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L. 15/05/1997, n. 127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.
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Art. 1. - (Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commiss

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55378 8900220
Art. 2. - (Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)

1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con

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Art. 3. - (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)

1. N86

2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'inter

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55378 8900222
Art. 4. - (Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del sindaco)

N19

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55378 8900223
Art. 5. - (Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali, provinciali e regionali)

1. N20

2. N21

3.

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55378 8900224
Art. 6. - (Disposizioni in materia di personale)

1. N26

2. N27

3. N28

4. N29

5. N30

6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. “Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni.” N4 La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. N31

8. N32

9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in r

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55378 8900225
Art. 7. - (Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";

b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";

c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";

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55378 8900226
Art. 8. - (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comun

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55378 8900227
Art. 9. - (Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti locali)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:

a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;

b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;

c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;

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Art. 10. - (Disposizioni in materia di giudizio di conto)

N36

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55378 8900229
Art. 11. - (Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

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55378 8900230
Art. 12. - (Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli

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55378 8900231
Art. 13. - (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili)

N18

1. L'

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Art. 14. - (Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali)

1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

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55378 8900233
Art. 15. - (Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo)

1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: "Passaport

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55378 8900234
Art. 16. - (Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonom

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55378 8900235
Art. 17. - (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".  N108

3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".

5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:

"Art. 14-bis. - 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province".

6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 14-ter. - 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".

7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

8. N37

9. N38

10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.

11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".

13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".

14. N104 Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.

16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di amministrazione" sono soppresse.

17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".

18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . N79

19. N91

20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

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