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Sent.C. Stato 26/05/2003, n. 2823

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Revoca d'ufficio o non approvazione - Ammissibilità - Condizioni.
1. Anche dopo l'atto conclusivo del procedimento di una gara di appalto di lavori pubblici, costituito dalla aggiudicazione - quale momento d'incontro delle due volontà, dell'appaltatore manifestata con l'offerta e dell'Amministrazione appaltante che l'ha giudicata la migliore per la conclusione del contratto - l'Amministrazione può sempre procedere alla revoca d'ufficio o non approvare il verbale di aggiudicazione, con atto adeguatamente motivato e con richiamo ad un ben definito interesse pubblico (quale può configurarsi per l'eccessiva onerosità del prezzo offerto), ai sensi dell'art. 113 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

1a. - Ved. C. Stato VI 18 marzo 2003 n. 1417 R 1n. - R.D. 23 maggio 1924 n. 827 - Art. 113 - (1°c.) Per gravi motivi dell'interesse pubblico o dello Stato, il ministro o l'autorità delegata per l'approvazione, può negare l'approvazione ai contratti anche se riconosciuti regolari.
(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 113)R

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