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D. Min. Sviluppo Econ. 06/07/2012

Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
In vigore dal 11/07/2012.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 28/12/2015, n. 221
- D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI



ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bio liquidi e biogas;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 ICE e 2003/30/CE;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 R recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 R recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato del 2007 (finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 R, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 R, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 200l/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77 ICE e 2003/30/CE, e in particolare:

l'articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l' efficacia, l'efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori;

- l’articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea;

- il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R, sono definite le modalità per l&rsquo

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Art. 1 - (Finalità)

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia el

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011 R, le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999 R, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003 R, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 R e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni:

a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l’insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Nell’allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un “nuovo impianto” quando è realizzato in un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione: è l’intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnova

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Art. 3 - (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di potenziamento o di rifacimento, aventi potenz

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Art. 4 - (Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia;

b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;

c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all’articolo 17;

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Art. 5 - (Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per:

a) le fonti idroelettriche per le quali il valor

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Art. 6 - (Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostrui

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Art. 7 - (Modalità di determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, per i nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013, il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza, dall’Allegato 1. Per i medesimi impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1 dell’Allegato 1 è decurtato del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle tipologie per le quali, nell’anno precedente, la potenza complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro, resa nota dal GSE sul proprio

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Art. 8 - (Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)

1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011 R.

2. Restano ferme la funzione di controllo dell’amministrazione pubblica competente sull’effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione dell’impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi dell’articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 R.

3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal GSE, le informazioni derivanti dall’applicazione dell’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 R e successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.

4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l’impianto:

a) p

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TITOLO II - PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO
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Art. 9 - (Iscrizione al registro)

1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), b) e d), deve richiedere al GSE l’iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell’impianto.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al registro, riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, è pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all’articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2013.

4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti annuali di potenza, espressi in MW:



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Art. 10 - (Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione)

1. Possono richiedere l’iscrizione al registro i soggetti in possesso di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE dal soggetto di cui al comma 1, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000 R, recante le informazioni di cui all’allegato 3. Non è consentita l’integrazione dei documenti presentati successivamente alla chiusura del registro.

3. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:

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Art. 11 - (Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritto al registro)

1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:



Mesi

Eolico onshore

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TITOLO III – PROCEDURE D’ASTA
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Art. 12 - (Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all’articolo 4, comma 2, deve partecipare a procedure pubbliche d’asta al ribasso, in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d’asta trenta giorni prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle domande di partecipazione alla medesima procedura d’asta, fissato in sessanta giorni.

3. Il bando relativo alla prima procedura d’asta, riferita al contingente di potenza disponibile per l’anno 2013, è pubblicato entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di cui all’articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi, i bandi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2013. Per il solo eolico onshore, qualora la potenza non assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando, viene pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente.

4. Per il periodo 2013-2015 son

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Art. 13 - (Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)

1. Possono partecipare alla procedura d’asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti eolici offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo oppure del titolo concessorio è sostituito dal giudizio di compatibilità ambientale.

2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d’asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata a

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Art. 14 - (Valori a base d’asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L’asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d’asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l’

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Art. 15 - (Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d’asta e modalità di selezione dei progetti)

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d’asta è formulata al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000 R, recante le informazioni e i documenti di cui all’allegato 3.

2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. Non è consentita l’integrazione dei documenti presentati, successivamente alla chiusura della

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Art. 16 - (Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d’asta, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria, di cui all’allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. Entro il termine di novanta giorni dalla medesima data, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE provvede a restituire la cauzione provvisoria al soggetto aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria.

2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnaz

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TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI
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Art. 17 - (Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:



2013

2014

2015


MW

MW

MW

Eolico onshore

150

150

150

Eolico offshore

0

0

0

Idroelettrico

300

300

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Art. 18 - (Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Nell’allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili e le modalità per la determinazione di tale quota di produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedure aggiornate dal GSE, sentito il CT

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TITOLO V - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO
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Art. 19 - (Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo)

1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all’articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia, pari a:


I = k x (180 – Re) x 0,78


ove:

k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31 dicem

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Art. 20 - (Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per le produzioni degli anni fino al 2015)

1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, in attuazione dell’articolo 24, comma 5, lettera c), primo periodo, del decreto legislativo n. 28 del 2011 R, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un’apposita procedura pubblicata dal GSE entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

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TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI
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Art. 21 - (Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta la stipula del contratto di cui all’articolo 21, comma 6 e l’erogazione dell’incentivo spettante, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183 R, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI’. Nelle more della piena operatività del sistema GAUDI’ e delle relativa interoperabilità con il portale per la gestione degli incentivi,

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Art. 22 - (Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio ai sensi del presente decreto)

1. Fatto salvo l’articolo 20, successivamente alla data di prima erogazione di cui all’articolo 21, comma 1, il GSE provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle procedure applicative di cui all’articolo 24, comma 1, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti relativi all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta e in particolare:

a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:

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Art. 23 - (Meccanismo dello scambio sul posto)

1. L’accesso al meccanismo dello scambio sul posto è alternativo all’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto.

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Art. 24 - (Procedure applicative, controlli e monitoraggio)

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE adotta e pubblica apposite procedure applicative delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell’ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, sentita AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all’articolo 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE.

3. Il GSE effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalità di cui all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 R. Fatte salve le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011 R. Il GSE svolge altresì controlli ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fermo restando quanto previsto dal DPR 445 del 2000, in

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Art. 25 - (Sicurezza e servizi per la rete elettrica)

1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna, ove necessario, le deliberazioni inerenti le modalità con le quali gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, sono tenuti, ai fini dell’accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni, coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalità inerenti il fotovoltaico. A tali fini:

a) per gli impianti collegati in alta tensione sono valutati i casi e le modalità in cui:

i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione della frequenza indicato dal gestore della rete;

ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione la potenza attiva in relazione all’aumento della frequenza di rete e di regolare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete tramite dispositivi automatici; per gl

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Art. 26 - (Premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell’azoto dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti, il premio per l’assetto cogenerativo è incrementato di 30 €/MWh.

