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D. Leg.vo 17/07/2016, n. 136

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l’allegato B;

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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Campo d’applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. N3

2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «autorità richiedente» l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;

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Art. 3. - Autenticità del distacco

1. Ai fini dell’accertamento dell’autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.

2. Al fine di accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:

a) il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;

b) il luogo in cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;

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Art. 4. - Condizioni di lavoro e di occupazione

1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all’articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:

a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;

c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;

d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimen

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Art. 4-bis - Distacco di lunga durata

N17

1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di

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Art. 5. - Difesa dei diritti

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che

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Art. 6. - Osservatorio

1. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia nazionale delle po

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Capo II - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
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Art. 7. - Accesso alle informazioni

1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:

a

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Art. 8. - Cooperazione amministrativa

1. Al fine di realizzare un’efficace cooperazione amministrativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.

2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l’invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.

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Art. 9. - Misure di accompagnamento

1. Nell’ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano ad

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Capo III - OBBLIGHI E SANZIONI
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Art. 10. - Obblighi amministrativi

1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al più tardi all’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa distaccante;

b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;

c) data di inizio, di fine e durata del distacco;

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Art. 10-bis - Obblighi informativi

N9

1. L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è

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Art. 11. - Ispezioni

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti

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Art. 12. - Sanzioni

1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 N2 a 600 N2 euro, per ogni lavoratore interessato.

1-bis.

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Capo III-bis. - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI TRANSNAZIONALI DI SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA

N27

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Art. 12-bis - Campo di applicazione

N28

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto

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Art. 12-ter - Definizioni

N28

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per:

a) «conducente»: il lavoratore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;

b) «trasportatore»: l’impresa di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009;

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Art. 12-quater - Regime delle esenzioni

N28

1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all’articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f), anche laddove

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Art. 12-quinquies - Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo

N28

1. Alle prest

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Art. 12-sexies - Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente

N28

1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi di cui all’articolo 12-bis, comma 1, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.

2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:

a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;

b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;

c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;

d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;

e) la data di inizio e di fine del distacco;

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Art. 12-septies - Sanzioni

N28

1. Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 12-sexies, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.

2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonché all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell’articolo 12-se

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Art. 12-octies - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie

N28

1. All’accertamento e alla contestazione delle infraz

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Capo IV - ESECUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 13. - Ambito di applicazione

1. I principi dell’assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all’esecuzione transnaziona

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Sezione II - RICHIESTA DI NOTIFICA E DI RECUPERO AD ALTRI STATI MEMBRI
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Art. 14. - Competenza

1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudi

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Art. 15. - Condizioni per la trasmissione

1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:

a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall’ordinamento interno;

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Art. 16. - Trasmissione ad altri Stati

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentaz

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Art. 17. - Effetti del riconoscimento

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione quando l’autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di r

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Sezione III - RICHIESTA DI NOTIFICA E DI RECUPERO DA ALTRI STATI MEMBRI
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Art. 18. - Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amm

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Art. 19. - Richiesta di recupero della sanzione

1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei conf

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Art. 20. - Motivi di rigetto

1. La Corte d’appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifesta

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Art. 21. - Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando ai fini dell’esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all’articolo 15 il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell’articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.

2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme p

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Art. 22. - Sospensione del procedimento

1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale

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Art. 23. - Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l’esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.

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Art. 24. - Somme recuperate

1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al pres

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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 25. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car

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Art. 26. - Abrogazioni

1. È abrogato il

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Art. 27. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio

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Allegato A (di cui all’articolo 4, comma 2)

Le attività di cui all’articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:

1) scavo;

2) sistemazione;

3) costruzione;

4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;

5) assetto o attrezzatura;

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