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Dir. P.C.M. 27/02/2004

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Dir. P.C.M. 25/02/2005
- Dir. P.C.M. 08/02/2013

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[Premessa]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1998, recante l'approvazione del programma di potenziamento delle reti di monito

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1. Finalità e compiti generali

Il presente atto ha lo scopo di:

- individuare le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi dell'eventuale manifestarsi, nonché del manifestarsi, di calamità, catastrofi e altri eventi che possano determinare o che determinino situazioni di rischio;

- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali ed organizzativi al fine di sostenere le autorità di protezione civile, sia in tale decisione ed assunzione di responsabilità che nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto del rischio stesso;

- stabilire gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di eventi meteoidrologici particolarmente intensi tali da generare nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per il territorio, nonché di pericolosità per la popolazione, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali ed agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile;

- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali ed gli organi territoriali, preposti, ancorché con altre finalità e strumenti, ma comunque ordinariamente, alla valutazione e mitigazione del rischio in materia;

- organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e quelle autonome a statuto speciale.

Al governo del sistema di

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2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticità e livelli d'allerta.

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti.

Tali ambiti territoriali sono denominati Zone di allerta.

Le zone di allerta sono quindi identificate e delimitate tenendo in considerazione:

- le possibili tipologie di rischio presenti;

- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e dei relativi effetti;

- le relazioni ed i vincoli geologici, idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi bacini;

- le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998;

- la più generale pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia.

In ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono identificare adeguate grandezze e relativi

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3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri Funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza

L'architettura di base del sistema dei Centri Funzionali

Compito della rete dei Centri Funzionali è quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro:

- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idropluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra;

- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane;

- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed idrauliche.

La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei sistemi di protezione civile.

La Regione garantirà il raccordo tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o provinciali, nonché con ogni altra struttura preposta alla sintesi di tutte le informazioni necessarie all'attività decisionale ed operativa ai fini di protezione civile, dandone successiva informazione al Dipartimento.

Ai fini delle funzioni e dei compiti valutativi e decisionali, nonché delle conseguenti assunzioni di responsabilità, la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile.

La rete dei Centri Funzionali opera secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed è componente del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile è organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed assolve, tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:

- indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri Funzionali; su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per giustificati motivi, il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento potrà sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o più Centri Funzionali decentrati;

- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica, anche di singoli territori regionali, provinciali e comunali, affiancando i Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro sostituzione;

- predisposizione per tutta la rete dei Centri Funzionali della mosaicatura delle informazioni prodotte dagli impianti radar meteorologici esistenti sul territorio nazionale;

- mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano dighe e con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, oltre che con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché con gli organi internazionali competenti in materia;

- promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente le capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale.

Ciascun Centro Funzionale decentrato è un sistema generalmente organizzato in tre grandi aree, a cui possono concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni, unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre strutture regionali e/o Centri di Competenza.

La prima area è dedicata alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza che dovranno quindi essere trasmessi al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, nonché, qualora ciò sia previsto da intese o accordi tra Amministrazioni diverse, alla raccolta di dati provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei parametri meteo-pluvio-idrometrici.

La seconda area è dedicata all'interpretazione

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4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini

Considerato che:

- la modellazione a scala sinottica degli eventi meteorologici interessa contemporaneamente ed unitariamente tutta la rete dei Centri Funzionali e rappresenta condizione irrinunciabile per la modellazione ad area limitata, in particolare a scala regionale e provinciale, di tali eventi;

- le previsioni meteorologiche numeriche e gli Avvisi meteo rappresentano, rispettivamente, il primo passo verso la predisposizione della previsione deterministica degli effetti al suolo ed una prima manifesta affermazione della loro possibile criticità;

- la funzione relativa alla previsione della natura e dell'intensità degli eventi meteorologici ai fini della protezione civile, può essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri di Competenza quali, tra gli altri:

a) le aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali, i servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con qualificate competenze, nonché dimostrata esperienza ed adeguate capacità operative;

b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;

c) il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare; - sono mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, sia le funzioni e i compiti di rilievo nazionale relativi i) agli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei Programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete alle Regioni, ii) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;

