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Sent. C. Stato 16/04/2010, n. 2175

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Ristrutturazione - Ricostruzione di edificio già demolito - È nuova costruzione per cui occorre altra concessione - Fattispecie diversa
1. Qualora un edificio pervenga ad una integrale demolizione (anche a seguito della sua rovina per cause naturali) dopo che per esso è stata rilasciata una concessione edilizia di ristrutturazione, questa concessione perde la propria efficacia perché non esiste più l’edificio da ristrutturare, e per cui occorre, per la costruzione del nuovo edificio, un diverso e regolare titolo abilitativo. È peraltro vero che qualora la demolizione avvenga accidentalmente per l’imprevedibile grado di fatiscenza di strutture preesistenti e mentre una ristrutturazione edilizia è già in atto (e cioè durante un intervento inteso a conservare il fabbricato), essa non preclude il rilascio di una successiva concessione di ristrutturazione, che consenta il ripristino della sagoma e dei volumi preesistenti.

1. Conf., sulla prima parte della massima, C. Stato V 23 marzo 2000 n. 1610 R e, sulla seconda parte, C. Stato V 18 agosto 1997 n. 917 R. 1a. (ATED-RISTR.1) - Sulla ristrutturazione edilizia ved. C. Stato V 8 marzo 2010 n. 1339 R (Qualora l’intervento di ristrutturazione edilizia conduca alla realizzazione di una nuova costruzione si applicano le norme sulla necessità degli spazi per parcheggio); Cass. pen. III 4 marzo 2010 n. 8739 R [Negli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi - ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d) ultima parte e dell’art. 10, c. 1, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici, con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti]; C. Stato IV 15 settembre 2009 n. 5509 R {La ristrutturazione edilizia [art. 3, c.1, lett. d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380] comporta la possibilità della costruzione dell’edificio tutto o in parte diverso, ma nel rispetto della volumetria esistente}; VI 16 dicembre 2008 n. 6214 R (La demolizione e ricostruzione di un immobile può essere considerata come ristrutturazione - Condizioni); VI 11 novembre 2008 n. 5625 R [La ricostruzione di un edificio demolito va intesa - ai sensi della L. 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, c. 1, lett. d), 3a parte - non come nuova edificazione ma come ristrutturazione]; Cass. pen. III 24 settembre 2008 n. 36542 R e III 19 settembre 2008 n. 35933 R (I ruderi sono da considerarsi area non edificata e quindi la loro ristrutturazione - la quale in generale implica l’esistenza di un manufatto da riedificare e consolidare - costituisce nuova costruzione); C. Stato V 8 settembre 2008 n. 4256 R ( La ristrutturazione edilizia è uno degli interventi di recupero di cui all’art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457, nei quali rientra anche il caso di demolizione e successiva «fedele» ricostruzione); Cass. pen. I 6 maggio 2008 n. 17954 R [I lavori di ristrutturazione edilizia sono realizzabili con la procedura semplificata della Denuncia di inizio attività (D.I.A.) solo dopo il rilascio del parere o della autorizzazione della competente autorità (ved., sulla D.I.A., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, artt. 6, 10, 22)]; C. Stato IV 10 aprile 2008 n. 1550 R [Un manufatto che subisce il crollo delle sue pareti non può essere considerato un «edificio esistente» e pertanto non è consentita la realizzazione di edifici ex novo in base al principio della ristrutturazione edilizia (Nella specie, divieto di realizzazione di una villetta in sostituzione della preesistente baracca in lamiera di circa 30 m2 destinata al ricovero attrezzi)]; V 4 marzo 2008 n. 918 [R=WCS4A08918] (Il concetto di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, c. 1, lett. d), L. 5 agosto 1978 n. 457 comprende anche la demolizione seguita dalla «fedele» ricostruzione del manufatto); Cass. pen. III 5 dicembre 2007 n. 45240 R (La ristrutturazione di un rudere preesistente è un intervento