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D. Min. Sviluppo Econ. 06/08/2010

Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 18/11/2022, n. 176 (L. 13/01/2023, n. 6)
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Premessa

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, che prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotti uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare;

Visto l'art. 7, comma 2, lettera d), del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, che stabilisce che per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 agosto 2005, n. 181 e del 15 febbraio 2006, n. 38 (nel seguito: i decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006), con i quali è stata data prima attuazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del citato

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Titolo I - Disposizioni generali

 

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Art. 1. - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

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Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 8225 e successivi aggiornamenti;

b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico;

c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

c1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;

c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;

d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:

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Art. 3. - Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa

1. L'obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8000 MW entro il 2020.

2. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo II

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Art. 4. - Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunic

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Art. 5. - Cumulabilità degli incentivi

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:

a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;

b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e p

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Art. 6. - Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici

1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disci

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Titolo II - Impianti solari fotovoltaici

 

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Art. 7. - Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridi

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Art. 8. - Tariffe incentivanti

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.

2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella A. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella A, colonna C), decurtata del 6 % all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

 

TABELLA A

 

 

TARIFFA CORRISPONDENTE

A)

B)

C)

Intervallo di potenza

Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 ed entro il 30 aprile 2011

Impianti entrati in esercizio in data successiva al 30 aprile 2011 ed entro il 31 agosto 2011

Impianti entrati in esercizio in data successiva al 31 agosto 2011 ed entro il 31 dicembre 2011

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Art. 9. - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia

1. Gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.

2. Per accedere al premio di cui al comma 1 il soggetto responsabile:

a) si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;

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Art. 10. - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

1. La tariffa individuata sulla base dell’articolo 8 è incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1

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Titolo III - Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

 

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62509 9887394
Art. 11. - Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche;

b) le persone giuridiche;

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Art. 12. - Tariffe incentivanti

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.

2. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella B. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella B, decurtata del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

 

TABELLA B

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Titolo IV - Impianti a concentrazione

 

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Art. 13. - Requisiti dei soggetti e degli impianti

1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:

a) le persone giuridiche;

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Art. 14. - Tariffe incentivanti

1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella C. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella C, decurtata del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.

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Art. 14-bis. - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica

1. Con un successivo provvedimento, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela

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Titolo V - Disposizioni finali

 

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Art. 15. - Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas

1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. Con i suddetti provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a:

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Art. 16. - Verifiche e controlli

1. Il soggetto attuatore definisce modalità per lo svolgimento dei controlli, che prevedano anche ispezioni sugli impianti, al fine

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Art. 17. - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e Province autonome, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all'attività svolta e ai risul

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Art. 18. - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie

1. L'ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnolo

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Art. 19. - Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/07

N1

1. Ai fini dell’applicazione dell’

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Art. 20. - Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007

N1

1. La dizione «impianto con moduli ubicati al suolo» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri.

2. La dizione «pergole» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.

3. La dizione «pensiline» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specific

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Art. 21. - Disposizioni sul regime di autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la co

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Art. 22. - Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella G

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Allegato 1

I moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di certificazione appartenenti all’EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 8225.

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti, le cui tipologie sono contemplate nel presente decreto, devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme tecniche, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di formazione citati:

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica;

CEI 11-20:    Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria;

CEI EN 50438 (CT 311-1):    Prescrizioni per la connessione di micro generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione;

CEI 82-25:    Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione;

UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

UNI

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Allegato 2 - Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell’accesso alla corrispondente tariffa

1. Ai fini dell’accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e ricadente in una delle categorie di cui all’articolo 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:

 

1

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Allegato 3 - Documentazione per la richiesta di concessione della tariffa incentivante

1. Modalità di invio della domanda e degli allegati

La domanda per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al paragrafo 2, lettera a), deve essere firmata dal soggetto responsabile e inviata al GSE esclusivamente via fax o tramite posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, agli indirizzi e ai numeri di telefono indicati dal GSE sul proprio portale www.gse.it. Con le medesime modalità, la domanda e la dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata anche dal referente tecnico delegato esplicitamente ad espletare tale compito dal soggetto responsabile.

I dati tecnici nonché gli allegati documentali e progettuali di cui al paragrafo 2, lettere da

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Allegato 4 - Caratteristiche e modalità di installazione per l’accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all’integrazione architettonica

1. Caratteristiche costruttive

Al fine di accedere alla tariffa di cui al titolo III del presente decreto, i moduli e i componenti dovranno avere, almeno, tutte le seguenti caratteristiche:

1. moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

a) coperture degli edifici,

b) superfici opache verticali;

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