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Sent. C. Stato 12/07/2002, n. 3929

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - Normativa ex D.M. 68/1444 - Inderogabilità - Conseguenze.
1. A differenza delle norme sulle distanze dai confini, che sono derogabili mediante convenzione fra privati, le norme sulle distanze dei fabbricati stabilite nel D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 sono inderogabili perché dirette non tanto alla tutela di interessi privati quanto a quella di interessi generali in materia urbanistica; pertanto è illegittima ogni previsione di regolamenti comunali in contrasto con il limite inderogabile della distanza di 10 metri fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti fissata dall'anzidetto decreto.


(D.M. 2 aprile 1968 n. 1444)

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