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Sent. C. Cass. pen. 08/04/2010, n. 13215

52076 52076
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Abusi - Lottizzazione abusiva - Frazionamento di area e qualsiasi forma di frazionamento urbano non autorizzato - Configurabilità del reato
1. La nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l’utilizzazione edilizia del territorio. Ed il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l’alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale.

1a. (ATED-ABUSI.5) - Ved. Cass. pen. III 8 ottobre 2009 n. 39078

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