2. Per l’accesso al premio di cui al comma 1 è previsto che:

a) il titolare dell’impianto presenti una comunicazione di spandimento ai sensi dell’articolo 18 del de

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Art. 27 - (Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate:

a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;

b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;

c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione.

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Art. 28 - (Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)

1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici. Al medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni::

a) la tabella 6 è sostituita dalla seguente:


Tariffa incentivante [Euro/kWh elettrico prodotto]

Frazione di integrazione

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Art. 29 - (Cumulabilità di incentivi)

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque de

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Art. 30 - (Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione)

1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, è possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalità e condizioni:

a) le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008 R;

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Art. 31 - (Disposizioni in materia di Garanzia di Origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita)

1. Il GSE aggiorna e propone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per l’approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità, la procedura di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la Garanzia di Origine di

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Art. 32 - (Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi

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Allegato 1 - Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Tabella 1.1


Fonte rinnovabile

Tipologia

Potenza

VITA UTILE degli

IMPIANTI

tariffa incentivante base



kW

anni

/MWh

Eolica

On shore

1 < P 20

20 < P 200

200 < P 1000

1000 < P 5000

P > 5000

20

20

20

20

20

291

268

149

135

127


Off shore (1)

1 < P 5000

P > 5000

25

25

176

165

Idraulica

ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)

1 < P 20

20 < P 500

500 < P 1000

1000 < P 10000

P > 10000

20

20

20

25

30

257

219

155

129

119


a bacino o a serbatoio

1 < P 10000

P > 10000

25

30

101

96

Oceanica (comprese maree e moto ondoso)

1 < P 5000

P > 5000

15

20

300

194

Geotermica

1 < P 1000

1000 < P 20000

P > 20000

20

25

25

135

99

85

Gas di discarica

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Allegato 2 - Impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi

Determinazione degli incentivi per le categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 1 MW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione ’energia netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo le formule di seguito indicate.


To = D * (Tb + Pr –Pzm0) + Pzm0 (3)


dove:

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato;

- Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 ridotta secondo quanto previsto all’articolo 7, comma 1;

- Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto;

- Pzm0 è il valore medio annuo del prezzo zonale dell’energia elettrica, riferito all’anno precedente a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto.


2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l’incentivo a partire dall’incentivo per impianti nuovi di potenza pari a quella dell’impianto dopo l’intervento stesso:


I = Inuovo * D (4)


Dove:

- Inuovo = incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell’impianto dopo l’intervento stesso;

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato.


1.1 Definizioni

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.


1.1.1 Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).


1.1.2 Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:

a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;

d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.


1.1.3 Impianti eolici

Impianto eolico è l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo.


1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Impianto a gas di discarica: è l’insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.


1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l’insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.


1.1.6 Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas: è l’insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.


1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidi: è l’insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.


1.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse: è l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.


2. Integrali ricostruzioni


2.1 Definizioni

2.1.1 Impianti idroelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l’intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all’impianto e la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l’impianto stesso. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall’intervento; l’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.


2.1.2 Impianti geotermoelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico: è l’intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l’impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina e del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.


2.1.2 Altri impianti

Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico: è l’impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

L’intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9.


3. Potenziamenti

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l’accesso agli incentivi.

In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza dopo l’intervento risulti incrementata di almeno il 10%.

Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa alla potenza complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento.


3.1. Potenziamento di impianti diversi dagli impianti idroelettrici

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti l’energia imputabile al potenziamento “EP” viene determinata con la seguente formula:


EP = (EN – E5)


Dove:

EP = Energia elettrica imputabile all’intervento effettuato;

EN = Energia netta immessa in rete annualmente dopo l’intervento di potenziamento;

E5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermici gli interventi che prevedano l’utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l’intervento rispetti le seguenti condizioni:

a) l’impianto geotermico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;

b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;

c) la produzione imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione imputabile alle biomasse;

d) l’impianto risulti alimentato da biomasse solide da filiera.

Nei suddetti casi si considera che:

b) Ep è calcolato come l’incremento di produzione annua netta ascrivibile alla biomassa, rispetto alla media della produzione annua ne

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Allegato 3 - Documentazione da inviare

La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l’ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa di cui all’articolo 24, comma 1.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000 R.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell’impianto su GAUDI’.


Iscrizione alle procedure d’asta, registri e rifacimenti

1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie.

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Allegato 4 - Determinazione dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari, dalle perdite di linea e dalle perdite di rete nei trasformatori principali per impianti fino a 1 mw

Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati nella tabella 6, da applicare alla produzione lorda, come misurata ai sensi dell’articolo 22.


Tabella 6


Fonte rinnovabile

Tipologia

Assorbimento ausiliari e perdite di linea e trasformazione

Eolica

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Allegato 5

1. Il premio di cui all’articolo 8, comma 7, è corrisposto nel caso in cui la media mensile dei parametri di emissione in atmosfera descritti nella seguente tabella e riferiti ad una percentuale di ossigeno libero nell’effluente gassoso pari all’11%, risulti uguale o inferiore ai valori indicati.


Tabella - Valori di emissione in atmosfera per impianti di combustione a biomasse


Inquinante

Valori (mg/Nm³)


PTN 6 MWt

6 < PTN 20MWt

20 < PTN 50 MWt

PTN > 50 MWt

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