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D.L. 29/11/2008, n. 185

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 12/02/2024, n. 13
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- L. 29/12/2022, n. 197
- L. 30/12/2021, n. 234
- D.L. 20/07/2021, n. 103 (L. 16/09/2021, n. 125)
- D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106)
- D.L. 22/03/2021, n. 41
- L. 30/12/2020, n. 178
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D.L. 17/10/2016, n. 189 (L. 15/12/2016, n. 229)
- D. Leg.vo 17/07/2016, n. 135
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 25/11/2015, n. 185 (L. 22/01/2016, n. 9)
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- L. 23/12/2014, n. 190
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- D.L. 08/04/2013, n. 35 (L. 06/06/2013, n. 64)
- D.L. 06/07/2012, n. 95 (L. 07/08/2012, n. 135)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 07/05/2012, n. 52 (L. 06/07/2012, n. 94)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 25/01/2012, n. 2 (L. 24/03/2012, n. 28)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 29/12/2010, n. 225 (L. 26/02/2011, n. 10)
- L. 13/12/2010, n. 220
- L. 30/07/2010, n. 122
- D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- L. 26/02/2010, n. 25
- L. 23/12/2009, n. 191
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- L. 18/06/2009, n. 69
- L. 09/04/2009, n. 33
- L. 27/02/2009, n. 14
- D.L. 10/02/2009, n. 5 (L. 09/04/2009, n. 33)
- L. 28/01/2009, n. 2 (legge di conversione) in corsivo e sono entrate in vigore dal 29.1.2009. Le altre disposizioni sono invece in vigore dal 29.11.2008.
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TITOLO I - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
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Art. 1. - Omissis

 

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Art. 2. - Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Stato dell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE

1. L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.

1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell’articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all’atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei rigu

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Art. 2-bis - Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo

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Art. 2-ter - Omissis

 

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Art. 3. - Blocco e riduzione delle tariffe

1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al “31 dicembre 2010”, N13 è sospesa l’efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, “con esclusione della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, nonché dei servizi di trasporto ferroviario sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, nonché delle tariffe postali agevolate,” N12 fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell’energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l’applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all’autonoma decisione dei competenti organi di governo.

2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all’anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell’incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall’articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. All’articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: «Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all’articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla

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Art. 4. - Omissis

 

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TITOLO II - SOSTEGNO ALL’ECONOMIA
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Art. 5. - Detassazione contratti di produttività

1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al “31 dicembre 2011” N11 sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della pr

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Art. 6. - Deduzione dall’IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

1. - 4. Omissis

4-bis. Le disposizioni recate dall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti

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Art. 6-bis - Omissis

 

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Art. 7. - Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

N23

1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applican

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Art. 8. - Omissis

 

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Art. 9. - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

1. - 3. Omissis

3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, “forniture, appalti e prestazioni professionali” N24, "le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" N25 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di “trenta” N20 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto “o pro solvendo” N19 a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. "La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente p

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Art. 10. - Art. 13. Omissis

 

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Art. 14. - Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell’industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)

1. - 4. Omissis

5. All'

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Art. 15. - Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili

1. - 9. (Omissis)

10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura “non superiore ad un quinto” N43, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.

10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo “in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzaz

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Art. 16. - Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

1. - 5. Omissis

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio "domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" N50. "Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento." N51 L’iscrizione "del domicilio digitale" N50 nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio "domicilio digitale" N50, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda N52, in attesa che essa sia integrata con "il domicilio digitale" N50. N18 "Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo

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Art. 16-bis - Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

1. - 4. (Omissis)

5. N31

6. N32

7.

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Art. 17. - Omissis

 

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TITOLO III - RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE: PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITÀ PER L’EDILIZIA SCOLASTICA
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Art. 18. - Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

b) al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

b-bis) al Fondo strategico per il Paese a soste

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Art. 18-bis - Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici

1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie di contributi pubblici avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il saldo del contributo può essere incassato a seguito di consegna al soggetto re

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Art. 19. - Art. 19-ter Omissis

 

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Art. 20. - Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguardi interventi programmati nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell’investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’investimento; vigila sull’espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l’esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell’investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell’assegnazione delle risorse.

4. Per l’espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell’investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull’affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l’indicazion

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Art. 21. - Finanziamento legge obiettivo

1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di due

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Art. 22. - Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti

1. All’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti: «L’utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei con

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Art. 23. - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà

N47

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TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI
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Art. 24. - Omissis

 

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Art. 25. - Ferrovie e trasporto pubblico locale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, “da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «all’individuazione della quota parte da destinare all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e” N1 si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risor

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Art. 26. - Omissis

 

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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 27. – Accertamenti

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà.

1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 1-bis il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-bis;

b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

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Art. 28. - Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escuton

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Art. 29. - Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell’articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In applicazione del principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Per il credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 20

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Art. 30. - Art. 31-bis Omissis

 

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Art. 32. - Riscossione

1. - 4. (Omissis)

5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 32-bis - Art. 34. Omissis

 

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Art. 35. - Copertura finanziaria

1. Alle maggiori spese e alle minori entrate derivanti dall’articolo 1, comma 22, dall’articolo 2, commi 4 e 5-ter, dall’articolo 2-ter, dall’a

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Art. 36. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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