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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 27/10/2004
D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 27/10/2004
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[Premessa]Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie prof |
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Art. 2. - Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento1. Per i lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo di esposizione all’am |
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Art. 3. - Procedura1. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e certificate dall’INAIL. 2. La domanda di certificazione dell’esposizione all’amianto, predisposta secondo lo schema di cui all’allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all’art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda di certificazione dell’esposizione all&r |
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Art. 4. - Disposizioni finali1. L’anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l’attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall’espos |
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ALLEGATO 1 |
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Domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali (Articolo 47, decreto-legge n. 269/2003 e norme di attuazione) |
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ALLEGATO 2 |
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Dati identificativi del datore di lavoro |
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