sostanzialmente nuovo e non può perciò considerarsi «ristrutturazione edilizia»); C. Stato IV 8 ottobre 2007 n. 5214 R (Ristrutturazione con o senza demolizione di costruzione esistente - Differente disciplina ex artt. 3 e 10, c. 1, T.U., D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380); Cass. pen. III 13 aprile 2007 n. 15054 R (La ricostruzione di un rudere è sempre nuova costruzione); IV 16 marzo 2007 n. 1276R [Il concetto di ristrutturazione edilizia, come da art. 3, c. 1, lett. d), D.P.R. 01/380, comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione dell’immobile preesistente, con la possibilità di giungere a un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente]; III 23 gennaio 2007 n. 1893 [R=WCS23GE071893] (1. Sdoppiamento della categoria delle ristrutturazioni edilizie: vi sono compresi anche interventi con integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente; 2. Differenza fra la ristrutturazione edilizia e la «manutenzione straordinaria» e il «restauro e risanamento conservativo»); C. Stato V 14 dicembre 2006 n. 7445 R (Un intervento costruttivo con la demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato può essere definito come ristrutturazione edilizia - Condizioni); Cass. pen. III 6 dicembre 2006 n. 40173 R [L’art. 10, c. 1, lett. c), D.P.R. 01/380 assoggetta a permesso di costruire determinati interventi di ristrutturazione edilizia; questi ultimi però, a scelta dell’interessato, possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività - Conseguenze]; C. Stato IV 15 settembre 2006 n. 5375 R (La ricostruzione di un rudere va considerata realizzazione di nuova costruzione e non ristrutturazione); Cass. pen. III 16 giugno 2006 n. 20776 R (1. Ristrutturazione: nozione e limiti - Subordinata a permesso di costruire o, a certe condizioni, anche solo a D.I.A.; 2. Ricostruzione su ruderi - Non è ristrutturazione ma sempre nuova costruzione); C. Stato IV 22 maggio 2006 n. 3006 R e V 14 aprile 2006 n. 2085 R e II 1 marzo 2006 n. 2687 R (Demolizione e fedele ricostruzione di immobile - È ristrutturazione - Condizioni); V 27 aprile 2006 n. 2364 R (Demolizione e ricostruzione del manufatto, anche con caratteristiche diverse - Può essere ristrutturazione - Condizioni); VI 9 settembre 2005 n. 4668 R (La demolizione e ricostruzione di immobile esistente di pregio storico-architettonico, con diversità di materiali e volumetria, configura ristrutturazione edilizia non consentita - Limiti); IV 28 luglio 2005 n. 4011 R (Sulla nozione di ristrutturazione); II 4 maggio 2005 n. 3205 R(La posa di modesti pannelli ai lati di un balcone non può considerarsi ristrutturazione); V 16 marzo 2005 n. 1062 R [Con la ristrutturazione ex art. 31, c. 1, lett. d) della L. 5 agosto 1978 n. 457 si può ottenere un immobile, tutto od in parte diverso dal precedente; ciò però è ammesso non con la costruzione di nuovi volumi]; Cass. 22 giugno 2004 n. 11582 R (Criterio distintivo per ristrutturazione e ricostruzione, differenza da «nuova costruzione», quale si ha negli interventi edilizi con aumento di volume); C. Stato V 15 aprile 2004 n. 2142 R (Non si configura una ristrutturazione nell’attività di ricostruzione su ruderi o di edificio demolito o diruto); V 1 aprile 2004 n. 1811 R (La demolizione e la ricostruzione di un edificio diverso dall’originario è nuova costruzione e non ristrutturazione); V 3 marzo 2004 n. 1023 R (Può considerarsi ristrutturazione la fedele ricostruzione di un fabbricato); V 10 febbraio 2004 n. 475 R (La ricostruzione di un rudere è nuova costruzione); V 18 settembre 2003 n. 5310 R; e V 8 agosto 2003 n. 4539 [R=WCS8AG034539] e 4568 [R=WCS8AG034568] e V 24 febbraio 1999 n. 197 R e V 20 ottobre 1998 n. 1491 R e V 28 marzo 1998 n. 369 R e V 14 aprile 1997 n. 348 R e V 15 gennaio 1997 n. 45 R e V 14 novembre 1996 n. 1359 R e V 12 luglio 1996 n. 861R e Csi 21 giugno 1996 n. 198 R e C. Stato V 6 dicembre 1993 n. 1259 R e V 8 ottobre 1992 n. 962 R e V 3 febbraio 1992 n. 86 R e V 3 gennaio 1992 n. 4 R (Sulle caratteristiche della ristrutturazione. È tale la