è costituito presso il Dipartimento della protezione civile, Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, che ne assume il coordinamento, un Gruppo Tecnico composto da un rappresentante della Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e da un rappresentante per ciascuna delle Regioni i cui servizi meteorologici, o aree di previsione meteorologica dei rispettivi Centri Funzionali, siano stati selezionati dal Dipartimento della protezione civile, anche in base a criteri predisposti di concerto con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, in ragione dei livelli di competenza, esperienza, capacità operative e strumentali espresse.


Le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile

Il Gruppo Tecnico predispone e comunica formalmente al Capo Dipartimento della protezione civile entro le ore 12:00 di ogni giorno, effettuate le necessarie verifiche con i rispettivi servizi e sentiti, se del caso, i Centri Funzionali ai quali sia stata riconosciuta la possibilità di emettere Avvisi, come meglio specificato al punto successivo, le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile per le successive 24, 48 e 72 ore.

A tal fine, il Gruppo Tecnico adotta ogni strumento utile alla valutazione e collaborazione in tempo reale con i propri servizi, comprese la teleconferenza e la firma elettronica.

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5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al governo delle piene.

Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta.

Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali rischi, nonché promuovere ed organizzare:

- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in particolare nei punti critici già identificati;

- i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto intervento e prevenzione non strutturale.

Quanto sopra dovrà essere fatto sulla base:

- delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui alla legge n. 225 del 1992;

- dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla legge n. 183 del 1989;

- dei piani di tutela delle acque di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999;

- dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla legge n. 267 del 1998;

- dei piani territoriali di coordinamento provinciale.

Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro Funzionale decentrato per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente intensi e la migliore definizione delle potenzialità previsionali a breve termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.


I livelli di criticità

Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unità di superficie presenti in ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato.

Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticità per le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, è stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, così come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il rischio idraulico ai punti successivi.


Scenari d'evento e di criticità idrogeologiche

La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso.

Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'àmbito dei piani comunali d'emergenza.

Gli scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:

- sintomi quali fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane attive e quiescenti;

- evidenze connesse a movimenti franosi già diffusamente innescati e/o in atto.

Tali scenari possono essere determinati, altresì, da altri eventi non dominati dalla piovosità, quali, in presenza d'innevamento consistente e diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici, primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico.


Il presidio territoriale idrogeologico

Attivata una fase di attenzione e quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticità cresca rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase almeno di pre-allarme da parte dell'Autorità a tal fine competente, si devono avviare le attività di ricognizione e di sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali e/o manifesti movimenti franosi.

Nel caso di criticità rapidamente crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di allarme da parte dell'Autorità a tal f

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6. Indicazioni transitorie e temporanee

Quando un Centro Funzionale decentrato non sia stato ancora attivato, la Regione interessata stabilisce ed indica al Dipartimento della protezione civile, alle Province ed agli Uffici territoriali di Governo, i soggetti e/o le strutture regionali preposte comunque allo svolgimento, anche parziale, dei compiti e delle funzioni che competerebbero al Centro Funzionale stesso.

Altresì, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, può dichiarare attivo il proprio Centro Funzionale decentrato qualora presso le strutture indicate al Dipartimento siano presenti e stabilmente operativi:

- la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza e la parte della seconda area funzionale dedicata ii) all'interpretazione nonché all'utilizzo integrato dei dati rilevati;

- la suddivisione in zone di allertamento del territorio regionale e il relativo sistema di soglie, predisposte anche sulla base delle analisi e dei prodotti resi disponibili dal Dipartimento della protezione civile per la rete dei Centri Funzionali;

- un organigramma funzionale del personale assegnato a tali attività, professionalmente adeguato ai compiti di sorveglianza e monitoraggio, e sufficiente a garantire le attività h 24 conseguenti ad un possibile allertamento nazionale,

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