenti urbanistici. Sulla base di tali principi di diritto è stato, pertanto, affermato da questa Corte che "L'ipotesi di lottizzazione abusiva, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, è configuratole anche in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato per lo svolgimento di attività alberghiera" (sez. 3^, 200510889, Garbali, RV 230976). È stato inoltre precisato, con riferimento ad ipotesi analoga a quella in esame, che "In materia edilizia, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione". (sez. 3^, 200606990, Ambrosiani, RV 233552; conf. sez. 3^, 28.2.2007 n. 13687, Signori, 236340; sez. 3^, 200420661, Repino, RV 228608). E ancora è stato ribadito da questa Corte che configura il reato di lottizzazione abusiva "la modifica di una destinazione d'uso di una residenza turistico alberghiera realizzata attraverso la vendita di singole unità a privati allorché non sussista un'organizzazione imprenditoriale preposta alla gestione dei servizi comuni ed alla concessione in locazione dei singoli appartamenti compravenduti secondo le regole comuni del contratto di albergo, atteso che in tale ipotesi le singole unità perdono la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. (sez. 3^, 15.2.2007 n. 6396, Cieri, RV 236076).

A proposito della destinazione alberghiera deve essere precisato che, come peraltro correttamente affermato dalle parti ricorrenti e nella stessa impugnata ordinanza, ai fini della individuazione della destinazione d'uso della struttura immobiliare, non assume rilevanza la appartenenza della stessa, che può far capo

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P.Q.M.

La Corte riunisce al presente i ricorsi n. 15707/08 e 15711/08. Rigetta i ricorsi proposti da Silvioli Alberto e Se

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