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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 19/03/1956, n. 303
D. P.R. 19/03/1956, n. 303
D. P.R. 19/03/1956, n. 303
D. P.R. 19/03/1956, n. 303
- Avviso di rettifica in G.U. 11/06/1956, n. 142
- D. Leg.vo 15/08/1991, n. 277
- D. Leg.vo 19/09/1994, n. 626
- D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758
- D. Leg.vo 19/03/1996, n. 242
- D. Leg.vo 02/02/2002, n. 25
- D. Leg.vo 19/08/2005, n. 187
- D. Leg.vo 10/04/2006, n. 195
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Capo I - Campo di applicazione |
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Art. 1. - Attività soggette1. Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavo |
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Art. 2. - Attività escluse1. Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo d |
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Art. 3. - Definizione di lavoratore subordinato1. Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domici |
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Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori |
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Art. 4. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti1. I datori di lavoro, dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendano alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'amb |
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Art. 5. - Obblighi dei lavoratori1. I lavoratori devono: |
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Titolo II - Disposizioni particolari |
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Capo I - Ambienti di lavoro |
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Art. 6. - Altezza, cubatura e superficieN71. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti: |
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Art. 7. - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di caricoN81. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni: a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori; b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria; c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità; d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter esser |
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Art. 8. - Locali sotterranei1. É vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. |
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Art. 9. - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusiN81. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e de |
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Art. 10. - Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoroN81. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i lu |
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Art. 11. - Temperature dei localiN81. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici |
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Art. 12. - Apparecchi di riscaldamento1. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavor |
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Art. 13. - Umidità1. Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumid |
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Art. 14. - Locali di riposoN81. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile. |
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Art. 15. - Pulizia dei locali1. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per qua |
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Art. 16. - Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di lavoro1. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo |
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Art. 17. - Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri1. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può t |
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Capo II - Difesa dagli agenti nocivi |
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Art. 18. - Difesa dalle sostanze nocive1. Ferme restando le norme di cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialment |
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Art. 19. - Separazione dei lavori nocivi1. Ogni qualvolta è possibile, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, in luoghi se |
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Art. 20. - Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi1. Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro de |
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Art. 21. - Difesa contro le polveri1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella a |
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Art. 22. - Difesa dalle radiazioni nocive1. Il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a ra |
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Art. 23. - Difesa contro le radiazioni ionizzanti1. Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenut |
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Art. 24. - Rumori e scuotimentiN11 1. Nelle lavorazioni che producon |
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Art. 25. - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento1. É vietato far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fo |
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Art. 26. - Mezzi personali di protezione1. I mezzi personali di protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicoli di contagi |
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Capo III - Servizi sanitari |
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Art. 27. - Pronto soccorso1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il da |
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Art. 28. - Pacchetto di medicazione1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovino nell |
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Art. 29.- Cassetta di pronto soccorso1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso: a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 |
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Art. 30. - Camera di medicazione1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attivit&agr |
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Art. 31. - Decentramento del pronto soccorso1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso dell'azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro pu&ograv |
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Art. 32. - Personale sanitario1. Nelle aziende che eseguono le lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in lu |
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Art. 33. - Visite mediche1. Nelle lavorazioni industriali che espongono alla azione di sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i lavoratori, |
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Art. 34.1. I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando es |
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Art. 35.1. Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche period |
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Capo IV - Servizi igienico-assistenziali |
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Art. 36. - Acqua1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavorat |
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Art. 37. - DocceN71. Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a dis |
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Art. 38 |
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Art. 39. - Gabinetti e lavabiN71. I lavoratori devono disporre, in pro |
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Art. 40. - Spogliatoi e armadi per il vestiarioN81. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. |
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Art. 41. - Refettorio1. Salvo quanto disposto dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, e |
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Art. 42. - Conservazione vivande e somministrazione bevande1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di ri |
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Art. 43. - Locali di ricovero e di riposo1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un loca |
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Art. 44. - Dormitori stabili1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldat |
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Art. 45. - Dormitori di fortuna1. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare |
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Art. 46. - Dormitori temporanei1. Quando la durata dei lavori ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti. 2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni: a) gli ambienti |
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Art. 47. - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai |
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Capo V - Nuovi impianti |
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Art. 48. - Notifiche all'Ispettorato del lavoro1. Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente. |
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Titolo III - Disposizioni relative alle aziende agricole |
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Capo unico |
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Art. 49. - Aziende e lavori soggetti al presente titolo1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non sol |
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Art. 51. - Dormitori temporanei1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stag |
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Art. 52. - Acqua1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono ess |
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Art. 53. - Acquai e latrine1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere provviste di ac |
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Art. 54. - Stalle e concimaie1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori. 2. Quando le stalle siano situate sott |
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Art. 55. - Locali sotterraneiÉ vietato eseguire in locali sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industrial |
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Art. 56. - Mezzi di pronto soccorso e di profilassi1. Le aziende che occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui |
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Art. 57.1. Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione degli antiparassiti delle pian |
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Art. 58. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti1. I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 4, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13; 18, primo, terzo e quarto comma |
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Art. 59. - Contravvenzioni commesse dai prepostiI preposti sono puniti: |
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Art. 60. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo comma; N17 b) con l'arr |
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