demolizione con successiva fedele o integrale ricostruzione); Csi 7 luglio 2003 n. 266 R (Sulle attività di restauro e risanamento conservativo, che comprendono anche gli interventi per il recupero abitativo di edifici preesistenti); Cass. pen III 28 marzo 2003 n. 14455 [R=WP28M0314455] (La demolizione e ricostruzione di rudere è nuova costruzione); Csi 22 aprile 2002 n. 204 R e C. Stato V 5 marzo 2001 n. 1246 R e V 18 dicembre 2000 n. 6769 R e 6768 R e V 13 luglio 2000 n. 3901 R (La ristrutturazione di un fabbricato può consistere anche nella sua demolizione e successiva ricostruzione senza però modifica della precedente volumetria e tipologia edilizia); IV 12 luglio 2001 n. 3900 R (Non si configura ristrutturazione di un castello, antico ma in grave degrado, nella realizzazione in esso di mini appartamenti insieme con opere di rifacimento interno ed esterno funzionalmente necessarie); Cass. pen. III 6 aprile 2001 n. 13982 R (La ricostruzione su ruderi costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia); Cass. 26 ottobre 2000 n. 14128 R (Si ha invece nuova costruzione se si ha aumento della volumetria o delle superfici occupate); C. Stato V 26 settembre 2000 n. 26 [R=WCS26S0026] (Con la demolizione di un edificio e la sua ricostruzione diversa dal precedente non si configura ristrutturazione); V 10 agosto 2000 n. 4397 R (La ristrutturazione è la fedele ricostruzione dell’edificio; diversamente si ha una nuova costruzione); IV 5 luglio 2000 n. 3735 R (Non si configura ristrutturazione edilizia per la costruzione di un immobile che prima sia crollato o sia stato demolito); V 23 maggio 2000 n. 2988 R (La ristrutturazione edilizia consiste in interventi che modificano l’originaria consistenza dell’immobile); V 3 aprile 2000 n. 1906 R (1. Alla ristrutturazione si applicano le norme vigenti quando venne costruita l’opera da ristrutturare; 2. Non è ristrutturazione la riedificazione di opere edili distrutte o demolite); Cass. pen. III 2 giugno 1999 n. 6923 [R=WP2G996923] (Anche per i lavori di ristrutturazione occorre, ex L. 2 febbraio 1974 n. 64, preavviso, autorizzazione e direzione dei lavori; in particolare anche per una semplice riparazione bisogna dare preavviso al Sindaco e all’ufficio tecnico, attendere l’autorizzazione, depositare il progetto e fare poi dirigere i lavori da un tecnico); C. Stato V 12 agosto 1998 n. 1255 R e V 11 maggio 1998 n. 552 R e 26 febbraio 1992 n. 143 R (Gli interventi edilizi con aumento di volumetria non sono ristrutturazione); V 18 agosto 1997 n. 917 [R=WCS18AG979917] e V 10 marzo 1997 n. 240 R e V 4 novembre 1994 n. 1261 R (La ricostruzione di edificio già demolito oppure su ruderi non è ristrutturazione); V 24 marzo 1997 n. 291 R (La ricostruzione di edificio crollato può considerarsi ristrutturazione); V 17 dicembre 1996 n. 1551 R (Gli interventi di ristrutturazione non costituiscono variante essenziale dell’attività edile già autorizzata); V 14 novembre 1995 n. 1578 R (In caso di diniego di autorizzazione alla ristrutturazione per difformità da precedente licenza edilizia, il Comune ha l’obbligo di esaminare la sanabilità di tale difformità); V 11 aprile 1995 n. 567 R (La trasformazione di un magazzino in locali abitativi è ristrutturazione); V 11 novembre 1994 n. 1269 R (La demolizione e ricostruzione di strutture non è ristrutturazione); V 23 luglio 1994 n. 807 R e V 21 febbraio 1994 n. 112 R e V 6 dicembre 1993 n. 1259 R (Sulla nozione di ristrutturazione); Cass. pen. III 26 maggio 1994 n. 6197 [R=WP26MA946197] e Csi 29 gennaio 1994 n. 6 R e C. Stato V 26 maggio 1992 n. 464 R (Differenza fra ristrutturazione e restauro o risanamento conservativo); V 21 febbraio 1994 n. 112 R (Gli interventi edilizi che mutano la sagoma dell’edificio non sono ristrutturazione); V 1 dicembre 1992 n. 1408 R (La ristrutturazione edilizia si configura nella fedele ricostruzione del fabbricato in tutte le sue caratteristiche); V 26 maggio 1992 n. 464 R (Quando è necessaria la concessione edilizia per lavori di ristrutturazione).

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